Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17406 del 30/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 11/02/2016, dep. 30/08/2016), n.17406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28093-2014 proposto da:

A.C., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, – società con socio unico soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di Atalantia Spa -, in

persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI,

che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3199/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

9/07/2014, depositata il 20/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Domenico Boccardi difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. I prossimi congiunti di S.A., deceduto in conseguenza di un sinistro stradale, convennero dinanzi al Tribunale di Milano la società Autostrade, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito per la morte del proprio caro.

Esposero che la società Autostrade doveva ritenersi corresponsabile del sinistro, per avere chiuso uno svincolo di uscita sull’autostrada cd “dei Laghi” senza segnalarlo agli automobilisti.

Ciò aveva generato incertezza negli utenti della strada, tra i quali S.A. il quale, trovato chiuso lo svincolo sulla propria destra, fu costretto a spostarsi dalla parte opposta della carreggiata per imboccare lo svincolo successivo, posto sulla sinistra, e nell’eseguire tale manovra venne a collisione con altro mezzo, perdendo la vita.

2. La Code d’appello di Milano ha rigettato la domanda, ritenendo che l’anomalia segnalata dagli attori non avesse avuto alcuna efficacia causale nella produzione del sinistro.

3. Col primo motivo i ricorrenti denunciano i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Lamentano la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.. e art. 41 c.p., comma 2.

Deducono che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la condotta della vittima fu una causa sopravvenuta di per sè idonea ad escludere la rilevanza causale dei fattori preesistenti.

Allegano che, se la chiusura dello svincolo fosse stata segnalata, la vittima si sarebbe per tempo incanalata sulla corsia di sinistra, ed avrebbe “certamente” evitato di compiere la manovra che ne provocò la mode.

Soggiungono che la particolare conformazione dei luoghi (caratterizzati dalla presenza di numerosi svincoli uno via l’altro), l’ora notturna e la breve distanza di soli 500 metri tra lo svincolo chiuso e il punto dell’impatto, avrebbero dovuto indurre la Code d’appello a concludere che, se la vittima non fisse stata costretta a cercare un altro svincolo da cui uscire dall’autostrada, il sinistro non si sarebbe verificato.

4. Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta la violazione di legge.

Stabilire se una circostanza di fatto sia stata o non sia stata causa in senso giuridico d’un evento di danno è un accertamento di fatto, non una valutazione in iure.

E’ pacifico infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, che l’accertamento del nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso “rappresenta un’indagine di fatto devoluta al giudice del merito ed è soggetto ad un sindacato limitato da parte del giudice di legittimità, il quale può solo controllare, nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., l’idoneità delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito, verificando la congruenza logica e la sufficienza delle argomentatimi relative alla potenzialità dannosa del comportamento illecito e l’effettiva attuazione in concreto di tale potenzialità” (Sez. 3, Sentenza n. 7637 del 16/05/2003, Rv. 563172). Oggi, poi, venuta meno la sindacabilità della sufficienza della motivazione per effetto della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, resta esclusa la sindacabilità, in questa sede, dell’accertamento del nesso causale sinanche sotto il profilo della sufficienza della motivazione.

5. Il motivo è altresì infondato nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un fitto decisivo.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Seti. U, Sentenza n. 8053 del 07104/ 2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha debitamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la condotta della vittima abbia interrotto il nesso di causa tra incuria della Autostrade s.p.a. e danno, sicchè la valutazione delle altre prove in modo diverso da quanto auspicato dai ricorrenti non costituisce un vizio censurabile in sede di legittimità.

6. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, rappresentato dalla colpa della società Autostrade. Deducono che il codice della strada e le norme di comune prudenza avrebbero imposto all’ente gestore di segnalare preventivamente agli automobilisti la chiusura del casello, condotta colposa che rappresentò un antecedente causale del danno.

Il motivo, che nella sostanza censura sia l’accertamento della colpa, sia quello del nesso di causa, in quest’ultima parte è infondato per le ragioni già esposte; nella parte in cui lamenta la mancata valutazione della colpa della società convenuta esso è irrilevante, posto che la colpa civile è priva di conseguente, quando da essa non sia derivato un danno con nesso di causalità immediato e diretto.

7. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; la Autostrade ha anch’essa depositato memoria, insistendo nel rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dai ricorrenti nella propria memoria.

4. Con la propria memoria ex art. 380 bis c.p.c., i ricorrenti insistono sul fatto che la Corte d’appello avrebbe violato gli artt. 2043 e 2051 c.c., nell’interpretazione costante loro data da questa Corte: avrebbe, in particolare, trascurato di considerare che la mancata segnalazione della chiusura dello svincolo da parte della società Autostrade fu gravemente colposa, e costituì – se no la causa esclusiva – quanto meno una concausa dell’evento letale.

Tali deduzioni, tuttavia, nulla aggiungono a quanto già dedotto nel ricorso, e di conseguenza non superano l’insormontabile ostacolo all’accoglimento di esso: e cioè che stabilire quale sia stata la causa concreta di un evento di danno costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede.

V’è ancora da aggiungere che i ricorrenti non indicano concretamente alcun “fatto materiale”, così come definito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., sentenza n. 8053 del 2014), dal cui omesso esame sarebbe derivata l’erroneità della decisione.

Il senso dell’intero ricorso – e della memoria illustrativa – è, nella sostanza, quello di una inammissibile sollecitazione a rileggere le prove in sede di legittimità: istanza come noto non ammissibile.

5. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di Autostrade per l’Italia s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di i ricorrenti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 11 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA