Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17404 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti ed iscritti ai nn. 10566/2014 -2874/2015 R.G R.G.

proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Mifsud,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Ferratella in

Laterano n. 33, presso l’avv. Aurora Spaccatrosi;

– ricorrente ric. n. 10566/2014 e controricorrente ric. n. 2874/2015

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente ric. n. 10566/2014 e ricorrente ric. n. 2874/2015

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 164/43/13, pronunciata in data 26 novembre 2013,

depositata in data 19 dicembre 2013 e non notificata, e n. 3041/14,

pronunciata in data 26 maggio 2014, depositata in data 10 giugno

2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 marzo

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.M. ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 164/43/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 26 novembre 2013, depositata in data 19 dicembre 2013 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento conseguente all’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative agli anni di imposta 2003, 2004, 2005 e 2006;

in particolare, il contribuente impugnava la cartella, sostenendo la non eseguibilità nei suoi confronti delle sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie penalmente rilevanti, avendo patteggiato la pena in sede penale e pagato la multa dovuta;

secondo il contribuente doveva ritenersi applicabile alla fattispecie in esame il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 19, che prevedeva la prevalenza della disposizione penale speciale su quella generale;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si costituisce e resiste con controricorso;

tuttavia, il contribuente aveva impugnato la sentenza di appello anche con la revocazione, accolta dalla C.t.r. della Lombardia;

avverso tale decisione spiega ricorso l’Agenzia delle entrate, al quale il contribuente resiste con controricorso;

i ricorsi sono stati fissati per la Camera di consiglio dell’11 marzo 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

preliminarmente deve disporsi la riunione del ricorso n. 2874/2015 R.G., relativo all’impugnazione della sentenza che ha deciso sulla revocazione della sentenza di appello n. 164/43/13 della C.t.r della Lombardia, al ricorso n. 10566/2014 R.G., avente ad oggetto l’impugnazione avverso la medesima sentenza di appello n. 164/43/13 della C.t.r della Lombardia;

ciò in quanto, “i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poichè sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015);

nell’ipotesi di impugnazione per cassazione della sentenza di appello e di quella emessa nel successivo giudizio di revocazione, il carattere pregiudiziale delle questioni inerenti alla revocazione comporta che il loro esame abbia la precedenza su quello del ricorso contro la sentenza di appello (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6878 del 20/03/2009);

pertanto, disposta la riunione dei ricorsi, deve essere esaminato prioritariamente l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di revocazione della decisione di appello, il cui esito appare determinante sul ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16435 del 05/08/2016, secondo cui “la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza”);

con l’unico motivo (ricorso n. 2874/2015 R.G.), l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 64 e 67, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

la ricorrente deduce che la sentenza di revocazione della C.t.r. sarebbe nulla per aver completamente omesso la parte rescissoria, senza decidere il merito della controversia dopo aver ritenuta fondata la revocazione per l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di appello;

il motivo è fondato e va accolto;

nella sentenza impugnata si legge: “La Commissione osserva preliminarmente che giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che il vizio di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, deve consistere in una falsa percezione della realtà, in una svista del giudice nella consultazione degli atti del processo, immediatamente rilevabile “ex actis”, che abbia portato all’affermazione o supposizione dell’esistenza di un fatto estraneo al giudizio, idoneo a condizionano. In altri termini: -tale errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra l’erronea percezione del giudice e la pronuncia da lui emessa deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l’errore, la pronuncia sarebbe stata diversa; -nella sentenza deve sussistere una rappresentazione della realtà in netto contrasto con gli atti e documenti regolarmente depositati. Ciò posto il Collegio osserva che in effetti la sentenza impugnata si fonda sulla erronea supposizione di fatti (che al contribuente fosse stata irrogata la sanzione amministrativa per la violazione tributaria di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1; che allo stesso fosse stato contestato il reato previsto e punito dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter; che l’Ufficio avesse obiettato che la fattispecie è riferita ad omesso versamento di Iva per importi rilevanti), che trovano incontestabile smentita negli atti e documenti di causa. Tra l’errore di fatto invocato quale motivo di revocazione, ex art. 394 c.p.c., comma 1, n. 4, e la pronuncia emessa è pertanto ravvisabile un rapporto di causalità tale da inficiare la pronuncia stessa. In ordine alla prospettata violazione del divieto dei “ne bis in idem” il Collegio osserva che tale divieto vige nel caso di sentenze passate in giudicato, mentre nel caso di specie, come evidenziato dal ricorrente, pende ancora ricorso in Cassazione. In considerazione di quanto precede il proposto gravarne va accolto”;

