Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17407 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 22/02/2019, dep. 28/06/2019), n.17407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16420-2016 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DEI

NAVIGATORI 7, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTINA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica p.t., domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e

difeso per legge;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARTINA CARLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2014 O.B. adiva il Tribunale di Lecce ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter adducendo di essere stato detenuto in varie case circondariali in più periodi tra il 1995 e il 2008, durante i quali avrebbe subito un trattamento inumano per le condizioni della privazione della sua libertà personale, venendo trascurato che lo avrebbero reso incompatibile con la detenzione carceraria; tale trascuratezza avrebbe alquanto peggiorato le sue condizioni di salute, per cui chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondergli, in forza della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, la somma di Euro 25.600 o la diversa somma di giustizia.

Il Ministero convenuto si costituiva eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2947 c.c., negando che l’art. 35 ter citato avesse introdotto un nuovo illecito civile, in quanto in precedenza la violazione del diritto ad una detenzione conforme all’art. 3 CEDU sarebbe stata riconducibile all’art. 2043 c.c..

Con provvedimento 18 gennaio 2016 il Tribunale rigettava la domanda per intervenuta prescrizione.

2. O.B. ha proposto ricorso, fondato su un unico motivo, denunciante violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. nonchè della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso.

La Sesta Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria del 27 giugno 2017, ritenendo che il ricorso presentasse una questione nuova e di valenza nomofilattica, rimetteva la causa in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Per meglio comprendere il motivo del ricorso è anzitutto opportuno riassumere il contenuto del provvedimento impugnato.

Dato atto che il D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 117, con l’art. 1 ha introdotto l’art. 35 ter nella legge dell’ordinamento penitenziario – L. 26 luglio 1975, n. 354 – e con l’art. 2 ha stabilito un termine di decadenza di sei mesi decorrenti dall’entrata in vigore del decreto legge per la proposizione dell’azione di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter da parte di chi, a tale data di vigenza, avesse cessato di espiare la pena detentiva o non si trovasse più in stato di custodia cautelare in carcere, il Tribunale osserva che la reclusione viene imposta coattivamente dallo Stato il cui potere rimane però “limitato ed al contempo regolato da diverse disposizioni di rango primario, costituzionale e sovranazionale tra cui l’art. 3 CEDU” come interpretato dalla Corte di Strasburgo; richiama altresì la L. n. 354 del 1975, art. 6 il D.P.R. n. 230 del 2000, artt. 6 e 7 per concludere nel senso che “l’ordinamento impone all’amministrazione penitenziaria di tenere specifiche condotte e di assicurare condizioni di vita in un’ottica che assolve l’esigenza certamente di tutela della salute dei detenuti, ma in senso più ampio allo scopo di assicurare la funzione rieducativa e risocializzante della pena”, scopo assolutamente vanificato se le condizioni di vita inflitte al detenuto fossero inumane. A questo punto il giudice di merito giunge ad affermare che la misura compensative di cui all’art. 35 ter per il trattamento disumano del detenuto “è di natura risarcitoria e non indennitaria per cui il termine prescrizionale va individuato nel compimento del quinto anno anteriore alla proposizione della domanda o al primo atto interruttivo ex art. 2947 c.c.”; ciò deriverebbe dal tenore della rubrica dell’art. 35 ter e dalla previsione per cui il risarcimento deve avvenire, ove possibile, in forma specifica anzichè per equivalente, e soprattutto dal fatto che la novella del 2014 non avrebbe introdotto un nuovo illecito civile, perchè già in precedenza “la violazione del diritto ad una detenzione conforme all’art. 3 CEDU costituiva un danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.”, come riconosciuto da Cass. pen. 4772/2013. E comunque “non può porsi in dubbio che la lesione dei diritti costituzionalmente tutelati si sia verificata in costanza di detenzione, e quindi, in applicazione dei principi generali vigenti in tema di responsabilità extracontrattuale, non possa riconoscersi ristoro a pregiudizi che siano cessati in epoca antecedente al quinquennio anteriore alla proposizione della domanda” ai sensi dell’art. 2947 c.c. Pertanto la prescrizione sarebbe maturata nel caso di specie, essendo lo Stato detentivo dell’attuale ricorrente terminato il 22 dicembre 2008 ed avendo egli proposto ricorso al giudice di merito depositandolo il 24 dicembre 2014, non emergendo atti interruttivi.

