Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17400 del 30/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 17400 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza
in forma semplificata

sul ricorso proposto da:
FORTUNATO Pasquale, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Agostino Fortunato, con domicilio eletto presso l’abitazione dello stesso in
Roma, via Roccaraso, n. 25, int. 5;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
stro

pro

in persona del Mini-

tempore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –

4A0

3/0

Data pubblicazione: 30/07/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno depositato
il 17 dicembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Salerno, con decreto in
data 17 dicembre 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso
per equa riparazione proposto, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, da Pasquale Fortunato per mancato rispetto del
termine di ragionevole durata del processo presupposto, rilevando che la parte ricorrente non aveva provveduto ad allegare
e dimostrare le condizioni di ammissibilità della domanda con
riguardo alla tempestività della stessa in relàzione alla fine
del processo, né essendo indicata la data di inizio del processo presupposto, non evincendosi “il dato essenziale della
data ed estremi di deposito del ricorso principale presso il
TAR Calabria nonché di quello successivo in appello presso il
Consiglio di Stato”;
che per la cassazione del decreto della Cogte d’appello il
Fortunato ha proposto ricorso, con atto notificato 1’11 aprile
2013, sulla base di un motivo;

– 2 –

Giusti;

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato una memoria ai fini dell’mventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una

che il motivo, con cui si denuncia violazione ed erronea
applicazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ. e della
legge n. 89 del 2001, è fondato;
che, secondo la disciplina della legge n. 89 del 2001 ratione temporis applicabile, la parte ha un onere di allegazione e di dimostrazione, che riguarda la sua posizione nel processo presupposto, la data iniziale dà questo, la data della
sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato
(Cass., Sez. V1-1, 26 luglio 2011, n. 16367);
che dalla diretta lettura del ricorso intrpduttivo presentato alla Corte d’appello di Salerno – al quale è possibile
accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo – risulta
che il ricorrente Pasquale Fortunato ha puntualmente dedotto:
che

il processo presupposto si è svolto dinanzi agli organi

motivazione in forma semplificata;

della giurisdizione amministrativa; che il processo è stato
introdotto dinanzi al TAR Calabria con ricorso del 28 ottobre
1991 per l’annullamento della delibera n. 27 del 1991 con la

aik.\
quale il commissario della USL n. 1 di Praia a Mare revocava
le note presidenziali di proroga concessagli per l’assunzione
in servizio come vincitore del concorso a 5 posti di assisten-

3

te medico; che la sentenza del TAR (di annullpento dell’atto
impugnato, senza tuttavia la pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli emolumenti ed accessori) è stata pubblicata in data 22 maggio 1998; che il giudizio è stato defi-

2009;
che da tanto deriva che il ricorso introduttivo conteneva
tutti gli elementi per l’individuazione della causa peten.di in
relazione alla proposta domanda di equa riparazione da “ritardata decisione di una causa iniziata nel 1991”;
che, d’altra parte, quanto alla

documen t azione relativa

alla tempestività del ricorso, cui si riferisce il decreto Impugnato, giova ribadire che, secondo la di4ciplina re -Lione
temporls applicabile, spetta all’amministrazione convenuta eccepire. e provare la tardività della domanda rispetto
all’acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si assume essersi verificata la
suddetta violazione (Case., Sez. VI-1, 23 giugno 2011, n.
13752; Cass., Sez. VI-2, 1 ottobre 2013, n. 22423);
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato e
la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa
composizione;
che il giudice del rinvio provvederà anch sulle spese del
giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

4

nito in appello con sentenza depositata in data 1 0 settembre

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e

rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

2014.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 maggio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA