Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17405 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 28/06/2019), n.17405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12561-2017 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ASSOCIATI STP STUDIO

LEGALE VALLEFUOCO &, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO SALVADORI;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, e per essa la DOBANK SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE B.BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

TORNABUONI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MALESCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 651/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Livorno con sentenza n. 317 del 2014 dichiarò l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Unicredit Corporate Banking S.p.A. (di seguito Unicredit S.p.A.) di alcuni atti, tra cui quello stipulato con rogito notaio M. rep. n. 46675 con cui G.G., in qualità di fideiussore di Automatic srl, aveva trasferito beni alla Fattoria di Celaja s.r.l.

Il G. notificò appello per sentir pronunciare il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado che aveva, in difformità rispetto al petitum limitato ai soli terreni agricoli, dichiarato l’inefficacia del trasferimento dell’intera azienda.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 651/2017, nel contraddittorio con Unicredit S.p.A., per quel che ancora di interesse in questa sede, ha rigettato l’appello, escludendo la violazione dell’art. 112 c.p.c., e ritenendo che, pur avendo il CTU stimato il valore dei soli terreni e fabbricati agricoli, la domanda dell’attrice fosse volta univocamente a chiedere l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’intero atto di conferimento e non dei soli terreni agricoli. A sostegno di detta tesi il Giudice ha invocato la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (Cass., n. 118 del 2016).

Avverso la sentenza G.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste la Unicredit S.p.A. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice, confermando sul punto la sentenza di primo grado, escluso la sussistenza di ultrapetizione determinata dalla divergenza tra il petitum e la causa petendi della domanda di Unicredit, asseritamente limitata ai soli terreni coltivi, conferiti alla fattoria di Celaja s.r.l., e l’oggetto della sentenza emesso dal decidente in prime cure, avente riguardo al conferimento dell’intera azienda. Si duole, in sostanza di quanto già lamentato nei gradi di merito.

2. Con il secondo motivo censura sempre il vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo però alla violazione del principio dispositivo contenuto nell’art. 99 c.p.c. e art. 2907 c.c., comma 1, in base ai quali il processo civile deve uniformarsi all’impulso di parte e al principio della domanda da intendersi quale diritto sostanziale dedotto nel processo.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perchè sostanzialmente sovrapponibili e sono entrambi inammissibili, per distinti e concorrenti profili.

In primo luogo in quanto sollecitano questa Corte ad un riesame dei fatti, funzionale alla ricostruzione della volontà dell’attrice che sia più appagante e corrispondente alla propria tesi, attività preclusa al giudice di legittimità.

In secondo luogo il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto la sentenza impugnata appare del tutto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in punto di divergenza tra il chiesto ed il pronunciato e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

E’ noto infatti che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, per aversi violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato occorre che il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio una eccezione in senso stretto che può essere sollevata solo dalla parte interessata oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato a sostegno della domanda (Cass., 3, n. 27727 del 16/12/2005; Cass., 3, n. 6945 del 22/3/2007; Cass., 1, n. 29200 del 13/11/2018).

Nel caso in esame il Tribunale di Livorno e la Corte d’Appello hanno inquadrato nell’esatta cornice giuridica i fatti e gli atti oggetto della domanda della banca, lasciando immutati il petitum e la causa petendi, ed in particolare del tutto correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto irrilevante la valutazione che il CTU aveva limitato ai soli terreni e non anche al valore dell’azienda nel suo complesso, in quanto ciò che ha ritenuto rilevante è la volontà della parte attrice di ricomprendere nella domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. l’atto di conferimento, nei rogiti del notaio M., dell’intera azienda.

3. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a versare, in favore della controparte, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.000 (oltre Euro 200 per esborsi), accessori di legge e spese generali al 15 %. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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