Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17406 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23780-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CREMONA

43, presso lo studio dell’avvocato PENNELLA NICOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PREZIOSI CLAUDIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 22/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato FREDA per delega, dell’Avvocato

PREZIOSI, che ha chiesto l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE ENNIO ATTILIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania n. 169/05 dep. il 22/12/2005.

La CTR aveva confermato la sentenza della CTP di Avellino che aveva accolto il ricorso di G.F. avverso gli avvisi di accertamento per IRPEF e ILOR per l’anno 1995.

La CTR ha ritenuto che gli elementi indiziari valutati(possesso di cinque autovetture, aumento del capitale sociale della società per L. 120.833.333, quota imputabile al contribuente nella percentuale dei tre decimi) non giustificavano il ricorso all’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d. La ricorrente pone a fondamento del ricorso la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in combinato disposto con il D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 e omessa motivazione.

Il contribuente ha resistito con controricorso e ha presentato memoria.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in combinato disposto con il D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 per avere ritenuto i superiori elementi in esame inidonei a legittimare un accertamento induttivo e vizio motivazionale.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logica e giuridica sono infondati.

Nel controricorso il contribuente ha rilevato l’inammissibilità del primo motivo per la dedotta inesatta indicazione della norma violata e cioè l’art. 39 anzichè il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

Anche per il secondo motivo il G. contesta l’ammissibilità del medesimo per perchè consisterebbe in una denuncia di omessa pronuncia non dedotta, e per quanto concerne il vizio di insufficiente motivazione per la incompatibilità con la enunciata omessa motivazione.

I profili d’inammissibilità nei termini sopraproposti non sono fondati in quanto sotto il primo rispetto la indicazione della norma violata attiene al merito del motivo, mentre sotto il secondo profilo non vi sono elementi per ritenere che le fattispecie di vizio di omessa e insufficiente motivazione non siano stati dedotti alternativamente e non congiuntamente come sostenuto dal contribuente.

In punto di diritto deve osservarsi che questa Corte (Cass. n. 1909/2007) ha ritenuto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, prevede (al primo periodo) che gli uffici finanziari, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, possano “determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”.

Altresì (Cass. n. 16284/2007) ha ritenuto che” in tema di accertamento dei redditi, costituiscono – ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 2 (nel testo originariamente vigente) “elementi indicativi di capacità contributiva”, tra gli altri, specificamente la “disponibilità in Italia o all’estero” di “autoveicoli”, nonchè di “residenze principali o secondarie”. La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 cod. civ., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una “capacità contributiva”.

Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”.

Analogamente Cass. n. 5991/2006 ha ritenuto che l’accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all’amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, (disposizioni introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1), consiste nell’applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali, com’è risaputo (art. 2727 c.c.), l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nel caso di specie, l’esborso di rilevanti somme di denaro per l’acquisto di beni) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva).

La suddetta presunzione semplice genera peraltro l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà (Cass. n. 14778/2000). Il thema decidendum rimane perciò circoscritto alla questione della sufficienza della prova, che il contribuente deve offrire, sul fatto che l’elemento posto dal fisco a base della presunzione di reddito non è invece dimostrativo di capacità contributiva. Così anche le SS.UU. n. 26635/2009 in tema di studi di settore hanno confermato un tale indirizzo.

Ciò premesso in punto di diritto, osserva la Corte che il ricorso è fondato per quanto attiene al vizio motivazionale.

Invero se i superiori principi di diritto non appaiono essere stati obliterati dalla CTR che rivolge l’indagine esclusivamente ai versamenti effettuati per l’aumento del capitale sociale (non si fa questione di costi di mantenimento delle autovetture), la stessa CTR omette adeguata motivazione laddove, accertato il versamento di L. 225.000.000 nel 1997 (incontestatamente ammesso dal contribuente quale minore somma, corrispondente ai 3/10, versata rispetto alla maggiore somma di L. 725.000.000 rivendicata dall’Ufficio) ritiene tale somma oggetto di regolare dichiarazione nell’anno in corso e nei cinque anni precedenti, laddove un semplice calcolo aritmetico dimostrava invece che la quota imputabile ad anno eccedeva ampiamente l’ammontare dei redditi dichiarati negli anni precedenti e su cui in base al principio fissato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5 la somma sborsata andava “spalmata”.

Invero l’Ufficio nel ricorso ha specificatamente dedotto che il contribuente aveva dichiarato redditi lordi di L. 43.099.000 nel 1994, di L. 15.442.000 nel 1995 e di L. 18.061.000 nel 1966, non certo compatibili col superiore principio.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la causa rinviata per un nuovo esame in base ai superiori principi e per provvedere alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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