Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17400 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 19/08/2011), n.17400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato MONTALDO PAOLO MARIA, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,

ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6400/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/10/2006 r.g.n. 9146/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato MONTALDO PAOLO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per dichiarazione

d’improcedibilità, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma con sentenza del 10.6.2010 dichiarava il diritto dei ricorrenti a ” percepire il compenso di produttività di cui all’accordo 1.4.2000″ condannando il Ministero per i beni e le attività culturali al pagamento del relativo compenso nella misura precisata in sentenza.

Su appello del Ministero con sentenza del 27.9-.2006 la Corte di appello di Roma accoglieva l’appello e rigettava le domande proposte compensando le spese del doppio grado.

La Corte territoriale ricordava che il Tribunale aveva ritenuto nullo l’accordo dedotto in giudizio nella parte in cui escludeva dall’erogazione del compenso di produttività (erogato da un apposito Fondo) unicamente gli addetti ad uffici trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero citato e ciò al solo scopo di determinare un riallineamento retribuivo tra i dipendenti del Ministero, come emerso anche dalle informazioni sindacali e quindi per un fine diverso da quanto previsto all’art. 4 CCNL 98/2001 del comparto Ministeri. Il Tribunale rilevava anche che ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 sussisteva la nullità delle clausole della contrattazione collettiva integrativa in contrasto con quella nazionale.

La Corte di appello osservava invece che, anche a volere accettare la ricostruzione dei fatti operata dai ricorrenti, e il contrasto dell’accordo sul compenso di produttività con norme collettive di rango superiore o con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art 40 ciò non determinerebbe automaticamente l’automatica inclusione dei soggetti esclusi in base all’accordo, ma determinerebbe l’illegittimità dell’intera operazione negoziale con conseguente mancanza di un valido titolo negoziale per l’attribuzione in parola. Gli altri titoli richiamati in subordine in ricorso per giustificare l’attribuzione di cui è processo non erano stati più invocati dagli appellati.

Ricorrono i dipendenti con sei motivi di ricorso, due per ciascuna argomentazione, a detta dei ricorrenti, posta a fondamento della decisione. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi concernono l’argomento utilizzato in sentenza per cui la nullità dell’accordo non gioverebbe ai ricorrenti Si deduce (primo motivo per insufficienza di motivazione) che l’accordo è composto da due parti: l’istituzione di una indennità di efficienza ed una seconda parte con cui si stabilisce i destinatari del compenso. La nullità dedotta travolgerebbe solo la prima parte dell’accordo, ma non la seconda: l’intento illegittimo perequativo è stato in ricorso attribuito alla sola seconda parte dell’accordo.

Inoltre si deduce la violazione dell’art. 1419 c.c. per le medesime ragioni. L’accordo non era globalmente nullo, ma solo la parte in cui si erano esclusi i ricorrenti.

I due motivi sono infondati. Il primo è del tutto generico e non viene proposto nel rispetto del principio di “autosufficienza del ricorso in cassazione” in quanto, mentre nella sentenza di prime cure si afferma che l’accordo del 13.4.2000 sarebbe nullo perchè avrebbe perseguito un fine perequativo tra i dipendenti del Ministero, non si indica in alcun modo quale sarebbe la parte del detto accordo che si sottrarrebbe a tale nullità. Va infatti ribadito che la sentenza di primo grado, la cui correttezza i ricorrenti hanno voluto difendere in appello, ha accertato che il motivo determinante dell’accordo era proprio la finalità ricordata e che quindi la motivazione non appare nè carente nè contraddittoria. Mancando tale raffronto tra una parte che si assume non inficiata da nullità e la parte dell’accordo che si assume invece viziata non è possibile in alcun modo verificare che sia applicabile l’art. 1419 c.c. Tale carenza di allegazione affetta anche il secondo motivo il cui quesito a pag. 9 non ha alcuna correlazione con la fattispecie in esame e si sostanza in una formulazione generica, inidonea a risolvere la controversia (cfr. cass. n. 18759/2008).

Nel secondo motivo (composto da due sub-motivi) si allega violazione di legge per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, dell’art 4 CCNL 98/2001 ed infine del D.Lgs. n. 165 del 2001,art. 45. Sarebbe erroneo quanto affermato in sentenza circa la mancanza, anche in caso di nullità dell’accordo impugnato, di un titolo valido per l’attribuzione dell’indennità richiesta. Le prime due norme vietavano alla contrattazione integrativa di regolare i sistemi di incentivazione; l’ultima norma prescrive l’obbligo di parità di trattamento contrattuale.

Tali affermazioni non si pongono in realtà in contrasto con quanto sostenuto nella sentenza impugnata che ha affermato che, anche se l’accordo contestato fosse nullo, la nullità travolgerebbe l’attribuzione in generale dei compensi richiesti. Quindi i vari punti sviluppati nel secondo motivo presuppongono proprio quanto si è escluso supra e cioè che la nullità dell’accordo sotto il profilo prima ricordato non travolga nella sua interezza le sue disposizioni e quindi faccia venire anche per i ricorrenti un titolo contrattuale valido per l’attribuzione richiesta, come invece osservato nella sentenza impugnata.

Gli ultimi due motivi riguardano la carenza di motivazione in ordine alla prova della dedotta nullità circa il fine perequativo retribuivo perseguito dall’accordo del 2000. Il secondo motivo allega la violazione dell’art. 437 c.p.c. che attribuisce la giudice di appello il potere di acquisire nuovi mezzi di prova anche di ufficio.

I due ultimi motivi sono inconferenti prima che infondati. In primo luogo quanto osservato in sentenza circa l’idoneità della prova offerta dai ricorrenti in ordine alla finalità perequativa in realtà perseguita dall’accordo appare solo un argomento ulteriore, ad abundantiam, utilizzato dai giudici di appello, non essendo questa la ratio della decisione impugnata. La Corte territoriale ha infatti osservato che, anche se dimostrata, l’illegittimità dello scopo perseguito di perequazione avrebbe determinato la nullità dell’intera operazione negoziale.

Pertanto la dimostrazione di tale scopo di per sè non sarebbe sufficiente all’accoglimento della domanda. La doglianza circa il dovere del giudice di appello di ammettere ulteriori mezzi di prova è del tutto generica e superflua; non solo non sono stati indicati tali mezzi di prova, ma – come già detto – i giudici di appello ritengono che tale prova ove raggiunta comunque non conduca all’accoglimento del ricorso.

Conseguentemente va rigettato il ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi oltre Euro 5.000,00 per onorari.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi oltre Euro 5.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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