Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17403 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 13/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26571-2013 proposto da:

G.G., (OMISSIS), e P.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati a ROMA, VIA SOGLIANO, 70, presso lo studio dell’Avvocato

GIUSEPPE AMETRANO, il primo in giudizio ai sensi dell’art. 86

c.p.c., la seconda rappresentata e difesa dall’Avvocato

G.G.;

– ricorrente –

contro

B.G., L.A. e LA.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 99/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 02/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

G.G. e P.L., con citazione notificata il 1/12/2001, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Salerno, B.G., chiedendo la sua condanna al risarcimento di tutti i danni ad essi procurati in conseguenza dell’illegittimo rifiuto a prestare il consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda che la stessa aveva a suo tempo proposto per la revoca dell’atto con il quale, in data 7/6/1974, L.V. (tenuto, nei suoi confronti, al versamento della somma di Lire 120.000 mensili, a titolo di assegno di mantenimento, per effetto della sentenza che, il 26/9/1974, aveva pronunciato la loro separazione personale) aveva loro venduto un immobile a Salerno.

Il tribunale di Salerno, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di L.V., deceduto il (OMISSIS), rimasti, però, contumaci, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in conseguenza del sia pur tardivo consenso alla cancellazione della trascrizione da parte della B..

G.G. e P.L., con citazione notificata il 17.18/7/2007, hanno proposto appello.

A sostegno del gravame, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale non si era pronunciato sulle domande con le quali gli stessi avevano chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità del rifiuto della B. alla cancellazione della trascrizione e fosse pronunciata la sua condanna al risarcimento dei danni arrecati, ed, a quest’ultimo proposito, che l’omessa cancellazione della trascrizione della formalità pregiudizievole aveva impedito la conclusione del contratto di compravendita del bene e che pendeva giudizio avente ad oggetto proprio la risoluzione del contratto preliminare.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 2/7/2013, n. 99, ha rigettato l’appello, rilevando, tra l’altro, che:

il diritto della B. al pagamento delle somme dovute a titolo di assegno periodico, essendo stato oggetto della sentenza di separazione del (OMISSIS) e della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio del (OMISSIS), si prescrive, a norma dell’art. 2953 c.c., in dieci anni;

tale termine, però, a far data dalla morte del debitore ((OMISSIS)) e fino alla notifica della citazione introduttiva del giudizio (1/12/2001), non è completamente decorso, con la conseguenza che, non essendo venute meno le ragioni di credito vantate dalla B., il ritardo con il quale la stessa ha prestato il consenso alla cancellazione della domanda di revoca, non può ritenersi illegittimo;

gli appellanti, del resto, non hanno dimostrato di aver subito concreti danni in conseguenza del ritardo nel trasferimento dell’immobile che essi avevano acquistato da L.V. e che avevano promesso in vendita a terzi, nè hanno offerto concreti elementi utili ai fini di una eventuale liquidazione del danno in via equitativa.

G.G. e P.L., con ricorso notificato il 18/11/2013 e depositato il 5/12/2013, hanno proposto, per un motivo, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello.

Con atto depositato il 18/5/2017, l’Avvocato G. ha dichiarato il decesso di P.L. il (OMISSIS).

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico ed articolato motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2948 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, i ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata per aver ritenuto che il diritto all’assegno periodico di mantenimento, benchè soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., è, invece, soggetto alla prescrizione decennale stabilita dall’art. 2953 c.c., traendo la sua fonte in una sentenza.

2. Il motivo è inammissibile.

Premesso che, nel giudizio di cassazione, il decesso della parte non dà luogo all’interruzione del processo (Cass. n. 21133/2007), rileva la Corte che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 4293/2016).

Nel caso in esame, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto che il termine di prescrizione del credito vantato dalla B. è di dieci anni, a norma dell’art. 2953 c.c., ma non anche lì dove la stessa sentenza ha escluso che essi avessero fornito la prova di aver subito, in conseguenza del dedotto ritardo, danni suscettibili di risarcimento.

Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

3. Nulla per le spese di giudizio.

4. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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