Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17402 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10118-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SORGENIA CASTELNUOVO DI GONZA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell’avvocato ROMANO POMARICI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PORZIO, LAURA BOVE e

DOMENICO ARDOLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9074/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2021 dal Consigliere Dott.’ MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 9.074/15 del 6 luglio 2015, pubblicata il 19 ottobre 2015, scrutinando in senso parzialmente favorevole il gravame della contribuente e disattendendo l’appello incidentale della Amministrazione finanziaria, ha – in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, n. 391/2012 – rideterminato (riducendole ulteriormente) in ragione di Euro 16.992,50 – ciascuna – le rendite catastali di due appezzamenti di terreno in agro di (OMISSIS) e degli aerogeneratori, ivi installati (riportati in catasto al f. (OMISSIS), part. (OMISSIS) e al f. (OMISSIS), part. (OMISSIS)), rendite che l’Agenzia del territorio, con distinti avvisi di accertamento catastale aveva rettificato in Euro 26.066,00 a fronte dei valori di Euro 13.386,00 proposti dalla società Sorgenia Castelnuovo di Conza s.r.l. colle domande di accatastamento, mod. DOCFA; mentre il primo giudice, sui ricorsi (riuniti) della contribuente, aveva ridotto a Euro 23.459,00 le rendite rettificate.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 15 aprile 2016, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La società Castelnuovo Wind s.r.l. (succeduta alla originaria contribuente) ha resistito mediante controricorso del 30 maggio 2016.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha osservato: il parco eolico è assimilabile alla centrale idroelettrica salvo la diversità della fonte naturale della energia trasformata; il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito in L. 31 maggio 2005, n. 88, prescrive l’inclusione nella stima, ai fini della determinazione della rendita catastale, degli elementi costitutivi degli opifici caratterizzati dalla connessione strutturale colla costruzione; la rendita deve essere determinata tenendo conto del costo di costruzione a nuovo e del coefficiente di obsolescenza tecnologica e funzionale; nella specie, pertanto, appare congrua la rideterminazione delle rendite degli aerogeneratori operando la media delle valutazioni effettuate dalle Agenzie del territorio di (OMISSIS) (Euro 17.000,00), di (OMISSIS) (Euro 15.200,00), di (OMISSIS) (Euro 16.800,00) e di (OMISSIS) (Euro 18.970,00) in relazione ad analoghi impianti eolici della stessa potenza (kW 2.000,00), siccome documentato dalla contribuente appellante mediante la produzione delle pertinenti ” schede di stima ” versate a corredo della memoria depositata il 25 giugno 2015.

2. – La Avvocatura generale dello Stato ricorrente sviluppa due motivi di ricorso.

2.1 – Col primo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, commi 1 e 2, e art. 61, comma 1, censurando l’utilizzazione ai fini della decisione dei documenti prodotti dalla contribuente il 25 giugno 2015, in violazione del termine dilatorio stabilito dal citato art. 32.

2.2 – Col secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto “afferenti al classamento degli immobili urbani a destinazione speciale”.

L’Avvocatura generale dello Stato esordisce stigmatizzando il criterio adottato della ” media delle valutazioni di quattro Uffici del territorio ” con arbitraria esclusione della valutazione della Agenzia del territorio parte in causa; obietta quindi: ai sensi del R.D.L. n. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249; del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 27,28,29 e 30; e della Istruzione III della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, 28 giugno 1942, per gli immobili a destinazione speciale la rendita catastale deve essere determinata mediante la stima diretta, “con riferimento ai periodo economico stabilito dal ministro dell’economia e delle finanze (…) fissato all’epoca censuaria 1988/1989 (D.M. n. 20 gennaio 1990) “; nella specie, trattandosi di impianto eolico, realizzato nell’anno 2009, in epoca posteriore al biennio censurano 198t3/1989, la rendita deve essere determinata in base al costo di costruzione ” a nuovo “, ridotto mediante l’applicazione dei coefficienti di deprezzamento, assumendo la durata della ” vita utile ” dell’impianto non superiore a quindici anni; e, secondo i dati della L.E.A. (International Energy Agency), il costo medio di costruzione degli impianti eolici con potenza superiore a kW 600 varia in Italia da Euro/kW 1.500,00 a Euro/kW 2.000,00.

