Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17402 del 29/08/2016
Cassazione civile sez. lav., 29/08/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 29/08/2016), n.17402
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20286/2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei
crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati CLEMENTINA PULII, ALESSANDRO
RICCIO e MAURO RICCI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
P.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 840/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 06/08/2009, R.G.N. 1771/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito l’Avvocato MAURO RICCI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 840/2009, depositata il 6.8.2009, la Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto il gravame proposto da P.F. nei confronti dell’INPS avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’assegno di invalidità. A sostegno del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che la ctu espletata in grado di appello avesse superato le diverse conclusioni assunte duella ctu effettuata in primo grado, acclarando perciò che P.F. fosse affetto da patologie che riducevano la sua capacità lavorativa a meno di un terzo e fondando il suo diritto alla percezione dell’assegno d’invalidità civile.
Avverso l’anzidetta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. P.F. è rimasto intimato e non ha svolto attività difensive.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo l’INPS deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo la sentenza d’appello riconosciuto l’assegno di invalidità civile senza che il P. avesse mai allegato e provato l’esistenza del requisito reddituale, così come eccepito dall’Istituto fin dal primo grado facendo rilevare che allo scopo non potesse essere idonea attestazione del reddito l’atto di notorietà.
2.- Col secondo motivo l’INPS deduce l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia avendo la Corte d’appello valutato soltanto la sussistenza del requisito sanitario, ma omesso qualsiasi valutazione circa la sussistenza dei requisiti socio economici (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) previsti per l’assegno; requisiti il cui esame va invece valutato anche ex officio in qualsiasi stato e grado.
3. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione che li collega, sono fondati. Va infatti osservato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, il requisito reddituale integra un elemento costitutivo del diritto all’assegno di invalidità, la cui mancanza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario e per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita in ordine alla sussistenza degli altri requisiti (cfr. Cass. n. 3028/2016, Cass. n. 13055/2013, Cass. n. 11914/2003, Cass. n. 14035/2002, Cass. n. 7716/2001). La deducibilità e rilevabilità d’ufficio del requisito in discorso è, perciò, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo ed in particolare a quella derivante dal giudicato interno formatosi – ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario – per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico – giuridico della pronuncia) in ordine all’esistenza del requisito economico. Mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado, del quale l’INPS può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione – espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell’incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo.
3.- Nella fattispecie si versa proprio in questa seconda ipotesi, atteso che la domanda di prestazione era stata rigettata in primo grado; mentre la sentenza d’appello ha accolto la domanda senza nulla accertare sull’esistenza dell’indispensabile requisito reddituale.
Ne consegue che la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione dei principi vigenti e che perciò il ricorso debba essere accolto con cassazione della sentenza impugnata. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2016