Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17401 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12134/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– fricorrente –

contro

INTERFLORA FIORI DI BRUNO DEL GAUDIO & C SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2007 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 08/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAOLO GENTILI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 08/03/2007.

La CTR aveva confermato la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della Interflora Fiori di Bruno Del Gaudio s.a.s.

avverso l’avviso di accertamento ai fini Irap 1998 ritenendo la nullità dell’avviso in quanto non era stato portato a conoscenza del contribuente il P.V.C. La ricorrente Agenzia pone a fondamento del ricorso cinque motivi fondati sulla violazione di legge e vizio motivazionale.

La contribuente non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, non essendo necessario riprodurre il contenuto dell’atto richiamato ove già conosciuto dal contribuente come nel caso in esame in cui lo stesso “in merito alle operazioni di verifica e alle sue conclusioni espresse nel presente atto…dichiara Mi riservo di presentare controdeduzioni in sede competente”.

Col secondo motivo deduce violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 58 c.c., per avere la CTR escluso la produzione del P.V.C., in appello.

Col terzo motivo deduce insufficiente e incongrua motivazione per avere la CTR ritenuto non provata l’attribuibilità alla società delle movimentazioni sui conti correnti del socio accomandatario.

Col quarto motivo deduce analoga censura in ordine alla omessa valutazione della dichiarazione del socio accomandatario che aveva riferito che i conti propri erano anche utilizzati per la società.

Col quinto motivo deduce vizio motivazionale per non avere il socio accomandatario dato giustificazione di movimenti bancari sui propri conti pur in presenza di presunzioni precise, gravi e concordanti di omessa dichiarazione di ricavi.

E’ di preliminare esame, rispetto ai superiori motivi, la questione, che la Corte si pone d’ufficio, relativa alla integrità del contraddittorio.

Le SS.UU (sent. n. 14815 del 4/06/2008) hanno ritenuto che, in materia tributaria, l’unità dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Nel caso in esame, ricorre l’ipotesi di interferenza sostanziale delle controversie come individuata dalle SS.UU. che imponeva la necessità della integrazione del contraddittorio.

La presente pronunzia travolge anche la sentenza di primo grado, onde le parti vanno rimesse dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

A causa della sopravvenienza della superiore giurisprudenza delle SS.UU., possono giustamente compensarsi le spese dello intero procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunziando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rimette le parti dinanzi alla CTP di Napoli. Compensa le spese dello intero procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 23 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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