in primo luogo, come rilevato da parte controricorrente, la statuizione, concernente la sussistenza dell’errore di fatto revocatorio rilevante per la decisione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e la conseguente revoca della precedente sentenza di appello, deve ritenersi definitiva;

invero, l’Agenzia delle Entrate non ha impugnato espressamente il capo della sentenza n. 3041/14 con cui la C.t.r., accogliendo il motivo di revocazione formulato dal contribuente, ha ravvisato un errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e revocato la precedente sentenza di appello n. 164/43/13 della C.t.r.;

nell’illustrazione del motivo, la ricorrente ha esclusivamente lamentato che la C.t.r., dopo avere accertato l’errore revocatorio e la sua rilevanza ai fini della decisione (c.d. fase rescindente), ha omesso di decidere il merito della causa (c.d. fase rescissoria), senza esaminare la questione di diritto con riferimento alla fattispecie concreta correttamente individuata, eliminando gli elementi di fatto ritenuti erronei ed astrattamente idonei a condizionare la decisione, in violazione del D.Lgs. n. 547 del 1992, art. 67, e l’art. 112 c.p.c.;

il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 67, prevede che “ove ricorrano i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale”;

pertanto, l’articolo citato, prendendo in considerazione il solo caso in cui giudizio di revocazione termini con l’accoglimento dell’impugnazione, prevede due distinte fasi, la prima fase (c.d. fase rescindente), che si risolve nella verifica sulla sussistenza del motivo di impugnazione e nella revoca della pronuncia impugnata, la seconda rescissoria, volta a sostituire la sentenza rimossa con una nuova pronuncia aderente alle diverse emergenze processuali;

a fronte del chiaro dettato normativo che prevede il binomio “rescindente-rescissorio” in termini di immediata conseguenzialità logico-temporale (anche ai sensi dell’art. 402 c.p.c., “con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa”), la C.t.r., ritendo che la sentenza di appello fosse inficiata da un errore di fatto, ha accolto la revocazione, senza affrontare in alcun modo il merito della causa;

nel caso in esame, il Giudice, accogliendo il motivo di revocazione (“il proposto gravame va accolto”, espressione che non può riferirsi al giudizio di appello, in cui era appellante – vittorioso – l’ufficio), ha revocato la precedente pronuncia della C.t.r., ma ha omesso di decidere il merito della causa (cd. fase rescissoria), senza in alcun modo pronunciarsi sulla questione controversa dell’applicabilità, alla fattispecie in esame, del principio di specialità sancito dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 19 e ss., in ciò incorrendo anche in un’omissione di pronuncia;

il motivo di ricorso, dunque, deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

di conseguenza, diventa inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello n. 164/43/13 della C.t.r della Lombardia, in quanto tale sentenza è stata revocata e sarà sostituita da una nuova decisione della C.t.r. a seguito dell’accoglimento con rinvio del ricorso dell’amministrazione finanziaria nel giudizio di revocazione;

invero, “la revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materna del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 10553 del 28/04/2017);

si deve infine rilevare che “nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).

PQM

la Corte, riunito il ricorso n. 2874/2015 R.G. al ricorso n. 10566/2014 R.G., accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate (ricorso n. 2874/2015 R.G.), cassa la sentenza n. 3041/14 della C.t.r. Lombardia e rinvia alla stessa C.t.r., in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio;

dichiara inammissibile il ricorso in cassazione dell’ing. M.M. (ricorso n. 10566/2014).

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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