Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17404 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 19/08/2011), n.17404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.G., domicilato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati BERTUGLIA GIOVANNI i e MONTANTE CESARE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

CENTRO REGIONALE SICILIANO RADIO e TELECOMUNICAZIONI – C.R.S.R.T. –

IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1224/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/09/2008 r.g.n. 639/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato, BERTUGLIA GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal dott. D.G. F., dipendente del Centro Regionale Siciliano Radio e Telecomunicazioni – C.R.S.R.T. fino al 30 ottobre 1996, con la qualifica di direttore regionale, acquisita in data i gennaio 1974, condannava il Centro suddetto al pagamento, a favore del ricorrente, della complessiva somma di Euro 80.203,00, oltre accessori per il ritardo, a titolo di differenze retributive e di indennità di funzione ex art. 29, lett. e), punto 5, del CCNL di categoria.

Rigettava invece le domande volte al pagamento del lavoro straordinario relativo a periodo ottobre 1987 – ottobre 1996, nonchè dell’indennità e del gettone di presenza previsti dall’art 7 del decreto del presidente regionale 18 aprile 1992, rispettivamente per i direttori generali degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione che partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo e per i segretari verbalizzanti del medesimo consiglio.

La sentenza era appellata dal D.F. con riguardo alle domande non accolte (e al regolamento delle spese processuali).

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 23.9.2008, nella contumacia dell’ente appellato, accoglieva in parte l’impugnazione, relativamente alla domanda di pagamento del lavoro straordinario. Infatti condivideva la sentenza di primo grado quanto alla ritenuta genericità e lacunosità della deposizione del teste Na., già vice commissario straordinario del Centro, ma rilevava la precisione di quanto riferito dal teste Mu., dirigente regionale, quanto allo svolgimento da parte dell’appellante di 60 ore mensili di straordinario dall’ottobre 1987 al settembre del 1989 (epoca di pensionamento del testimone). Rilevava poi la mancanza di prova quanto al periodo successivo. Infatti non poteva darsi rilievo di per sè alla mancata risposta all’interrogatorio formale, in assenza di altri elementi di prova, e quanto al rigetto della richiesta di esibizione dei fogli di presenza giornalieri doveva rilevarsi il carattere discrezionale del potere del giudice di ordinare l’esibizione dei documenti e la sua non esercitabilità in caso di prove desumibili aliunde e a fini meramente esplorativi.

Riguardo alla domanda di pagamento dell’indennità prevista in favore dei direttori generali che partecipano alle sedute dei consigli di amministrazione con voto consultivo del D.P. Reg. Sic. 18 aprile 1992, ex art. 7, comma 6, alla domanda avente ad oggetto il gettone di presenza previsto per i segretari verbalizzanti, la Corte preliminarmente riteneva inammissibile, per tardività, la produzione documentale effettuata in appello. Rilevava poi che, esclusa tale documentazione, risultava sfornita di prova la prima di dette domande, dato che l’indennità in questione presupponeva l’esercizio di fatto del voto consultivo ed era stato prodotto un solo verbale, contenente solo la proposta del D.F. di adottare una specifica misura organizzativa, mentre il teste Mu. aveva riferito di una partecipazione dell’appellante alle riunioni come segretario verbalizzante.

Relativamente all’ulteriore domanda osservava che mancava la prova del numero di riunioni a cui il D.F. aveva partecipato.

Il D.F. ricorre per cassazione. Il Centro Regionale Siciliano Radio e Telecomunicazioni non si è costituto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso, atipicamente articolati in capi e sezioni, possono essere identificati nei seguenti termini.

Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, anche in relazione agli artt. 421, 253 e 257 c.p.c. con riguardo al parziale rigetto della domanda relativa al compenso per lavoro straordinario. Si lamenta l’inadeguato esame e valutazione delle prove, essendosi in particolare trascurato di ammettere altri testimoni tra quelli indicati dal ricorrente e gli elementi comunque desumibili dalle prove espletate, che avrebbero giustificato approfondimenti istruttori anche d’ufficio ex art. 421 c.p.c. Inoltre non si erano tenuti presenti elementi come la delibera del consiglio di amministrazione con cui era stato elevato a 60 ore il limite mensile delle ore di straordinario concesse al direttore, i riconoscimenti desumibili da ulteriori atti di detto consiglio, la grandissima quantità di lavoro gravante sul direttore dell’ente, nè si era dato il dovuto rilievo alla mancata risposta all’interrogatorio formale.

Infine erroneamente era stata ritenuta esplorativa la richiesta di esibizione dei fogli presenza, in quanto il ricorrente aveva indicato espressamente i documenti necessari e, inoltre sarebbe stato logico concedere l’accesso a tali atti al c.t.u..

Il motivo non merita accoglimento. Deve innanzitutto rilevarsi che, in relazione al richiamo di principi di diritto in materia di assunzione di prove su cui si appoggia in gran parte la doglianza di vizio di motivazione, manca la formulazione di conclusivi principi di diritto, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Deve poi rilevarsi che l’impostazione complessiva del motivo è quella di una critica di merito alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello, senza identificazione di veri e propri vizi logici della motivazione e con ampi rinvii alla documentazione di causa, caratterizzati da un’indicazione solo sommaria e valutativa relativamente al suo contenuto, e quindi senza il rispetto dei moduli di specificità e di c.d. autosufficienza richiesti per le doglianze di vizio di motivazione proposte nel giudizio di cassazione.

Il secondo motivo denuncia l’errato rigetto delle domande relative alle indennità ex art. 7 D.P. regione siciliana.

Si argomenta sotto vari profili circa l’erroneità e l’ingiustizia di tali decisione, in particolare facendosi riferimento alla funzione imprescindibile di proposta e consulenza svolta obbligatoriamente per statuto dal direttore nelle riunioni del consiglio di amministrazione, implicante l’espressione di voti consultivi da parte sua. Si lamenta che sia stato applicato un criterio restrittivo nel non ammettere le prodotte copie di verbali del consiglio e siano stati commessi errori di valutazione e idoneità delle prove analoghi a quelli già denunciati con il primo motivo. Si sostiene anche che in effetti la partecipazione del ricorrente ai consigli di amministrazione non era stata contestata dalla controparte. Si richiama la certificazione del CRSRT circa la partecipazione simultanea del ricorrente ai consigli nella qualità di direttore e segretario e anche la deposizione del Mu., comprovante la partecipazione non solo come segretario.

Neanche questo motivo merita accoglimento. Anche per le relative doglianze, benchè la rubrica del motivo non faccia riferimento al tipo di vizio, denunciabile in cassazione, si lamenta espressamente la violazione di regole e principi di diritto relativi alla ammissione delle prove, e quindi rileva preclusivamente la mancata formulazione di conclusivi principi di diritto (cfr. in particolare la censura riguardo all’adozione di un “indirizzo restrittivo in ordine all’attività istruttoria di parte”). Le doglianze si basano poi, nuovamente, sul richiamo sintetico e apodittico del contenuto di documenti probatori, come i verbali di sedute del consiglio di amministrazione, e di atti processuali, come la memoria di costituzione della controparte in primo grado (da cui si evincerebbe la non contestazione, in linea di fatto, della partecipazione dell’attuale ricorrente alle riunioni del consiglio di amministrazione). Quindi, in ultima analisi, residua un’inammissibile critica nel merito della valutazione delle risultanze probatorie.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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