Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17402 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 19/08/2011), n.17402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI

VALERIO, TADRIS PATRIZIA, LANZETTA ELISABETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1853/2 006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/11/2006 r.g.n. 714/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13.1.2006 il Tribunale di Torino, accogliendo il ricorso di L.N., già dipendente INPS, condannava l’INPS a riliquidare in suo favore l’indennità di buonuscita e il trattamento pensionistico integrativo tenendo conto degli emolumenti percepiti L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2 e del salario di professionalità percepiti in modo fisso e continuativo.

Proponeva appello l’INPS, resisteva il L. e la Corte di appello di Torino con sentenza del 23.11.2006 respingeva l’appello dell’INPS con condanna alla rifusione delle spese.

La Corte territoriale rilevava che l’art. 5 del regolamento era stato modificato su iniziativa dello stesso INPS per adeguarlo ad una decisione del Consiglio di Stato e che tale norma ora prevedeva solo che per retribuzione si dovesse intendere lo stipendio lordo per 13 mensilità ed altri assegni personali ed altre competenze di carattere fisso e continuativo, senza la precedente specificazione “riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza con deliberazione approvata dal Ministero del lavoro di concerto con quello del Tesoro”. Nel caso di specie si trattava di assegni o competenze fisse quantitative che rientravano nel concetto di “retribuzione”, ai sensi dell’art. 5. Per la Corte territoriale, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro con enti pubblici, non può più attribuirsi al datore di lavoro la potestà di stabilire con atto unilaterale quali emolumenti, a carattere fisso e continuativo, possano rientrare nella base di computo dei trattamenti di quiescenza e di previdenza integrativa, soprattutto quanto vi sia una apposita delibera di attribuzione. E’ pacifico che il Lecito avesse percepito ininterrottamente sino al pensionamento i due emolumenti.

La contrattazione collettiva in relazione alle indennità accessorie partiva dal presupposto che fosse necessario specificare l’eventuale esclusione dal computo di dette indennità (art. 26, comma 3 CCNL 2003-2005), in sintonia con i principi di cui all’art. 2120 c.c. Ha proposto ricorso l’INPS con un motivo; resiste con controricorso il L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel motivo proposto l’INPS lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. e della L. n. 7 del 1975, artt. 13 e 14 nonchè degli artt. 5, 27, e 34 del Regolamento per il trattamento di quiescenza e previdenza per il personale INPS. Si deduce anche l’insufficienza della motivazione in ordine ad alcuni punti decisivi della controversia.

Nel motivo viene riportato l’art. 5 del Regolamento che certamente è stato modificato nel senso che non prevede più che le indennità accessorie siano computabili solo se il computo è stato deliberato dal CDA dell’INPS, ma tuttavia, per il ricorrente, si deve ritenere sussistente un principio generale per cui i compensi diversi dallo stipendio sono computabili a fini previdenziali solo in presenza di una esplicita previsione di norma primaria o secondaria. Il Regolamento all’art. 27 e 34 fa riferimento alla nozione di retribuzione. Le norme di cui all’art. 5, 27 e 34 del Regolamento sono applicabili L. n. 70 del 1975, ex art. 14, comma 2 al personale in servizio o cessato alla data di entrata in vigore della legge stessa ad integrazione della normativa generale sull’assicurazione generale obbligatoria. Nessuna disposizione di legge, contrattuale o regolamentare consente di considerare l’indennità di funzione o il salario di produttività utile ai fini del trattamenti di quiescenza.

Tali emolumenti sono peraltro sprovvisti dei requisiti della fissità e continuità; il salario di professionalità risulta collegato a percorsi di crescita professionale ed alla partecipazione alla riorganizzazione del lavoro per processi e quindi dipende dal raggiungimento di specifici obiettivi. Analogo discorso deve farsi per l’indennità di funzione essendo l’indennità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 15 collegata a circostanza variabili soggettivamente ed oggettivamente.

Peraltro le citate indennità non sono sottoposte a contribuzione per il Fondi di quiescenza. La disciplina di cui all’art. 2120 c.c. ex DPCM vale integralmente solo per le nuove assunzioni. Inoltre l’art. 26 del CCNL 2002-2005 non stabilisce affatto il principio generale per cui una indennità aggiuntiva deve essere espressamente esclusa dal computo per l’indennità di quiescenza, perchè tale esclusione è stata disposta esclusivamente per le nuove indennità introdotte con il contratto.

Il ricorrente in prime cure non ha poi effettuato l’opzione per il calcolo del TFR e con le decisioni di merito si è applicato una sorta di mix con le norme regolamentari e quelle codicistiche.

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si condivide pienamente, secondo cui “in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del cosiddetto paratasto, la L. n. 70 del 1975, art. 13 di riordinamento di tali enti e del relativo personale, detta una disciplina di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i dipendenti in servizio alla data del 31.12.1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’arT. 2021 c.c.) non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lanciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare a totale suo carico periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, giacchè deve riferirsi esclusa la commutabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari(nella specie l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2) e devono ritenersi abrogate o illegittime e comunque non applicabili le disposizioni di regolamenti come quello dell’INPS prevedenti ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque determinato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo” (Cass. ord. n. 4749/201); tale orientamento recepisce peraltro quanto stabilito dalle Sezione unite di questa Corte con sentenza n. 7158/2010 con particolare riferimento alla pretesa di ex dipendenti INAIL di computo ai fini delle spettanze di fine rapporto dell’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2 e del compenso incentivante.

Tale principio di diritto, idoneamente inquadrato nel quesito di diritto a pag. 20 del ricorso, va applicato unitariamente alle domande avanzate concernenti sia l’indennità di buonuscita sia la pensione integrativa, in quanto le domande proposte in giudizio trovano il medesimo presupposto in una interpretazione, che per le ragioni prima ricordate non può essere accolta, dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale INPS e si connettono entrambe all’evento storico della collocazione a riposo del ricorrente.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del L..

Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio, stante la complessità della materia e la non univocità della giurisprudenza all’epoca dei giudizi di merito e nel momento della proposizione dello stesso ricorso in cassazione.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del L.. Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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