Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17407 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 23123 promosso da:

M.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO 52, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARGHERITA ALBANI;

– ricorrente –

S.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO PICA;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d’APPELLO di ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 623/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 18 maggio 2018, n. 623, respinse il gravame proposto da M.G.R. avverso la decisione di primo grado che, in relazione alla ivi dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio tra quest’ultimo e S.M.R., e per quanto qui ancora di interesse, pose a carico del primo un assegno divorzile, in favore della ex moglie, nella misura di Euro 1.000,00 mensili, nonchè un ulteriore assegno mensile di Euro 1.400,00 per il mantenimento dei loro due figli.

1.1. La corte distrettuale giunse alle indicate conclusioni facendo applicazione dei principi dettati da Cass. n. 11504 del 2017. In particolare: i) ritenne la S. priva di indipendenza economica; ii) confermò, poi, l’entità dell’assegno sancita dal tribunale di prime cure all’esito di un giudizio comparativo tra le situazioni economico-reddituali degli ex coniugi, valutate sulla base della documentazione allegata e degli accertamenti affidati alla Guardia di Finanza, opinando che il M.G. non avesse dimostrato il dedotto rilevante peggioramento della propria condizione economica e reddituale tale da giustificare l’esclusione o la consistente riduzione dell’assegno predetto; iii) negò, infine, in ragione di tale carenza probatoria, l’invocata riduzione dell’assegno di mantenimento gravante sull’appellante in favore dei due figli nati dal matrimonio con la S..

2. Per la cassazione della descritta sentenza ha proposto ricorso il M.G., affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., e resistiti, con controricorso, dalla S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE.

1. Le formulate censure denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 29 Cost, nonchè della L. n. 74/19897degli art. 5, comma 6, e art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame degli indicatori concorrenti ed in particolare (di quello) compensativo-perequativo oltre a quello assistenziale”. Muovendo dal rilievo che, in secondo grado, aveva chiesto la rideterminazione dell’assegno divorzile e/o la sua revoca stante il grave peggioramento delle proprie condizioni economiche, il ricorrente riepiloga le circostanze poste a base di tale istanza ed assume che la corte distrettuale aveva omesso di considerare tutte le prove da lui fornite, posto che, nel confermare l’importo degli assegni di mantenimento, non aveva tenuto conto del criterio comparativo-perequativo che, in aggiunta a quello assistenziale, deve caratterizzare la statuizione sulla spettanza, o meno, dell’assegno divorzile, oltre che la quantificazione di quest’ultimo, come, peraltro recentemente sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 18287 del 2018;

II) “Violazione e falsa applicazione dell’artt. 2 Cost., art. 12 CEDU e art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere (la sentenza impugnata) neppure determinato, in presenza della formazione di un nuovo nucleo familiare e della nascita di un altro figlio da mantenere, una riduzione dell’assegno della moglie e dei figli”. Si imputa alla corte distrettuale di non aver dato alcun rilievo alla nascita di un altro figlio del M.G., avuto dalla sua nuova compagna, benchè di tale circostanza si sarebbe dovuto tener conto, giusta i richiamati arresti giurisprudenziali di legittimità, quanto meno ai fini della rideterminazione dell’assegno di mantenimento.

2. Il primo motivo impone, preliminarmente di ricordare che, per quasi trent’anni, la giurisprudenza ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l’assegno divorzile dovesse consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.

2.1. Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, questa Corte, con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), – la prima delle quali richiamata dalla decisione oggi impugnata che l’ha posta a fondamento delle proprie determinazioni ebbe a ribaltare l’orientamento in questione, negando il riconoscimento dell’assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente.

2.2. Il descritto revirement suscitò un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente è sfociato nell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell’11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall’altro il criterio dell’autosufficienza (cfr: Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi; c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell’assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/ inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale; la necessità della valutazione dell’intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell’avente diritto all’assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio; g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell’assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.

2.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell’abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost..

2.3. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l’invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) qualora risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso ed alla durata del matrimonio; c) quantifica l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

2.4. E’ innegabile, infine, quanto al problema riguardante le conseguenze di un siffatto intervento sui processi in corso (l’ipotesi specifica è quella della sopravvenienza, come nella specie, della pronuncia delle Sezioni Unite allorquando la statuizione della corte di appello sull’assegno di divorzio – quanto alla sua spettanza ed eventualmente alla sua concreta quantificazione – sia già stata resa ma sia ancora suscettibile di impugnazione in Cassazione, poi concretamente promossa), che la Suprema Corte, ove i motivi di ricorso la investano di censura di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riguardo alla quale sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità, deve giudicare sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, posto che il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudice di merito, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico.

2.5. Fermo quanto precede, la censura in esame si rivela, nel suo complesso, insuscettibile di accoglimento.

2.5.1. In particolare, essa è inammissibile laddove mira, sostanzialmente, a rimettere in discussione l’accertamento fattuale e la ponderazione che la corte di merito ha svolto sulla concreta condizione di non autosufficienza economica della S.. Si tratta, invero di valutazioni insindacabili in questa sede, se non sotto il profilo del vizio motivazionale e nei ristretti limiti stabiliti per quest’ultimo dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 maggio 2018), che, come è noto, esclude la sindacabilità, in sede di legittimità, della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, posto che oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi, esclusivamente, l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Deve trattarsi, dunque, di un vero e proprio `fatto”, in senso storico e normativo, oppure di un preciso accadimento o di una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, ovvero di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante, e delle relative ricadute di esso in termini di diritto, o, ancora, di una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali. Non è tale, viceversa, l’argomentazione o deduzione difensiva (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), nè lo sono gli elementi istruttori, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Il fallo” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, favorevole al ricorrente rimasto soccombente (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certe.ua” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015).

