Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17407 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29140-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FLORCARTA DI CAPARELLI SAVIO & C. SNC in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato FISCHIONI GIUSEPPE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRAJOLI LUIGI,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2006 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 22/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato FISCHIONI, che hachiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 22/05/2006.

La CTR aveva confermato la sentenza della CTP di Bergamo che aveva accolto il ricorso della Florcarta snc di Caparelli Savio & C avverso l’avviso di rettifica per IVA per l’anno 1996.

La CTR aveva ritenuto che la tardiva bollatura del libro giornale non giustificava il ricorso all’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22, art. 2215 c.c., L. n. 381 del 2001, art. 8 e D.L. n. 357 del 1994, art. 7 bis conv. in L. n. 489 del 1994 e artt. 2727 e 2729 c.c. per avere ritenuto inidonea la violazione in esame a legittimare un accertamento induttivo nonchè vizio motivazionale.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logica e giuridica, sono fondati. Questa Corte (Cass. n. 14018/2007) ha ritenuto che l’annotazione dei dati contabili su un libro giornale non vidimato priva di valore probatorio tale scrittura contabile, e legittima di conseguenza l’amministrazione erariale alla ricostruzione dell’imponibile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 (fattispecie anteriore alla modifica dell’art. 2215 cod. civ. ed alla conseguente abrogazione dell’obbligo di vidimazione delle scritture contabili).

Analogamente Cass. n. 27063/2007 ha ritenuto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittimo l’accertamento induttivo effettuato dall’Amministrazione finanziaria in presenza di una irregolare tenuta delle scritture contabili, quale la mancata vidimazione del libro giornale; tuttavia, costituendo questa mero indizio della inaffidabilità delle scritture, rimane facoltà del contribuente provarne la veridicità attraverso tutte le fonti che concorrono nell’attività d’impresa, quali fatture emesse, ricevute, bolle di consegna, estratti conto bancari, libri paga, liquidazioni periodiche di IVA, ecc..

Si consideri poi (Cass. n. 14018/2007 sopracitata) che l’abrogazione dell’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari (disposta dalla L. n. 383 del 2001, art. 8), già prevista dall’art. 2215 c.c., è entrata in vigore il 25 ottobre 2001, senza effetto retroattivo.

Da ciò consegue che le violazioni del suddetto obbligo, commesse prima di tale data, conservano il loro rilievo ai fini fiscali, e legittimano l’erario a procedere all’accertamento sintetico del reddito risultante da libri contabili non vidimati o vidimati posteriormente alle annotazioni.

Il primo motivo è pertanto fondato.

In ordine al secondo motivo la CTR, oltre ad introdurre una seconda ratio decidendi (l’accertamento dell’ufficio non può essere condiviso neppure nel merito…) effettua affermazioni del tutto apodittiche (avrebbe utilizzato dati parziali…), onde lo stesso si appalesa fondato.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR della Lombardia perchè si adegui ai principi di diritto sopra affermati e provveda anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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