Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17404 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21081-2018 proposto da:

VM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dell’ultimo liquidatore,

G.R. in proprio, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e

difese dagli avvocati DOMENICO BIANCHI, MANUELA BIANCHI;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE ALFONSI;

– controricorrente –

e contro

SIENA NPL 2018 SRL, e per essa in suo nome e per suo conto

ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 46 presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO DRAGONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO MANCIOCCHI;

– controricorrente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

LATINA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4076/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La V.M. s.r.l. in liquidazione e G.R. ricorrono per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 giugno 2018, n. 4076, dichiarativa della inammissibilità del reclamo da loro proposto contro la pronuncia di fallimento della menzionata società resa dal Tribunale di Latina su istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Resistono, con distinti controricorsi, la curatela fallimentare e la Italfondiario s.p.a., quest’ultima in nome e per conto della Siena NPL 2018, cessionaria, in blocco, di alcuni crediti pecuniari della Banca suddetta, tra cui quello dedotto con l’istanza di fallimento.

1.1. Per quanto qui di interesse, quella corte: i) ha premesso che la sentenza innanzi ad essa impugnata era stata comunicata, a cura della cancelleria, il 10.1.2017; ii) ha rilevato, quanto al reclamo ex art. 18 L. Fall., depositato, in via telematica, dalle odierne ricorrenti, che queste ultime avevano riferito di “aver ricevuto varie pec di conferma, l’ultima delle quali con la dizione “controlli terminati con successo”, e di non aver ricevuto l’ultima definitiva pec, successiva all’apertura della busta telematica; di aver ripetutamente sollecitato sia il ruolo generale che la cancelleria della sezione volontaria giurisdizione, e di aver avuto notizia solo il 9.3.2017 che, nel sistema, l’atto non risultava pervenuto, sì che la quarta pec non sarebbe potuta arrivare”; iii) ha ritenuto, alla stregua del descritto contenuto della normativa richiamata (“art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 – Specifiche tecniche previste dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, comma 1, recante regolamento concernente le regole per l’adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e modifiche di cui al decreto 28 dicembre 2015”), che, “nel sistema come delineato, è assolutamente indispensabile la quarta pec, che attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato, o meno, ed eventualmente la tipologia di errore, e, solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato, di cui alla seconda pec, con caricamento del file sul fascicolo telematico, che diviene, così, visibile alle controparti”; iv) ha osservato che “nella specie, il difensore afferma di aver ricevuto, producendole in giudizio, solo le prime tre pec, e la terza – quella, cioè, recante la dicitura “controlli terminati con successo” – in data 27.1.2017, quindi entro il termine di 30 gg. per il deposito tempestivo del reclamo, che sarebbero scaduti il 9.2.2017, ma che non gli sarebbe stata inviata la quarta pec. Ha dedotto, poi, ma senza darne dimostrazione alcuna, di essersi recato in cancelleria, sia al ruolo generale che nella sezione volontaria giurisdizione, e di aver saputo che il sistema non aveva accettato il deposito, e così aveva provveduto al deposito cartaceo”; v) ha opinato che “la difesa non abbia fornito la prova che la omessa iscrizione telematica nel giorno 27.1.2017 sia riferibile a condotte colpose della cancelleria, stante la diligenza necessariamente richiesta a chi presenta un ricorso al momento dell’iscrizione telematica e che deve successivamente verificare tempestivamente il suo esito. Tuttavia, nella stessa progettazione delle reclamanti, la notizia dell’esito negativo del deposito telematico sarebbe stata data – su richiesta – il 9.3.2017, quindi ben oltre il termine perentorio per la tempestività del reclamo, laddove, quantomeno dal 30 gennaio 2017, il difensore avrebbe dovuto attivarsi presso le cancellerie”; vi) ha concluso, pertanto, escludendo la sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta delle reclamanti di rimessione in termini, e dichiarando inammissibile, perchè tardivo, il reclamo da queste ultime successivamente depositato in forma cartacea.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che nessun dubbio può sorgere quanto alla valida costituzione, in questa sede, di Italfondiario s.p.a., in nome e per conto della Siena NPL 2018, quest’ultima cessionaria, in blocco, di crediti pecuniari di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., originaria istante ex art. 6 L. Fall., tra cui quello dedotto con il ricorso di fallimento.

1.1. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove, come nella specie, non vi sia stata precedente costituzione del dante causa Cass. n. 25423 del 2019).

2. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al combinato disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, conv. in L. n. 228 del 2012, del D.M. n. 44 del 2011, art. 13 e dell’art. 153 c.p.c., u.c., e art. 294 c.p.c., commi 2 e 3”, contestandosi alla corte capitolina di non aver dichiarato la tempestività e validità del deposito telematico del reclamo e, quindi, per non aver accolto l’istanza di rimessione in termini ai fini della ratifica del rinnovo del deposito in cancelleria dello stesso;

II) “Violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 112 c.p.c. e al R.D. n. 267/del 1942, art. 10, ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa pronuncia sulla validità della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento”, assumendosi che la corte distrettuale, previa declaratoria di tempestività del reclamo, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua fondatezza.

3. Deve opportunamente premettersi che il D.M. n. 44 del 2011, art. 13, stabilisce che gli atti processuali e gli allegati a questi (es. documenti probatori) sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati, mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34.

3.1. Tralasciando – attesane la irrilevanza in questa sede – quella che può definirsi la fase preparatoria del documento (e della busta telematica) da inviare, va, invece, qui esaminata la fase dell’invio/deposito telematico di quest’ultimo, nella quale si rinvengono le “quattro ricevute PEC’ che l’abilitato esterno dovrà ottenere perchè possa ritenersi completato il corrispondente iter invero, alle prime due ricevute vere e proprie previste anche nel diverso caso della notificazione a mezzo PEC (che gli avvocati possono eseguire, ai sensi della L. n. 53 del 1994, nei confronti di soggetti o enti che hanno un indirizzo di posta elettronica certificata iscritta nei pubblici elenchi di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 228 del 2012, e successive modifiche), si aggiungono altri due messaggi, generati non dall’infrastruttura PEC ma dai sistemi ministeriali che hanno ricevuto il messaggio PEC del depositante, con i quali il mittente viene informato, rispettivamente, dell’esito dei cd. controlli automatici predisposti dal gestore dei servizi telematici (GL) del ministero al momento dell’apertura della busta telematica e dell’avvenuta accettazione (o del rifiuto) dell’atto da parte del cancelliere.

3.1.1. In estrema sintesi: i) la prima PEC è la ricevuta di accettazione (RAC), la quale attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro al destinatario; ii) la seconda PEC è la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che attesta che l’atto è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario. Questa PEC rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera perfezionato in tale momento, anche se con effetto subordinato al buon fine di tutto l’iter del deposito, che è quindi a formazione progressiva; iii) la terza PEC, recante la dizione “esito controlli automatici…”, informa il depositante dell’esito dei controlli eseguiti dai sistemi ministeriali che hanno appena ricevuto il messaggio PEC contenente la “busta telematica” (questi controlli riguardano l’indirizzo del mittente, che deve essere censito nel REGINDE; il formato del messaggio; le dimensioni del messaggio, che non devono eccedere i 30 MB; può anche accadere che i sistemi non riescano proprio ad aprire il messaggio contenuto nella busta per un problema nella crittografia dello stesso); iv) infine, il quarto messaggio PEC che si vede recapitare il depositante attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero l’accettazione, o meno, da parte della cancelleria. In seguito alla lavorazione, da parte della cancelleria, l’atto ed i suoi eventuali allegati sono visibili all’interno del fascicolo telematico.

