Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17404 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
FLORCARTA DI CAPARELLI SAVIO & C. SNC in persona del
legale
rappresentante pro tempore, CAPARELLI SAVIO, CAPARELLI SANDRO,
CAPARELLI GIANCARLO, tutti in qualita’ di soci, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio
dell’avvocato FISCHIONI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FERRAJOLI LUIGI, giusta delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 266/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
BRESCIA, depositata il 09/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
udito per il resistente l’Avvocato FISCHIONI, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 09/01/2005.
La CTR aveva confermato la sentenza della CTP di Bergamo che aveva accolto il ricorso della Florcarta snc di Caparelli Savio & C e dei soci C.S., G. e Sa. avverso gli avvisi di accertamento per IRPEF e ILOR per gli anni 1995 e 1996.
La CTR aveva ritenuto che la tardiva vidimazione del libro giornale non giustificava il ricorso all’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d. I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, dell’art. 2215 c.c. della L. n. 383 del 2001, art. 8 e del D.L. n. 507 del 1994, art. 7 bis conv. in L. n. 489 del 1994, e omessa motivazione.
I contribuenti hanno resistito con controricorso con cui hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso perche’ tardivo.
La causa e’ stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilita’ del ricorso per essere stato proposto oltre il termine legge.
I ricorrenti stessi in seno al ricorso dichiarano impugnare la sentenza n. 266/67/05 “notificata 10.2.2006”.
Il ricorso risulta notificato al domiciliatario dei contribuenti il 13/04/2006 e, pertanto, il 62 giorno, senza che ricorresse alcuna circostanza (giorno festivo) tale da legittimare lo spostamento del termine.
Ne’ i ricorrenti medesimi hanno invocato, come sarebbe stato loro onere ed interesse, un termine successivo al predetto 10/02/2006, che dall’esame della relata appare essere la data di consegna da parte del notificante la sentenza all’ufficiale giudiziario per la notificazione (effettuata a mezzo posta),non rinvenendosi, comunque, agli atti – che e’ possibile in questo caso esaminare, dovendosi verificare il rispetto di norme processuali- alcun documento attestante la ricezione della notificazione della sentenza in data successiva al predetto 10/02/2006, si’ da potere ritenere, anche a prescindere dalla superiore affermazione, osservato il termine breve di impugnazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese che liquida in Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per spese oltre c.u.
e accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010