3.2 Nel motivo in esame si adduce che dal tenore letterale dell’art. 35 ter, comma 1, risulterebbe che la ratio è rappresentata dal “ristabilire l’equilibrio retributivo del rapporto esecutivo turbato dall’intervento del maggior disvalore di ogni giorno di detenzione determinato da condizioni disumane della reclusione, rispetto al valore che ogni singolo giorno riveste in condizioni ordinarie”. La sentenza Torreggiani, poi, stabilisce che “la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione del diritto a non subire trattamenti inumani” e inoltre che “chiunque abbia subito una detenzione lesiva della propria dignità deve potere ottenere una riparazione”: quindi lascia intendere una riparazione “senza limiti di sorta, anche temporali, che ostacolino la effettività della riparazione”. L’art. 35 ter, comma 3, ha stabilito che per i periodi di detenzione in violazione dell’art. 3 CEDU “che non entrino in espirazione al momento di presentazione dell’istanza” il ristoro sia un risarcimento del danno in forma pecuniaria e l’azione va esercitata nel termine decadenziale di sei mesi dalla cessazione della detenzione in istituto; e il D.L. n. 92 del 2014, art. 2, comma 1, “disciplina quel termine in maniera transitoria, posponendone l’operatività a far data dall’entrata in vigore della disposizione legislativa”; pertanto “fino alla scadenza del termine sancito dalla norma transitoria” il dies a quo è costituito dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2014, senza limitazione “all’ultimo periodo detentivo pregiudizievole”. Dunque “la determinazione del risarcimento dovrà coinvolgere, sino allo scadere del termine concesso dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2 tutti i periodi di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena e tutti i periodi di detenzione definitiva durante i quali si ravvisino violazioni dell’art. 3 della CEDU”. E non sarebbe comunque sostenibile la decorrenza del termine di prescrizione per un’azione a tutela di un diritto “che la normativa interna non riconosceva affatto prima dell’entrata in vigore” del citato decreto legge, anche perchè le condizioni di degrado, almeno in relazione al dato spaziale, sono state determinate dalla sentenza Torreggiani. D’altronde “nessun detenuto avrebbe potuto convenire, prima della istituzione della azione, l’amministrazione penitenziaria o lo Stato Italiano per ottenere una decurtazione del periodo detentivo”, nè avrebbe potuto “essere proposta davanti al giudice ordinario” tale azione “quale forma di riparazione in forma specifica”. Affermare che l’attuale ricorrente ha esperito “una azione risarcitoria ordinaria” renderebbe “la norma stessa un mero pleonastico, laddove enuncia che i soggetti che abbiano esaurito il periodo detentivo “possono proporre azione” “. Richiamando la sentenza Torreggiani il legislatore ha introdotto una nuova “reazione riparatoria”; prima di tale intervento era “improponibile” un’azione civile per il risarcimento in forma specifica, come invece sosterrebbe il provvedimento impugnato. Aggiunte alcune argomentazioni – secondarie, rispetto a quelle sin qui sintetizzate – il motivo conclude, in sostanza, nel senso che il giudice di merito avrebbe deciso “in controtendenza” con le indicazioni della corte Europea.

3.3 La questione della sussistenza o meno di una precedente azione extracontrattuale ai fini della decorrenza della prescrizione antecedentemente alla data di entrata in vigore della novellazione era in effetti in discussione quando fu pronunciata l’ordinanza interlocutoria che ha rimesso la causa in pubblica udienza di questa Terza Sezione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

Nelle more, su questa tematica sono intervenute prima le sezioni unite penali – con la sentenza 26 gennaio 2018, Tuttolomondo – e poi, sostanzialmente sulla linea che esse avevano aperto, le sezioni unite civili con la sentenza n. 11018 dell’8 maggio 2018, la quale ha affrontato specificamente la questione, escludendo la configurabilità nel caso in esame dell’azione ex art. 2043 c.c. e la conseguente decorrenza di prescrizione antecedente, e pervenendo a dichiarare che la prescrizione per l’azione introdotta con la novella del 2014 a seguito della sentenza Torreggiani, qualora la detenzione sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, deve decorrere proprio da tale entrata in vigore. Così infatti è stata massimata: “Il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2 il termine comincia a decorrere solo da tale data. ” (conforme, tra gli arresti massimati, l’immediatamente successiva Cass., sez. 1, ord. 3 agosto 2018 n. 20528).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione con rinvio – anche per le spese – al Tribunale di Lecce in persona di diverso giudice.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA