Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17408 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 329-2016 proposto da:

COMUNITA’ MONTANA MATESE, – C.F. (OMISSIS), in persona del

Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE FORCIONE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 332/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza dell’11/8-18/11/2014, la Corte d’appello di Campobasso ha respinti gli appelli principale, proposto dalla Comunità Montana Matese, ed incidentale, proposto dal Fallimento Antonio Giglio; in particolare e per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha ritenuto inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. la doglianza della Comunità Montana intesa a far valere l’illegittima condanna della stessa agli interessi D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt. 35 e 36, L. n. 741 del 1981, art. 4,artt. 1218,1223 e 1224 cod. civ. per essere incolpevole il ritardo, come provato con la produzione allegata alle note istruttorie del 25/3/2002, atteso che i danni lamentati dalla controparte erano derivati unicamente dalla tardiva erogazione dei fondi da parte della Regione Molise.

Ricorre avverso detta pronuncia la Comunità Montana, sulla base di tre motivi. Il Fallimento non ha svolto difese.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della motivazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo mezzo, la ricorrente denuncia l’errore processuale in cui è incorsa la Corte d’appello nel ritenere quale nuova eccezione ex art. 345 cod. proc. civ. quel che era un mero argomento per resistere alla richiesta della controparte. Il motivo, inteso a far valere la nullità in parte qua della sentenza impugnata, è fondato, da cui l’assorbimento degli ulteriori motivi.

La Corte del merito ha ritenuto del tutto nuova la censura della Comunità Montana, intesa a far valere la non debenza degli interessi stante la non imputabilità del ritardo nei pagamenti a sè, ma all’ente finanziatore dell’opera, mentre detto profilo faceva già parte della causa in primo grado, e, come si legge nella stessa sentenza, la Comunità Montana aveva già allegato il fatto in tesi idoneo a mandarla assolta dalla domanda degli interessi, ovvero il ritardo nell’accredito dei fondi da parte della Regione.

E sono mere difese quelle con le quali una parte si limiti a negare l’esistenza dei fatti allegati come costitutivi dell’effetto giuridico postulato dalla controparte o a contestarne la qualificazione giuridica, senza allegare a sua volta fatti postulati come impeditivi o modificativi o estintivi di quell’effetto; ovvero senza postulare un effetto giuridico incompatibile con quello che intende negare.

Al contrario eccezioni in senso proprio sono non solo quelle con le quali si deducono fatti impeditivi o estintivi dell’effetto giuridico postulato dall’attore, ma anche quelli che ne comportino una modificazione.

E secondo la giurisprudenza di questa Corte “la mancanza degli elementi costitutivi del diritto azionato è deducibile o rilevabile d’ufficio in ogni stato o grado del giudizio” (Cass. 24 dicembre 1999, n. 14535, Cass. 27 settembre 2002, n. 14035, Cass., 20 ottobre 2015, n. 21272), sicchè la deduzione di difetto di un fatto costitutivo della domanda non costituisce eccezione ma mera difesa (Cass. 19 novembre 2015, n. 23657, Cass. Sez. U. 7/5/2013, n. 10531). Va conseguentemente cassata la pronuncia impugnata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così decido in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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