Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17406 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15387/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 147/32/13 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 26 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 11

marzo 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con avviso di accertamento notificato nel marzo 2008, l’Agenzia delle Entrate determinava a carico di F.S. per l’anno d’imposta 2001 un maggior reddito imponibile a fini IRPEF, quale titolare di partecipazione nella misura del 20% della società (a ristretta base azionaria) (OMISSIS) s.r.l. in fallimento, considerando il reddito accertato in capo alla società presuntivamente percepito dal socio a titolo di utili non distribuiti.

2. L’impugnativa del contribuente veniva accolta in ambedue i gradi di merito.

In particolare, la pronuncia resa in appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania, in epigrafe menzionata, fondava la decisione sulla scorta di una duplice ratio: la tardività della notifica dell’avviso di accertamento, oltre il termine di cinque anni ex lege stabilito, considerando l’inapplicabilità al caso della proroga biennale sancita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10; l’operato annullamento, con precedente sentenza della medesima C.T.R., dell’avviso di accertamento nei riguardi della società partecipata.

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi; l’intimata non ha svolto difese in questo grado di giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorso è inammissibile.

Esso è stato notificato ai difensori costituiti dell’intimato, l’Avv. Loredana Carpentieri e il Dott. Giuseppe Nocera, presso il loro studio (ove la parte aveva eletto domicilio) in Trecase, via Vesuvio n. 177; tuttavia, il tentativo di notifica, eseguito con spedizione a mezzo posta dell’atto non consegnato dall’agente postale per temporanea irreperibilità, non è andato a buon fine, poichè dall’avviso di ricevimento dalla comunicazione di avvenuto deposito il destinatario dell’atto risulta “trasferito” dall’indirizzo indicato.

Orbene, senza necessità di indagare sulla concreta imputabilità di tale negativo esito al notificante (sul quale grava l’onere di accertarsi dell’assenza di mutamenti del domicilio del procuratore costituito in lite, per non essere quest’ultimo tenuto ad alcuna comunicazione al riguardo: da ultimo, Cass. 23 dicembre 2020, n. 29354), basti qui rilevare che, a seguito dell’infruttuoso esperimento ora descritto, il ricorrente non ha posto in essere alcuna ulteriore attività diretta alla notificazione dell’atto introduttivo.

Ed è noto che, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine anche per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria ha l’onere (e non la mera facoltà) di riattivare il processo notificatorio con immediatezza, in un limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., (salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa), senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, sicchè, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica (così, sulla scia di Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, cfr. Cass. 08/03/2017, n. 5974; Cass. 30/08/2017, n. 20527; Cass. 11/06/2018, n. 15056; Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 28/03/2019, n. 8618; Cass. 21/08/2020, n. 17577).

5. Dichiarato inammissibile il ricorso per detta ragione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Non trova infine applicazione il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può infatti essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/201.4, n. 5955).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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