Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17406 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/08/2011), n.17406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo

studio dell’avvocato CICCOTTI ENRICO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ICHINO PIETRO, BURRAGATO GUGLIELMO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO II

416, presso lo studio dell’avvocato RADICIONI STEFANO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CIVITELLI TOMMASO FRANCESCO MARIA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato SGROI ANTONINO,

MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, giusta delega in

calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 687/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/06/2008 r.g.n. 1652/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato CICCOTTI ENRICO e BURRAGATO GUGLIELMO;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega LELIO MARITATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3345/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta da V.G. nei confronti della Banca Intesa s.p.a. (poi Intesa Sanpaolo s.p.a.) accertava, sotto vari profili, la illegittimità del licenziamento collettivo adottato dalla Banca, previo rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda per accettazione della risoluzione del rapporto e/o rinuncia all’impugnazione del licenziamento.

Con ricorso del 24-10-2005 la società proponeva appello avverso la detta sentenza lamentando che il giudice di primo grado non aveva preso in considerazione la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore per attivare il Fondo di solidarietà, preso conoscenza del D.M. n. 158 del 2000, dell’accordo 5-12-2002 e dell’accordo collettivo aziendale 15-1-2003, i quali avevano predisposto una transazione tipo, che il lavoratore era libero di accettare o meno,e qualificato il trattamento eventualmente accettato come incentivo all’esodo, presupponendo la risoluzione del rapporto. La società lamentava inoltre che il primo giudice non aveva tenuto conto che, altrettanto espressamente, il V. aveva rinunciato al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, disponendo cosi sugli effetti del licenziamento aveva richiesto all’INPS l’assegno a sostegno.

L’appellante censurava poi la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto viziata la procedura di mobilità:

per l’incompletezza e inidoneità della comunicazione di avvio 19-12- 2002, pur essendo stata gestita la riduzione del personale insieme ai sindacati, come risultava dall’accordo di programma, dall’accordo sindacale 15-1-2003 e dalle successive intese;

per l’omessa precisazione della ripartizione organizzativa e professionale delle eccedenze di organico, nonostante risultasse dall’accordo di programma che l’esigenza di ridurre i costi interessava tutto il complesso aziendale e non essendovi motivo di limitare le scelte ad un settore, considerata la fungibilità e l’elevata mobilità orizzontale e verticale del personale nonchè l’oggettività del criterio utilizzato (con la scelta dei lavoratori già pensionabili o prossimi alla pensione, i quali avevano oltretutto costi medi maggiori);

per l’omessa indicazione delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri, non risultando provato che l’irregolarità aveva influito sull’esercizio dei poteri di controllo attribuiti ai sindacati e, comunque, non essendovi margini di discrezionalità nell’applicare il criterio oggettivo prescelto.

La società appellante, pertanto, chiedeva la riforma della sentenza impugnata con il rigetto delle domande del V., con conseguente condanna dello stesso a restituire quanto percepito a seguito dell’esecuzione della sentenza. In via subordinata chiedeva di accertare che il V. non aveva titolo per la percezione dell’assegno straordinario previsto dal D.M. n. 158 del 2000, art. 5, comma 2, lett. b) e conseguentemente di condannare l’INPS a restituire alla Banca quanto dalla stessa versato al Fondo di solidarietà per il finanziamento dell’assegno a favore dell’appellato, o alternativamente di condannare quest’ultimo alla restituzione della parte del risarcimento pagatogli dalla Banca eccedente l’importo minimo corrispondente a cinque mensilità di retribuzione.

L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.

L’INPS si costituiva chiedendo con appello incidentale la condanna del V. alla restituzione delle somme percepite a titolo di assegno straordinario a carico del Fondo di solidarietà ex D.M. n. 158 del 2000.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 5-6-2008, in parziale riforma della pronuncia di primo grado condannava il V. a restituire all’INPS le somme percepite a titolo di assegno straordinario, confermando nel resto e condannando la società al pagamento delle spese.