2.5.2. E’ palese, allora, che laddove, sebbene sotto la formale rubrica della violazione di legge, il M.G. censura oggi gli esiti della complessiva comparazione effettuata dalla corte distrettuale circa le condizioni economico/patrimoniali/reddituali del primo e della S. e la ivi ritenuta inadeguatezza del mezzi economici di quest’ultima, la doglianza è inammissibile, risolvendosi in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dalla corte marchigiana: ciò non è consentito, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non previsto, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata (la cui motivazione, nella specie, nemmeno integra violazione dei principi dettati in tema di onere e valutazione della prova) non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

2.6. Il medesimo motivo, poi, nella parte in cui, invocando l’applicazione dei principi tutti sanciti dalla già menzionata statuizione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18287 del 2018, contesta le conclusioni cui era pervenuta la corte dorica quanto alla spettanza ed alla quantificazione dell’assegno divorzile alla S., non merita comunque accoglimento.

2.6.1. Infatti, con motivazione esauriente, il giudice a quo: ha operato una comparazione dei redditi dei due coniugi, accertando (cfr. pag. 11-12 della sentenza impugnata) che l’odierna controricorrente…non svolge alcuna attività lavorativa, e non la svolgeva in costanza di matrimonio per accordo dei coniugi almeno dopo la nascita della figlia L., nè lo stato di disoccupazione è addebitabile a sua negligenza, stante l’impegno dimostrato accettando di svolgere ogni tipo di lavoro…”; “… allo stato attuale… non percepisce alcun reddito all’infuori dell’assegno divorzile corrisposto dall’ex coniuge, peraltro in misura inferiore rispetto a quanto stabilito dalla sentenza del tribunale”; “… quanto alla disponibilità della somma ricavata dalla vendita di immobili, la S. ha dedotto e dimostrato… di aver acquistato, con il ricavato della vendita, la casa di cui è attualmente proprietaria e per la cui ristrutturazione ha contratto un mutuo dell’importo di Euro 35.000,00,… per il quale corrisponde le rate mensili di Euro 500,00 facendovi fronte con l’assegno divor7ile ricevuto dal M.”; che…deve escludersi che la titolarità del diritto di proprietà esclusiva sulla casa di abitazione possa costituire indice di indipendenza economica, stanti gli oneri conseguenti al pagamento del mutuo per la ristrutturazione della casa. Nè i modesti depositi bancari possono contribuire a dimostrare la raggiunta indipendenza economica, stanti le necessità quotidiane, per sè e per i figli, cui la r fronte nonostante la riduzione, e poi la sospensione, dell’importo dell’assegno divorzile da parte del M.”; ii) ha ritenuto indimostrato che il M. attualmente, “goda della sola entrata mensile di Euro 1.300,00 mensili, quale amministratore della Solvisible s.r.l. dovendo, al contrario, tale situazione escludersi sia per i consistenti importi accreditati in suo favore dalla società a titolo di rimborsi chilometrici ed anticipo spese e per le somme accreditate periodicamente dalla convivente con la causale “rimborso prestiti” provenienti, con probabilità, da un conto estero sempre intestato al M., sia per il tenore di vita attestato attraverso i movimenti della carta di credito che confermano un regime di spesa ben superiore alle asserite entrate mensili di Euro 1.300,00″, ed ha rimarcato l’essere emersa una collaborazione del M.G. con la Paolorossi Group s.r.l. con stipendio da essa percepito.

2.6.2. Tanto denota, allora, che, innegabilmente, la medesima corte ha concretamente tenuto conto dell’accertata inadeguatezza dei mezzi economici della S. (o, comunque, della sua impossibilità di procurarseli non dovuta a negligenza), del contributo da lei fornito alla conduzione familiare, del sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, concordato con l’ex marito, per dedicarsi all’accudimento dei loro figli, così evidentemente reputando l’assegno come quantificato dal tribunale come idoneo a garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

2.6.3. Non vi è chi non veda, pertanto, che tali accertamenti fattuali si rivelano comunque coerenti con i suesposti principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sicchè il motivo di ricorso in esame, che si risolve, invece, sostanzialmente, in una richiesta di rivisitazione di quei giudizi, non può essere accolto.

3. Analoga sorte merita la censura veicolata dal secondo motivo, e ciò per la decisiva (ed assorbente) considerazione che la corte anconetana, diversamente da quanto oggi preteso dal ricorrente, nel confermare il quantum degli assegni posti a carico di quest’ultimo dal giudice di prime cure, ha chiaramente ponderato anche la circostanza della sopravvenuta nascita di un altro figlio da lui avuto con la sua attuale compagna. Tuttavia, ne ha escluso la rilevanza in ragione della ivi ritenuta mancanza di prova del peggioramento delle condizioni economiche del M.G., e, quindi, della infondatezza della sua tesi difensiva secondo cui gli importi da versare ai figli supererebbero le proprie entrate mensili, ed ha concluso nel senso che “appare equo e congruo confermare l’assegno nella misura stabilita dal tribunale pur essendo aumentate, con l’età, le esigenze dei figli minori, ora adolescenti, e tenendo conto del fatto che i figli vivono stabilmente con la madre, trascorrendo solo due fine settimana al mese con il padre ed un periodo di venti giorni durante le ferie estive, nonchè delle spese che il M. dovrà sostenere per la nascita del figlio avuto dalla convivente” pag. 13 della sentenza impugnata).

4. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

5. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna M.G.R. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da S.M.R., liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA