Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17404 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 28/06/2019), n.17404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 22659-2016 proposto da:

P.E., P.A., PIRAMIDE SRL, M.R.,

P.F., PRIMUS SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO V.

EMANUELE II, 308, presso lo studio dell’avvocato BARBARA CUFARI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO BERTI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SFERA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

101, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI BOLDRINI,

MORENO PESARESI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1142/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto di citazione notificato in data 30/1/2009, Primus s.r.l., Piramide s.r.l., P.E., M.R., P.A. e P.F. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, la società Sfera s.p.a. e la Cassa di Risparmio di Rimini s.p.a., al fine di vedere accertato che, in relazione alle pretese provvisoriamente definite dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 583/2008 del 4/12/2008, non potesse operare, in favore di Sfera s.p.a., la garanzia di cui all’art. 7 del contratto di cessione di azienda stipulato tra Sfera s.p.a. (cessionaria) e Sfera s.r.l. (ora Primus s.r.l., cedente) in data 1/2/2005. Con sentenza n. 38/2012, il Tribunale di Rimini accertava che (i) le garanzie prestate da Sfera s.r.l. di cui agli artt. 7 e 10 del contratto preliminare non operavano in relazione alle pretese scaturenti dalla sentenza n. 638/2008 con la quale il Tribunale di Rimini aveva condannato Sfera s.p.a. a corrispondere in favore di R.G. la somma di Euro 40.803,10 con accessori e spese (a titolo di indennità derivante dalla presenza di un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di agenzia ricompreso fra quelli ceduti), nonchè accertava che (ii) Sfera s.p.a. non aveva diritto di escutere la garanzia rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Rimini il 31/5/2005.

2. Avverso tale sentenza, Sfera s.p.a. proponeva appello con atto notificato in data 7/2/2013, innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, al cui accoglimento si opponevano tutte le parti appellate costituite in giudizio. In particolare, l’appellante deduceva l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva stabilito che l’indennità liquidata da Sfera s.p.a. all’agente R.G., in forza del patto di non concorrenza stipulato da questi con l’originaria mandante, era da ritenersi un onere maturato successivamente alla stipula del contratto di cessione d’azienda e, come tale, gravante sulla cessionaria e non sulla cedente.

3. Con sentenza n. 1142/2016, depositata in data 1/7/2016, la Corte d’Appello di Bologna accoglieva l’appello di Sfera s.p.a. e, interpretando diversamente la clausola contrattuale, riformava la sentenza impugnata, e dichiarava l’obbligo di Sfera s.r.l. (Primus s.r.l.) e di Piramide s.r.l., P.E., M.R., P.A. e P.F. di rifondere a Sfera s.p.a quanto alla stessa dovuto e corrisposto a R.G. in esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 638/2008, sull’assunto che il credito de quo dovesse ritenersi a carico della cedente, in virtù di quanto pattuito nell’art. 7 del contratto preliminare di cessione, dovendosi considerare il termine “maturato” – di cui alla clausola -facente riferimento al tempo in cui “si è perfezionato il fatto costitutivo del credito connesso all’onere e quindi l’epoca in cui è stato stipulato il patto di non concorrenza con previsione dell’indennità a favore dell’agente” e non anche “repoca in cui il credito connesso all’onere diventa esigibile”.

4. Con ricorso notificato in data 4/10/2016, Primus s.r.l., Piramide s.r.l., P.E., M.R., P.A. e P.F. propongono ricorso per la Cassazione della sentenza n. 1142/2016 della Corte d’Appello di Bologna, deducendo due motivi di impugnazione. La Sfera s.p.a. resiste con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso proposto. La cassa di risparmio di Rimini resta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., oltre che dell’art. 1751 bis c.c., e comunque la contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la Corte d’Appello ha ritenuto maturato il credito in favore dell’agente R.G. per fatti o contegni riferibili alla società cedente prima della cessione e non valutato, invece, che fosse un’indennità esigibile soltanto a seguito del recesso dell’agente, avvenuto successivamente alla cessione e di cui ha goduto esclusivamente Sfera s.p.a.. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e comunque l’erroneità dell’iter logico seguito dalla Corte Territoriale.

2. I primi due motivi sono trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Essi sono inammissibili per tre insuperabili ragioni.

1.1. In primo luogo il primo motivo non soddisfa il requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto richiede a questa Corte di rivedere il contenuto di una clausola contrattuale siccome diversamente interpretata dai giudici di merito, in assenza della indicazione e produzione dell’atto processuale in cui è desumibile il contenuto preciso della clausola. Per valutare una violazione di questo tipo, il motivo deve innanzitutto rispettare il principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, espressione del principio di idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., affinchè la Corte di legittimità possa giudicare l’impugnazione sulla sola base della lettura del ricorso e degli atti specificamente allegati, da confrontare con la sentenza impugnata, e senza necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso (v. Cass. 22576/2015). Ebbene, nel ricorso non risultano specifiche allegazioni al fine di renderne possibile un esame diretto, con precisazione dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità.

2.1. In secondo luogo, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto entrambi i motivi sono inammissibili anche per le seguenti ragioni.

2.2. Essi inducono questa Corte a rivedere sostanzialmente

l’interpretazione data a una clausola contrattuale, richiamando la norma cui alla art. 1751 bis c.c. che riguarda l’indennità conseguente al patto di non concorrenza, da un lato, e l’art. 1362 c.c. che riguarda la norma sull’interpretazione del contratto, dall’altro. Sotto il profilo dell’art. 1751 bis c.c. non si profila alcuna violazione o erronea applicazione del disposto normativo ove non venga in discussione l’interpretazione o applicazione della norma che regola il patto di non concorrenza, bensì l’interpretazione di una clausola contrattuale, stipulata nel contratto di cessione inter partes, che ha inserito varie garanzie in relazione a sopravvenienze passive intervenute successivamente alla stipula del contratto di cessione d’azienda. Pertanto la prima censura non è attinente al thema decidendum, ove le parti avrebbero potuto regolare diversamente e liberamente gli effetti del patto di non concorrenza inserito nei contratti di lavoro dell’azienda oggetto di cessione.

2.3. In riferimento alla violazione dell’art. 1362 c.c., dedotta in

entrambi i motivi, la denuncia in termini di erronea interpretazione del contratto e delle sue clausole richiede un’indagine di fatto riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata, ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg.. Sicchè, per una corretta denuncia dei due citati profili, il ricorrente per cassazione deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, precisando altresì in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. 15 aprile 2013, n. 9054; Cass. 15 aprile 2013, n. 9070; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168).

2.4. Ed invero, nell’interpretazione dei contratti, l’elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall’art. 1363 c.c., giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Sez. 3 -, Ordinanza n. 14882 del 08/06/2018). La censura, di contro, non indica quali di tali criteri sia stato violato e, pertanto, è inammissibile anche per come è stata formulata.

2.5. Infine, la deduzione di omissione di fatti di rilievo, discussi nel contraddittorio, ex art. 360 c.p.c., n. 5 non viene formulata secondo i canoni indicati dalla norma processuale applicabile al caso di specie. In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), integra motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che affermi la sussistenza di un presupposto per l’applicazione di una norma negandone immotivatamente la conseguente applicazione (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4367 del 22/02/2018).

2.6. Un siffatto vizio in effetti non è desumibile nel caso di specie ove la Corte di Bologna, nel confutare l’interpretazione del contratto data dal primo giudice, ha ripercorso logicamente tutte le clausole contrattuali e il comportamento successivo tenuto dalle parti, e non solo il contenuto letterale della singola clausola, motivando nel senso che la garanzia stipulata dalle parti per le sopravvenienze passive dovesse operare in riferimento agli “oneri pregressi, certi e potenziali maturati relativamente al periodo sino alla data odierna” in relazione al fatto genetico dell’obbligazione generatrice dell’indennità per il patto di non concorrenza stipulato con l’agente dell’azienda oggetto di cessione, riferita quindi a un obbligo potenziale perchè collegato a un diritto già sorto, anche se ancora non esigibile al tempo della cessione di azienda, e non tanto alla mera esigibilità del credito da parte del terzo al tempo della pattuizione della clausola di garanzia, come ritenuto dal giudice di primo grado.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfetarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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