Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17401 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24098/2017 RG proposto da:

MONASTERO OBLATE AGOSTINIANE DI SANTA MARIA DEI SETTE DOLORI, con

sede in (OMISSIS), in persona della sua Superiora Generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via

degli Scipioni 111 presso lo studio dell’avv. Marco Macheta, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente

domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina, in Roma,

via del Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa anche

disgiuntamente dall’avv. Umberto Garofoli;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1330/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO depositata il 15 marzo 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17 febbraio 2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Monastero delle Oblate ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento per l’ICI dell’anno 2008 per un edificio sito in (OMISSIS), deducendo che è dovuta l’agevolazione prevista per immobili di interesse storico ed artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939, e comunque l’erroneo calcolo del tributo per applicazione di aliquota superiore a quella ordinaria. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Roma Capitale ha proposto appello che la CTR ha accolto, “ritendo che l’agevolazione di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, è prevista solo per immobili di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, per i quali sia stata dichiarata, con apposito decreto ministeriale, l’apposizione di un vincolo diretto sull’immobile interessato, non essendo applicabile analogicamente, stante la tassatività della norma agevolativa ai casi di vincolo indiretto.

2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Monastero affidandosi a tre motivi. Ha resistito Roma Capitale con controricorso; il contribuente ha depositato altresì memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Il processo è stato trattato alla udienza camerale del 17 febbraio 2021.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione ed erronea applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, e del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, nonchè della L. n. 449 del 1997, art. 1, comma 5. Deduce che costituisce dato pacifico tra le parti che su una parte degli immobili oggetto di accertamento è costituito un vincolo storico-culturale; in particolare ciò è riconosciuto anche nell’avviso di accertamento impugnato. Di conseguenza l’agevolazione si estende all’intero complesso immobiliare tanto più che, del resto, il valore culturale ed artistico dell’intero complesso immobiliare costituisce fatto notorio, pacificamente comprovato da tutta la letteratura storica e in materia architettonica, trattandosi di un progetto di B.F..

Con il secondo motivo del ricorso lamenta la violazione ed erronea applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, e del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, nonchè della L. n. 449 del 1997, art. 1, comma 5. Deduce che ha errato il giudice d’appello a valutare la sussistenza del vincolo storico-culturale sulla base della L. n. 1089 del 1939, che deve essere considerata desueta o comunque inapplicabile e abrogata dalla norma successivamente intervenuta. In particolare, non è necessaria alcuna dichiarazione o verifica da parte del Ministero per fruire del regime agevolativo.

Con il terzo motivo del ricorso lamenta la violazione ed erronea applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, e del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, nonchè della L. n. 449 del 1997, art. 1, comma 5. Deduce che ai fini dell’applicazione del regime agevolativo ICI non è richiesto un documento attestante lo sussistenza del vincolo diretto da parte del ministero competente.

3.1 – I motivi possono esaminarsi congiuntamente, trattandosi in realtà di una unica censura per violazione di norme di legge, sia pure articolata in tre diverse argomentazioni, delle quali è fondata, nei termini di cui si dirà, solo la prima.

Secondo quanto previsto della L. n. 42 del 2004, i beni di privati sono da considerarsi “beni culturali” quando sia intervenuta la apposita dichiarazione, prevista dall’art. 13, che ai sensi del successivo art. 15, è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e, ove si tratti di cose ò soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri. Il ruolo della Soprintendenza è quello di avviare il relativo procedimento, ma non è impositivo del vincolo; secondo quanto dispone la stessa L., art. 14, infatti “il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto”.

Per i beni di proprietà privata vige dunque un sistema di tutela del solo patrimonio culturale dichiarato, nel senso che essi godono di tutela solo in presenza della “dichiarazione di interesse culturale” prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13, rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico (cfr. Cass. n. 12307 del 2117: Cass. n. 11664 del 2017).

Come da giurisprudenza di questa Corte, “il regime agevolativo, previsto dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, conv. in L. n. 75 del 1993, per immobili di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L n. 1089 del 1939, art. 3, si applica solo a far data dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, che ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva (Cass. n. 6636 del 2019).

Non ha pertanto errato, in linea di principio, la CTR a ritenere necessario un documento che attesti la costituzione del vincolo, non potendo Considerarsi sufficienti a provare la spettanza della agevolazione in parola documenti che, pur dando atto del pregio storico, culturale o artistico dell’immobile, non hanno efficacia costitutiva. Il pregio storico, artistico o culturale di un immobile, anche qualora costituisse fatto notorio, o riconosciuto dalla letteratura storico-scientifica, non comporta di per sè il diritto a fruire della agevolazione atteso che un immobile, pur pregevole dal punto di vista storico, architettonico e culturale potrebbe non essere vincolato (o non ancora vincolato), con il che viene meno la ratio agevolativa della norma che ha “l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati” (Cass. n. 29194 del 2017) e, del resto, le norme agevolatrici sono di stretta interpretazione e non possono applicarsi analogicamente.

Tuttavia, il primo motivo è fondato perchè questa Corte ha ritenuto che l’agevolazione si applica anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, “in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione” (citata Cass. n. 29194 del 2017).

Si tratta tuttavia di un punto denotante la censurata violazione di legge, dal momento che – diversamente da quanto si evince dalla sentenza impugnata – la formale apposizione del vincolo ministeriale su tutti indistintamente i manufatti e le particelle catastali costituenti un immobile strutturalmente e funzionalmente unitario può non essere necessaria ai fini ICI; a condizione che l’interesse storico od artistico sia riferito ad una porzione dell’immobile, e che inoltre sussista la medesima ratio agevolativa di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione alle quali sono tenuti i proprietari per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati nel loro complesso e nella loro unitarietà (citata Cass.).

Il giudizio va dunque su questo aspetto rinviato alla CRR.

4. – Con il quarto motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e/o violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 3 e 10. Si deduce la insussistenza del presupposto dell’omessa dichiarazione, in quanto la medesima fattispecie omissiva era già stata contestata al contribuente con riferimento agli stessi immobili rispetto a precedenti anni di imposta; deduce che le sanzioni a tale titolo potessero essere applicate una volta soltanto, trattandosi di dichiarazione ad effetto pluriennale.

Il motivo è assorbito in relazione all’accoglimento del motivo primo. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, rigettati il secondo e terzo, assorbito il quarto, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle questioni assorbite, attenendosi ai principi sopra esposti e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo e terzo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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