Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17408 del 30/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 30/08/2016), n.17408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 844/2014 proposto da:

PLURIGAS SPA IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO

LIMATOLA, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLAUDIO DAMOLI,

LORENZO CANTONE, GILDA PISA, ANDREA DELL’OMARINO ANDREA, giusta

procura a margine del ricorso;

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS, in persona del rappresentante

legale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS, in persona del rappresentante

legale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISO, EMANUELE DE ROSE, giusta procura in

calce al controricorso;

PLURIGAS SPA IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO

LIMATOLA, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLAUDIO DAMOLI,

LORENZO CANTONE, GILDA PISA, ANDREA DELL’OMARINO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 720/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

04/06/2013, depositata il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato MATANO GIUSEPPE, difensore del controricorrente,

delega scritta dell’Avvocato SGROI ANTONINO, il quale si riporta ai

motivi e dichiara di non aderire alla rinuncia notificata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.1- Con sentenza n. 2932/2010 il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto i ricorsi in opposizione, riuniti, avverso cartelle esattoriali con le quali alla società opponente era ingiunto il pagamento di somme a titolo di contributi omessi e relative sanzioni dichiarando non dovuti i contributi e le sanzioni chiesti a titolo di assegni familiari e per maternità.

1.2.- La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione, nel resto confermata, ha dichiarato dovuti i contributi CUAF e relative sanzioni.

Per la cassazione della decisione hanno proposto separati ricorsi la Plurigas s.p.a. e l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a..

1.3.- La Plurigas s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi cui l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

1.4.- Anche l’INPS ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di un unico motivo e la Plurigas s.p.a. ha resistito con controricorso.

1.5.- Equitalia Nord. s.p.a., già Equitalia Esatri s.p.a. è rimasta intimata in entrambi i giudizi.

2.- Preliminarmente, a norma dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

2.1.- Quindi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da Plurigas s.p.a. in liquidazione. La società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al suo ricorso per cassazione chiedendo invece il rigetto del ricorso proposto dall’Inps con riguardo al capo della sentenza con il quale sono stati ritenuti non dovuti i contributi per maternità.

L’Inps ha dichiarato in udienza di non accettare la rinuncia.

Orbene la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poichè la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicchè, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., valendo comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso (cfr. Cass. S.U. n. 3876 del 2010 e già n. 15980 del 2006).

Tuttavia l’Inps pur dichiarando in udienza di non accettare la rinuncia ha tuttavia dato atto della sua avvenuta notifica.

Ne consegue che va dichiarato estinto il giudizio di cui al ricorso della Plurigas in liquidazione s.p.a..

3.- Il ricorso dell’Inps è invece manifestamente infondato.

3.1.- In numerose pronunce di questa Corte è stato chiarito che il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 78, comma 1, prevede, a decorrere dal 1.1.2002, la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 1 luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 23. Consegue l’applicabilità della riduzione contributiva anche sulle retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da datori di lavoro privati e che, in forza di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’INPDAP (cfr. tra le altre, Cass. nn. 8211 del 2014, 9593 del 2014, 7834 del 2014, 18455 del 2014,14098 del 2014 e recentemente n. 24667 del 2015 e a 312 del 2016).

3.2.- E’ stato in particolare precisato che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 78, (in cui è stato trasfuso la L. n. 488 del 1999, art. 49, commi 1, 4 e 11), introduce la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza (“Conseguentemente”) della prevista messa a carico del bilancio statale (nei limiti indicati) degli importi delle prestazioni relative ai parti, alle adozioni e agli affidamenti intervenuti successivamente al luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza far quindi alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23; non può quindi condividersi l’assunto dell’INPS a e secondo cui la suddetta disposizione costituirebbe la disciplina di riferimento. Sotto il profilo testuale, inoltre, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 79, stabilisce espressamente che il contributo “in attuazione della riduzione degli oneri di cui all’art. 78”, è “dovuto dai datoti di lavoro (.) sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti”; l’inequivoca dizione legislativa “tuffi i lavoratori dipendenti” impedisce pertanto di accogliere l’opzione ermeneutica secondo cui la riduzione in parola non dovrebbe applicarsi per i lavoratori (dipendenti da datori di lavoro privati) che, per effetto di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della propria posizione assicurativa presso l’Inpdap”. (Cass. n. 18455 del 2014 cit.).

3.3.- Poichè l’Istituto ricorrente non ha offerto elementi per una rimeditazione dell’orientamento richiamato, lo stesso deve essere confermato conseguendone il rigetto del ricorso.

4.- Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione dell’esito complessivo della lite.

5.- La circostanza poi che i ricorsi siano stati proposti in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014). Ne consegue che mentre per la Plurigas non sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore somma per contributo unificato stante la declaratoria di estinzione del giudizio da lei proposto per effetto della rinuncia.

In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 23175 del 2015). Al contrario l’Inps sarà tenuto a versarlo stante il rigetto del ricorso proposto.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi; dichiara estinto il ricorso proposto da Plurigas in liquidazione s.p.a. e rigetta il ricorso proposto dall’Inps. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’Inps dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

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