In sintesi la Corte territoriale affermava:

che “la richiesta dell’assegno, che ha natura di sostegno al reddito, non è incompatibile con la volontà di impugnare il licenziamento”;

che nella comunicazione di avvio della procedura la società aveva “omesso di indicare la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente, violando la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 in relazione alla L. n. 223 del 2001, art. 5, comma 1 e al D.M. n. 158 del 2000, art. 8”;

che “la adozione dell’unico ed esaustivo criterio previsto e adottato” (in sostanza la scelta di licenziare il personale “anziano” “per ridurre complessivamente i costi d’azienda”, “senza procedere ad alcuna verifica del numero e dei profili delle eccedenze”) era illegittimo perchè non permetteva di ^individuare e controllare il nesso di causalità tra l’esigenza di riduzione e la riorganizzazione”, “pur essendo tale criterio obbiettivo e privo di rischio di abusi”;

che, peraltro, nell’applicazione di tale unico criterio, la società aveva elencato i nominativi, ma non aveva dato conto dell’età, nè di altri dati che, “in relazione al criterio scelto, rendessero immediatamente confrontabili le posizioni e trasparente la scelta, come la legge richiede”.

Nel contempo la Corte di merito respingeva la domanda subordinata della Banca diretta ad ottenere una riduzione del parametro risarcitorio a sole cinque mensilità di retribuzione per aver l’appellato conseguito l’assegno di solidarietà e quindi, avendone maturato i requisiti, il trattamento pensionistico, e dichiarava improponibile la domanda subordinata avanzata dalla stessa Banca nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere la condanna dell’istituto a restituire quanto da essa versato al Fondo di solidarietà per il finanziamento dell’assegno in favore del V..

Infine la Corte d’Appello accoglieva la domanda proposta in via incidentale dall’INPS nei confronti del V. diretta ad ottenere la condanna dello stesso a restituire le somme percepite a titolo di assegno straordinario.

Per la cassazione di tale sentenza la Intesa Sanpaolo s.p.a. ha proposto ricorso con quindici motivi.

Il V. ha resistito con controricorso.

L’INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e da ultimo il difensore della stessa ha presentato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente, in sostanza, lamenta “un’insanabile contraddizione logica tra l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la risoluzione del rapporto di lavoro è un presupposto per l’accesso all’assegno straordinario di sostegno del reddito ex D.M. n. 158 del 2000, e la conclusione secondo cui la richiesta da parte del sig. V. di fruire di detto assegno (formulata per giunta senza riserve) non implicherebbe l’accettazione dello scioglimento del suo rapporto di lavoro”.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, inoltre, che erroneamente e contraddittoriamente la Corte territoriale ha affermato che “il diritto all’indennità di preavviso sorge…..a seguito ed in conseguenza del licenziamento, ma disporne non comporta la rinuncia all’impugnazione”, essendo evidente che “l’atto di disposizione del preavviso posto in essere senza riserve da parte del lavoratore licenziato nei confronti del datore di lavoro, implica necessariamente e strutturalmente, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, anche la rinuncia da parte del lavoratore a porre nel nulla…il licenziamento che di quello stesso preavviso costituisce il presupposto necessario”. Nella fattispecie, poi, l’atto di disposizione del preavviso “non solo implicava necessariamente la rinunzia all’impugnazione del fatto presupposto del suo licenziamento, ma si inquadrava pure in un complessivo accordo tra le parti, nell’ambito del quale costituiva il corrispettivo del suo accesso al trattamento di incentivo all’esodo costituito dall’assegno straordinario”.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole altresì che la Corte di merito “ha omesso di considerare la dichiarazione espressa di ricognizione dell’intervenuta cessazione del suo rapporto di lavoro resa dal V. all’atto di richiedere l’assegno straordinario ex D.M. n. 158 del 2000, e comunque ha illogicamente equiparato quest’ultimo ai trattamenti pubblici di mobilità e disoccupazione, nonchè al t.f.r., anzichè all’incentivo all’esodo, finendo così per concludere erroneamente che anche nel caso di richiesta dell’assegno straordinario – come in quello di richiesta delle indennità di mobilità e disoccupazione nonchè del t.f.r. – non potrebbe presumersi la rinuncia del richiedente all’impugnazione del licenziamento”.

Con il quarto motivo la società in sostanza lamenta che la Corte d’Appello “ha ritenuto che la fruizione da parte del V. dell’assegno straordinario di sostegno del reddito non gli avrebbe precluso l’impugnazione del precedente licenziamento, e sarebbe perciò stata risolutivamente condizionata all’eventuale accoglimento di siffatta impugnazione, senza accertare l’effettiva pattuizione di una condizione risolutiva del genere ad opera dei contraenti collettivi o individuali” (pattuizione mai prevista nel caso di specie, nel quale anzi il V. ha richiesto di accedere all’assegno senza riserva alcuna).