3.1.2. Quanto, poi, al valore giuridico di queste quattro “ricevute”, va osservato che: i-a) la prima di esse (RAC), diversamente da quanto avviene nel caso di notifica telematica a mezzo PEC ai sensi della L. n. 53 del 1994 (cfr. art. 3-bis, comma 3), nella procedura dei depositi telematici non assume particolare rilevanza, posto che la norma di riferimento è l’art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012 cit., e ss.mm., che, al comma 7, precisa che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, cioè quando viene generata la seconda ricevuta. La ricevuta de qua potrà, eventualmente, assumere rilievo in caso di presentazione di istanza di rimessione in termini fondata sulla comprovata interruzione dei sistemi dell’infrastruttura PEC (esterna ai sistemi ministeriali) o dell’attività del gestore di posta elettronica del ministero; ii-a) la seconda (RdAC) rappresenta, come si è appena affermato, la ricevuta, opponibile a terzi, come tutte le ricevute PEC (cfr. art. 48, comma 3, CAD), che attesta l’avvenuto deposito dell’atto e degli eventuali allegati nei registri informatici del ministero. Benchè essa, almeno prima facie, sembrerebbe paragonabile al timbro del “depositato” che il cancelliere appone sugli atti che gli sono presentati e che esaurisce l’attività del depositante eliminando ogni ansia sulla tempestività dell’adempimento, tuttavia qualche perplessità può derivare dal fatto che il menzionato D.L. 179 del 2012, art. 16-bis (e succ. modifiche) precisa nei commi 1 (deposito di atti endoprocessuali e, per effetto del rinvio di cui al comma 3, degli atti del curatore), 1-bis (deposito facoltativo degli atti diversi da quelli endoprocessuali), (deposito degli atti successivi al primo nei procedimenti esecutivi) e 4 (deposito degli atti del procedimento per ingiunzione), che il deposito “ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. La normativa regolamentare alla quale si fa rinvio è quella di cui al D.M. n. 44 del 2011 e, per effetto dell’ulteriore rinvio operato dall’art. 34 di quest’ultimo, quella del Provv. DGSIA 16.4.2014. In particolare, il D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 7, e art. 14 del Provv. DGSIA, stabiliscono che “il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l’esito dei controlli effettuati dal dominio giusti:zia…, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34”. In sostanza, il perfezionamento del deposito sembra condizionato dal superamento dei controlli automatici eseguiti dai sistemi ministeriali. Se i controlli rilevano un errore non forzabile, il cd. errore fatale, non è possibile per il cancelliere accettare l’atto nel fascicolo informatico rendendolo così visibile al giudice ed a tutti coloro che hanno accesso al fascicolo. Si è pertanto affermato, in dottrina, che il valore della RdAC non sia equiparabile a quello del timbro del “depositato” se non dopo il superamento dei controlli automatici, e fermo restando che il cancelliere, per giustificati motivi, potrebbe rifiutare l’atto oppure trovarsi in condizioni di non poterlo tecnicamente accettare (come nel caso di errori non forzabili che talvolta comunque superano i controlli automatici); sii-a) la terza (esito dei controlli automatici) riporta l’esito dei controlli automatici (formali) che il gestore dei servizi telematici effettua sulla busta telematica. Le possibili anomalie seguenti all’elaborazione della busta telematica sono codificate secondo specifiche tipologie (WARN: anomalia non bloccante, consiste in segnalazioni tipicamente di carattere giuridico; ERROR anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito; FATAL: eccezione non gestita o non gestibile). In pratica, mentre le anomalie WARN ed ERROR consentono, comunque, ai cancellieri di forzare il sistema e di accettare l’atto, quella FATAL è, invece, bloccante, non consentendo al cancelliere alcuna operazione. L’attesa di questa ricevuta, che offre la prova del successo dell’attività tecnica compiuta dal depositante (subordinata, di seguito, solo ad un rifiuto motivato del cancelliere) e che, secondo la dottrina, consente alla seconda ricevuta di produrre gli effetti giuridici previsti dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7 (D.M. n. 44 del 2011, art. 13), può generare una comprensibile ansia negli abilitati esterni, anche perchè la ricevuta stessa può essere di difficile lettura posto che l’errore o il problema rilevato dal sistema ricevente non è sempre chiaro. Inoltre, anche in caso di Errore Fatale, con il terzo messaggio viene segnalata al depositante la rilevazione di un’anomalia che richiede un intervento dell’ufficio mentre al cancelliere è precluso ogni intervento. Il mittente crede, quindi, che si debba attendere, come indica il messaggio, il controllo del cancelliere mentre quest’ultimo in realtà nulla può fare. Ciò dovrebbe comportare, allora, il favore verso prassi che procedano tempestivamente, anche in casi di Errori Fatali, al rifiuto formale del deposito ed utilizzino la quarta ricevuta per comunicare al mittente che trattasi di errore bloccante (indicandone il motivo risultante dai registri) così evidenziandogli subito la necessità di provvedere nuovamente al deposito; iv-a) la quarta (accettazione del deposito da parte del cancelliere), infine, investe la parte più delicata del procedimento di deposito di atti e documenti, al punto che lo stesso Ministero della Giustizia ha avvertito la necessità di intervenire a più riprese con circolari, le quali (non essendo atti normativi, nè, tanto meno, ad essi assimilabili) sono prive del potere di innovare l’ordinamento giuridico (cfr. Cass. n. 237 del 2009; Cons. St., sez. V, sent. n. 7521 del 2010) ed assumono una rilevanza esclusivamente all’interno delle cancellerie. Va segnalato, in particolare, che la circolare del Ministero predetto del 23 ottobre 2015 ha consigliato che la lavorazione, da parte delle cancelleria, degli atti pervenuti nelle apposite sezioni della “Gestione depositi PCI” dei sistemi di cancelleria avvenga in tempi brevi in quanto i ritardi hanno effetti pregiudizievoli e per il depositante, il quale non ha contezza tempestivamente che il deposito sia andato a buon fine, e per la controparte, che vede compresso il suo diritto alla difesa (ed anche per il giudice che non vede l’atto all’interno della consolle del magistrato).

