Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17407 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22769-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. – Agente della Riscossione per la

Provincia di Palermo – P.I. (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona

del suo Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19,

presso lo studio dell’avvocato STITANIA DI STITANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4501/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 20/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 20/8/2015, il Tribunale di Palermo ha parzialmente ammesso l’ulteriore credito della Riscossione Sicilia spa, per l’importo indicato, ritenendo l’eccepita prescrizione non interrotta dalla notificazione al D.M. per compiuta giacenza della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, mentre ha ritenuto valido atto interruttivo il preavviso di fermo amministrativo notificato il 7/10/2008, per crediti di cui alla domanda n. 1, salvo che per la cartella n. (OMISSIS) per i contributi SSN, che si prescrivono in cinque anni e per i crediti delle tasse automobilistiche(prescrizione di tre anni) e per le sanzioni (prescrizione di cinque anni), per la cartelle n. (OMISSIS), per i quali era già maturata la prescrizione alla data della notifica del preavviso di fermo amministrativo. Il Tribunale ha infine compensato le spese per la metà e ha condannato la ricorrente alla rifusione della restante parte al Fallimento.

Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso, articolato su due motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della motivazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

quanto al primo motivo, va resa applicazione del recente arresto delle Sez. U. del 17/11/2016, n. 23397, secondo cui il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Il secondo motivo è manifestamente fondato, avendo il Tribunale condannato alla rifusione della metà delle spese la parte vittoriosa, sia pure parzialmente. Va pertanto cassata la pronuncia impugnata in relazione al secondo motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2, va resa la decisione nel merito, disponendosi la compensazione delle spese, sussistendo soccombenza reciproca.

Vanno dichiarate irripetibili anche le spese del giudizio di legittimità sopportate dalla ricorrente, vista la reciproca soccombenza.

PQM

 

La Corte respinge il primo motivo, accoglie il secondo; cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di merito.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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