Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17403 del 29/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 29/08/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 29/08/2016), n.17403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20412/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, SERGIO PREDEN, MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.T., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GALLO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 631/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/07/2009 R.G.N. 1083/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata l’8.7.2009, la Corte d’appello di Salerno, in riforma della statuizione di primo grado, accoglieva la domanda di P.T. volta alla riliquidazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito, di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 5, con il computo, nella relativa base di calcolo, dell’aliquota intera di cui all’art. 19, comma 1, T.U.I.R., invece che dell’aliquota dimidiata di cui al successivo comma 4-bis.

Contro questa pronuncia ricorre l’INPS, affidandosi ad un unico motivo di censura. Resiste P.T. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Parte controricorrente ha infatti documentato in questa sede di legittimità di aver provveduto alla notifica della sentenza impugnata presso il procuratore dell’INPS costituito in seconde cure in data 23.2.2010. E poichè il ricorso per cassazione le è stato notificato solo in data 16,8.2010, ossia oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, l’impugnazione dell’Istituto va ritenuta tardiva e, pertanto, inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2016

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