4. Questa essendo la normativa, anche regolamentare, cui, nella specie, fare riferimento, va immediatamente evidenziato che è sostanzialmente pacifico (risultando le corrispondenti circostanze anche dalla sentenza oggi impugnata) che la V.M. s.r.l. in liquidazione e G.R., ricevuta, in data 10 gennaio 2017, la comunicazione di cancelleria afferente l’avvenuta dichiarazione di fallimento della prima, pronunciata dal Tribunale di Latina con sentenza n. 107/2016, inviarono/depositarono telematicamente, il 27.1.2017, alla Corte di appello di Roma, il reclamo ex art. 18 L. Fall. avverso questa decisione. A tale invio/deposito seguì, la ricezione, da parte loro, di “varie pec di conferma, l’ultima delle quali con la dizione “controlli terminati con successo””, non anche, però, “di quella, definitiva, successiva all’apertura della busta telematica”. Avevano, dunque, appreso, solo il 9 marzo 2017, in pari data avendo sollecitato la cancelleria di detta corte, che “nel sistema, l’atto non risultava pervenuto, sì che la quarta pec non sarebbe potuta arrivare”, per cui avevano depositato, il 15 marzo 2017, una richiesta di rimessione in termini e di ratifica del rinnovo del deposito del reclamo (di cui trascrivevano integralmente il contenuto, riportandosi alle relative conclusioni) e della relativa iscrizione a ruolo, effettuata in forma cartacea.

4.1. Attese, dunque, le esposte 5 1.1. dei Fatti di causa)

argomentazioni con cui il giudice a quo ha considerato insussistenti i presupposti per la richiesta rimessione in termini e, conseguentemente, tardivo il predetto reclamo depositato in forma cartacea, il primo motivo di ricorso impone a questa Corte di stabilire se: i) il reclamo inviato/depositato dalla società fallita e dalla G., telematicamente, il 27.1.2017 (cui era seguita la ricezione, da parte loro, delle prime tre ricevute PEC di cui si è detto) poteva, o meno, ritenersi tempestivamente depositato; it) se, in ipotesi di risposta negativa, era configurabile, o non, la possibilità di una rimessione in termini delle prime quanto al deposito, in forma cartacea, del medesimo reclamo avvenuta il 15 marzo 2017.

4.2. Ad avviso del Collegio, tali descritti quesiti, esaminabili unitariamente, meritano una risposta positiva esclusivamente nei limiti di cui appresso.

4.2.1. In primo luogo, va rimarcato che, come recentemente chiarito da Cass. n. 17328 del 2019 (resa in materia di protezione internazionale, ma concernente una vicenda processuale affatto analoga a quella odierna), “nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si posiziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 212, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2, (cfr. Cass. n. 4787 del 01/03/2018). A tale data, infatti, il mittente ha esaurito le operazioni necessarie perchè l’invio telematico vada a buon fine e la comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia, non ostandovi che la ricevuta dell’esito dei controlli automatici proveniente dal server della Cancelleria possa essere successiva. Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, lett. a) e b), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato la richiamata disposizione confermando, come momento perfezionativo del deposito degli atti telematici, quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ed aggiungendo che “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5”. In tal modo è stato superato quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, del, secondo il quale “quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno Je viale immediatamente successivo””. In senso sostanzialmente analogo, nel senso, cioè, di ritenere rilevante il momento della ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (e non dell’esito dei controlli automatici provenienti dal server della cancelleria), si vedano – sebbene rese in fattispecie diverse da quella odierna – anche Cass. n. 29584 del 2019, Cass. n. 11726 del 2019 e Cass. n. 1366 del 2018 (nonchè Corte Cost. n. 75 del 2019). Tali pronunce di legittimità, dunque, come chiaramente emerge anche dalle rispettive motivazioni, depongono nel senso che il perfezionamento del deposito telematico di un atto, benchè anticipato al momento della ricezione della seconda delle quattro PEC di cui si è ampiamente dato conto in precedenza, resta comunque condizionato dal superamento (positivo) dei controlli automatici eseguiti dai sistemi ministeriali: in altri termini, il valore della RdAC è equiparabile a quello del timbro del “depositato” solo per effetto del superamento dei controlli automatici, nel senso che è l’esito positivo di questi ultimi che consente alla seconda ricevuta PEC di produrre – anticipatamente rispetto al momento di ricezione della quarta ricevuta – gli effetti giuridici previsti dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7 (e del D.M. n. 44 del 2011, art. 13).

4.2.2. Nella specie, dunque, la procedura di invio/deposito telematico riguardante il reclamo delle odierne ricorrenti del 27 gennaio 2017, caratterizzata dalla ricezione, da parte loro, soltanto delle prime tre (RAC, RdAC ed esiti controlli automatici) ricevute PEC di cui si è detto, non poteva dirsi completata, mancandone la quarta ricevuta che avrebbe consentito il definitivo consolidarsi dell’effetto di (tempestivo) deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della RdAC (ma, come si visto, da ritenersi condizionato alla ricezione anche della quarta ricevuta PEC).

4.3. Ciò malgrado, il Collegio reputa fondata la doglianza mossa dalle V.M. s.r.l. in liquidazione e dalla G. alla statuizione con cui la corte territoriale ha disatteso la loro istanza di remissione in termini.

4.3.1. In proposito, va ricordato che il Ministero della Giustizia, con la già menzionata circolare del 23.10.15 (intitolata “Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico”), ha segnalato agli uffici giudiziari, nel paragrafo 5 (rubricato “Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie”) che: “E’ dunque assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria. Si ritiene, pertanto, consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia”. Tali istruzioni, impartite dal Ministero agli uffici giudiziari, sono, come specificamente affermato da Cass. n. 24180 del 2019, “… oggettivamente idonee, per la fonte da cui promanano e per la pubblicità cui sono assoggettate, ad indurre negli avvocati un ragionevole affidamento sul fatto che l’esito del deposito telematico sarà loro reso noto il giorno successivo alla effettuazione del medesimo e, conseguentemente, sul fatto che eventuali anomalie della procedura di deposito telematico, o anche errori da loro compiuti nell’esecuzione della stessa, emergano al più tardi il giorno lavorativo successivo al deposito; cosicchè, nell’ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo debba avvenire entro un termine, l’esecuzione della stessa non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente quello di scadenza del termine risulti sufficiente, sul presupposto del regolare funzionamento degli uffici, a garantire il tempo necessario per rimediare” (Dott. pag. 4 della relativa motivazione).

4.3.2. Pertanto, la prospettazione delle ricorrenti secondo cui la cancelleria della Corte d’appello di Roma non aveva loro inviato la comunicazione negativa di accettazione del deposito (la quarta PEC), tanto comunicando solo il 9.3.2017, a ciò sollecitata dalle prime, introduceva in giudizio una circostanza astrattamente valutabile come fatto, non imputabile alla parte ed estraneo alla sua volontà (perchè riferita ad attività propria della cancelleria), che precludeva alle ricorrenti stesse la possibilità di rimediare tempestivamente ai vizi del deposito telematico da loro effettuato: possibilità sulla quale le medesime ricorrenti, avendo iscritto a ruolo (coincidendo tale momento, nei giudizi introdotti con ricorso, con quello del deposito in cancelleria di quest’ultimo) il reclamo il 27.1.2017, cioè 10 giorni prima di quello (9.2.2017) di scadenza del relativo termine di legge, potevano fare ragionevolmente affidamento, sul presupposto che la cancelleria della menzionata corte distrettuale si comportasse in conformità alle istruzioni ministeriali.

4.3.3. Conseguentemente la corte territoriale, rigettando l’istanza di remissione con le argomentazioni precedentemente riportate (cfr. p. 1.1. dei Fatti di causa), ha violato il principio di diritto, ancora di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che “l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da in fattore estraneo alla sua volontà” (cfr. Cass., SU, n. 16598 del 2016, richiamata in motivazione, dalla più recente Cass. n. 24180 del 2019).

5. Il secondo motivo, investendo, sostanzialmente, l’omessa pronuncia sull’unico motivo di reclamo ex art. 18 L. Fall. formulato dalle odierne ricorrenti, sulla quale l’adita corte distrettuale non ha statuito per effetto dell’avvenuto rigetto della loro preliminare richiesta di rimessione in termini, deve considerarsi, in questa sede, assorbito essendo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione ritenute assorbite debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte, del tutto impregiudicate, all’esame del giudice di rinvio (cfr. Cass. n. 13952 del 2019; Cass. n. 28751 del 2017).

6. In definitiva, quindi, il primo motivo di ricorso va accolto relativamente alla statuizione di rigetto dell’istanza di remissione in termini avanzata dalla V.M. s.r.l. in liquidazione e dalla G., mentre va dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, limitatamente alla statuizione di rigetto dell’istanza di remissione in termini avanzata dalla V.M. s.r.l. in liquidazione e dalla G., dichiarandone assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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