3. – Il ricorso e fondato.

3.1 – Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del primo motivo del ricorso, formulata dalla controricorrente sotto il profilo del ritenuto difetto di autosufficienza del mezzo.

Per vero è dalla stessa sentenza impugnata che risulta la intempestività della produzione documentale della contribuente appellante principale.

Infatti la causa è stata trattata e decisa alla udienza del 6 luglio 2015 e la Commissione tributaria regionale ha dato atto in narrativa (v. sentenza pp. 2 – 3) che le “schede di stima” dei quattro impianti eolici di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS) erano state depositate il (OMISSIS).

3.2 – Neppure ha pregio l’ulteriore eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente in relazione al secondo motivo di ricorso.

Le denunzie della “violazione del principio di autosufficienza” e del “precetto” della specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sono, rispettivamente, affatto generica e impertinente (la prima) e palesemente infondata (la seconda).

La ricorrente ha, intatti, puntualmente indicato la inosservanza delle norme di diritto nella cui violazione è incorsa la Commissione tributaria provinciale colla adozione del difforme criterio di determinazione della rendita catastale.

3.3 – I due motivi di ricorso meritano di essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione che le censure presentano là dove impingono il medesimo punto della ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Giudice territoriale ha, intatti, compiuto un duplice error iuris in quanto ha utilizzato – e posto a fondamento della decisione – la prova documentale illegittimamente introdotta dall’appellante principale e, nel contempo, è incorso nella ulteriore violazione di legge, attesochè l’adozione del criterio comparativo di determinazione della rendita catastale (estrapolato aritmeticamente dalla prova illegittima) comporta la inosservanza della regula iuris della stima diretta, prescritta dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e dal Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28, comma 3, e art. 30, comma 1.

3.3.1 – Per vero giova, innanzitutto, rammentare che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, la produzione di documenti, liberamente consentita nel giudizio di appello a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, “deve avvenire, ai sensi dello stesso decreto (richiamato dal successivo art. 61, comma 1, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza”; tale termine deve ritenersi, “anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e, quindi, sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione – rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio – che adempie” (Sez. 5, ordinanza n. 5429 del 07/03/2018, Rv. 64/2/6 – 01; Sez. 5, sentenza n. 3661 del 24/02/2015; Sez. 5, sentenza n. 655 del 15/01/2014, Rv. 629299 – 01; Sez. 5, sentenza n. 20109 del 16/11/2012, Rv. 624170 – 01; Sez. 5, sentenza n. 1915 del 30/01/2007, Rv. 596119 – 01); sicchè “resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto” (Sez. 5, sentenza n. 2787 del 08/02/2006, Rv. 589768 – 01).

3.3.2 – Non hanno fondamento le obiezioni della controricorrente a) circa la supposta carenza di interesse del ricorrente a far valere la inosservanza di norme processuali; b) circa la intempestività della censura e l’acquiescenza alla produzione (tardiva); c) circa la ” infondatezza “o, più esattamente, la ininfluenza del mezzo di impugnazione, per essere stati i documenti prodotti ” integralmente riportati nella memoria illustrativa”, tempestivamente depositata nel rispetto del termine di dieci giorni liberi prima della data della udienza di trattazione.

aa) Palese, innanzi tutto, è l’interesse della ricorrente per il rilevo precipuo che la prova documentale illegittima riveste nel costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata, sicchè la doglianza è volta non già alla “tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria”, bensì alla “eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione” (Sez. 5, sentenza n. 26831 del 18/12/2014, Rv. 634236 – 01).

bb) Esattamente in termini la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova documentale illegittima, in quanto depositata in violazione del termine perentorio stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, non è suscettibile di sanatoria alcuna, neppure “nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’osservanza dei termini perentori (art. 153 c.p.c.)” (Sez. 5, sentenza n. 2787 del 08/02/2006, Rv. 589768 01, cit.).

cc) La addotta circostanza della asserita riproduzione dei documenti tardivamente depositati nella (tempestiva) memoria presentata dall’appellante principale è priva di giuridico pregio.

La sentenza impugnata ha infatti assunto a proprio fondamento la prova documentale, costituita dalle ” schede di stima ” depositate dalla appellante de qua il 25 giugno 2015, e non la memoria della parte, peraltro inidonea a costituire prova di quanto dedotto, illustrato o riprodotto.

3.3.3. – Quanto al secondo motivo ricorso, affatto pacifico o fuori discussione è il classamento degli immobili litigiosi sotto la categoria D/1 – opificio (v. in proposito Sez. 5, sentenza n. 4028 del 14/03/2012, Rv. 622003 – 01: “I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria D/1-Opificio”).

In relazione alle “unità immobiliari costituite da opifici (…)” il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e il Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 30, comma 1, prescrivono l’accertamento della rendita catastale mediante ” stima diretta per ogni singola unità”.

Patente è, dunque, la violazione delle disposizioni in parola in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale, avendo determinato la rendita delle unità litigiose col difforme criterio (di tipo comparativo) della media aritmetica delle rendite accertate da altri quattro uffici della Agenzia del territorio in relazione ad altrettanti impianti eolici di uguale potenza.

Non è il caso di indugiare nella considerazione della incongruenza e della illogicità del criterio adottato dal Giudice territoriale che pretende di determinare la rendita di un determinato, specifico impianto eolico sulla base della media delle rendite di altri impianti (arbitrariamente selezionati), laddove l’unico elemento di collegamento utilizzato per l’assimilazione (la potenza erogata) appare resistito dal rilievo che le rendite catastali pertinenti presentano importi sensibilmente diversi, con scarti fino a quasi il 25% (v. supra il paragrafo 1).

Ciò che conta è che la Commissione tributaria regionale ha illegittimamente disapplicato il criterio di determinazione della rendita catastale, prescritto dalla legge e dalle norme regolamentari.

E, in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha per l’appunto stabilito che ” in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche realizzate in epoca antecedente al 1 gennaio 2016, deve essere utilizzato il costo medio infracensuario, dovendo poi i costi di ricostruzione, come determinati, delle diverse strutture, impianti fissi e sistemazioni esterne, essere ricondotto all’epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-89) mediante l’indice FOI pubblicato dall’ISTAT, attesa l’assenza di ulteriori indici dei prezzi specifici per tale tipologia di opere ” (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 888 del 16/01/2018, Rv. 648516 -01).

Sicchè l’adozione del differente criterio “comparativo (…) fondato su elementi di confronto riguardanti impianti (…) di potenza pari a quella in esame” (esattamente come quello applicato nella specie della Commissione tributaria regionale) integra la ” violazione di legge” (Sez. 5, sentenza n. 13778 del 22/05/2019, n. m., cui adde le ancor più recenti Sez. 5, sentenze n. 21/b1 e n. 21/t32, entrambe del 9/1U/2U2U, n. m., e Sez. 5, sentenza n. 22352 del 15 ottobre 2020, n. m., le quali hanno ribadito che per gli immobili della categoria (OMISSIS) il “metodo comparativo (…) non può trovare spazio, dovendosi invece procedere alla stima diretta, applicando il “criterio valutativo, rappresentato dal costo di costruzione rettificato, con gli opportuni deprezzamenti/adeguamenti”, fatto beninteso salvo “nell’abito di detto criterio” il riferimento alle “indicazioni tecnico-estimative (…) tratte da specifici studi e ricerche”).

3.4 – Conseguono alle considerazioni che precedono e all’ applicazione dei superiori principi di diritto – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti -l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3 – alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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