I detti primi quattro motivi, strettamente connessi, risultano fondati e vanno accolti come di seguito.

Come è stato chiarito recentemente da questa Corte con la sentenza del 28-9-2010 n. 20358, il regolamento in esame (D.M. n. 158 del 2000) “prevede esplicitamente che il lavoratore, chiedendo i benefici ivi previsti, rinunci al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva. Preavviso e indennità implicano evidentemente la risoluzione del rapporto. Del resto nel decreto in esame sono riscontrabili indici inequivocabili dell’intendimento di correlare alla cessazione del rapporto l’accesso alle specifiche prestazioni ora in esame. Basti considerare al riguardo il richiamo agli eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto (art. 10, comma 14), il riferimento “all’ex datore di lavoro” ed a “successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro” (art. 11 ). Ne deriva che rinuncia al preavviso e alla indennità sostitutiva sono considerate dalla normativa in esame come accettazione della anticipata risoluzione del rapporto, il che evidentemente preclude un successivo ripensamento e la impugnazione del recesso. Del resto queste disposizioni si inseriscono nel quadro di una normativa che, proprio con la previsione dei suddetti benefici, mira ad eliminare per quanto possibile l’eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale, e non a caso chiama il datore di lavoro a partecipare finanziariamente all’erogazione dei trattamenti (v. cit.

D.M., art. 6, comma 3). Quindi sarebbe anche contraria al loro scopo una interpretazione che consentisse l’erogazione del beneficio mantenendo aperta la possibilità di rimettere in discussione la ormai intervenuta conclusione del rapporto”.

In tale quadro, in definitiva, in tanto il lavoratore può rinunciare al preavviso (ed alla relativa indennità sostitutiva), in quanto lo stesso sia ormai acquisito al suo patrimonio, per aver egli accettato la risoluzione del rapporto, e tale rinuncia, unitamente alla richiesta di accesso al Fondo, costituisce elemento che integra la fattispecie complessa prevista dalla norma regolamentare, all’interno della quale va collocata l’adesione del lavoratore, con l’effetto che ne consegue normativamente.

In base a tali considerazioni va pertanto ribadito che “il D.M. 28 aprile 2000, n. 158, istitutivo, presso l’INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, ha previsto l’erogazione, a carico del detto Fondo, di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della correlata contribuzione L. n. 662 del 1996, ex art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo (art. 5), condizionando l’erogazione degli assegni ed il versamento della contribuzione alla previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva per l’anticipata risoluzione del rapporto (artt. 10, 11, 14 e 16). Ne consegue che, alla stregua di una interpretazione sistematica ed alla luce della ratio della normativa recata dal citato D.M. (che è quella di contenere al massimo l’eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale), la rinuncia anzidetta è intesa come accettazione della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, determinando essa l’acquiescenza al licenziamento e precludendo, quindi, la sua successiva impugnazione”.

In tali sensi vanno, quindi, accolti i primi quattro motivi, restando assorbito l’esame di tutti gli altri, che riguardano i vizi, rilevati dalla Corte di merito, nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento (motivi dal quinto al nono), nel carattere “discriminatorio” dell’unico criterio di scelta adottato (motivi dal decimo al dodicesimo) e nella comunicazione di chiusura della procedura in ordine alle specifiche modalità di applicazione attuate (motivi tredicesimo e quattordicesimo) ovvero, infine, concernono il rigetto dell’eccezione subordinata della società intesa ad ottenere la decurtazione dell’indennità risarcitoria ex art. 18 St. Lav. in misura corrispondente all’assegno straordinario percepito (motivo quindicesimo).

La impugnata sentenza va pertanto cassata e, risultando non contestato che il V. (senza riserva alcuna) ha chiesto l’accesso al Fondo di solidarietà (aderendo all’accordo del 15-1- 2003 e rinunciando al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva) ed ha avanzato domanda di assegno straordinario, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda del lavoratore.

Infine, considerata la novità e complessità delle questioni, risolte soltanto recentemente da questa Corte, ricorrono giusti motivi (ex art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis) per compensare le spese dell’intero processo tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del V.; compensa le spese dell’intero processo tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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