Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1740 del 28/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1740 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso 26991-2011 proposto da:
PEPPUCCI PIERO PPPPRI55H26L188M, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo
studio dell’avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO, rappresentato e
difeso da se stesso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO IC SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO
GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato BONAIUTI
PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 28/01/2014

CARLO ADOLFO GINOCCHIE II giusta procura a margine del
controricorso;
– controricatrente –

avverso il decreto n. 4002/2008 del TRIBUNALE di PERUGIA del

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Iossa Francesco Paolo (delega avvocato Peppuccio
Piero) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Bonaiuti Domenico (delega avvocato Bonaiuti Paolo)
difensore del controticorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso per l’improcedibilità del ricorso e in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. Piero Peppucci propose opposizione allo stato passivo
del fallimento della I.C. s.p.a. (già Italcantieri s.p.a.) per il
riconoscimento della natura privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 2,
c.c., del suo credito professionale di € 291.654,13, ammesso dal giudice
delegato solo in via chirografaria.
Il Tribunale di Perugia ha parzialmente accolto l’opposizione,
riconoscendo la natura privilegiata del credito per soli € 84.144,88,
riguardanti l’attività espletata dal professionista nel biennio precedente
la dichiarazione di fallimento — alla data della quale l’attività
professionale doveva nella specie ritenersi cessata — comprensivi degli
onorari per prestazioni svolte prima del biennio purché relative a
incarico concluso entro il biennio medesimo.
L’avv. Peppucci ha proposto ricorso per cassazione per un
motivo, cui il fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le
Ric. 2011 n. 26991 sez. M1 – ud. 22-10-2013
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31/08/2011, depositato 1’01/09/2011;

parti hanno anche presentato memorie.
Il ricorso, già assegnato alla camera di consiglio su relazione ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stato poi rimesso alla pubblica udienza
con ordinanza del Collegio, che non ha ritenuto sussistenti i
presupposti della procedura camerale.

1. — Vanno anzitutto disattese le conclusioni di improcedibilità
del ricorso, per omessa produzione della relata di notifica del
provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 369, secondo comma n. 2,
c.p.c., rassegnate dal PM in via principale. Non sono, infatti, nella
specie applicabili i principi enunciati da Cass. sez. Un. 9005/2009
mancando in atti qualsiasi riferimento all’avvenuta notifica del
provvedimento impugnato.
2. — Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione
dell’art. 2751 bis, n. 2, c.c. e vizio di motivazione. Premesso che il
ricorrente aveva ricevuto dalla società fallita una pluralità di incarichi
tra loro autonomi, non intercorrendo tra le parti rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, si lamenta
che il Tribunale abbia invece trattato i plurimi incarichi professionali
come un incarico unico, conclusosi alla dichiarazione del fallimento
solo perché alcuni degli incarichi erano ancora in corso a quella data.
In tal modo il Tribunale ha finito con il contraddire, nei fatti, il
principio di diritto, conforme alla giurisprudenza di legittimità, cui pure
dichiara di attenersi, per il quale, ai fini del calcolo del biennio di cui
all’art. 2751 bis, n. 2, c.c., non rileva la data della dichiarazione del
fallimento (o del pignoramento), bensì quella della conclusione della
prestazione professionale. Infatti alcuni dei vari incarichi espletati
dall’avv. Peppucci erano stati portati a termine in epoca anteriore al
biennio precedente la dichiarazione di fallimento, ma non per questo il
Ric. 2011 n. 26991 sez. M1 – ud. 22-10-2013
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MOTIVI DELLA DECISIONE

relativo compenso non godeva — per quanto appena detto — del
privilegio.
3. — Il motivo è infondato.
Per comprenderne le ragioni occorre considerare la ratio del
limite biennale del privilegio in esame.

confermare l’orientamento giurisprudenziale poi consolidatosi,
secondo cui il biennio di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c. decorre non dal
momento del pignoramento o della dichiarazione di fallimento del
debitore, bensì dal momento in cui l’incarico professionale è stato
portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito
dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile, e che, dato il carattere
unitario dell’esecuzione dell’incarico e dei relativi onorari — in
particolare per gli avvocati — il privilegio copre anche il corrispettivo
dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione, ha
chiarito che il limite biennale risponde “anche all’esigenza di
contemperare l’interesse del creditore privilegiato con quello degli altri
creditori e, in particolare, all’esigenza di evitare che il creditore
privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi
sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti
del debitore, erodendo così, con una prelazione non oggetto di
pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori”.
Continuare a maturare crediti nei confronti del medesimo
debitore vuol dire assumere da lui altri incarichi professionali; dunque
il profilo della pluralità degli incarichi ha un rilievo essenziale ai fini
della giustificazione del limite temporale di cui all’art. 2751 bis, n. 2, cit.
Non è conseguentemente corretto, pur dovendosi riconoscere
l’autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici,
ragionare come se quella pluralità non esistesse e considerare, come fa
Ric. 2011 n. 26991 sez. M1 – ud. 22-10-2013
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Cass. Sez. I n. 569 del 1999 (richiamata anche dal ricorrente), nel

il ricorrente, ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale. Così
facendo, del resto, si finisce col privare di qualsiasi operatività il limite
del biennio previsto dalla legge, almeno con riguardo agli onorari di
avvocato (ma si rammenta che la distinzione tra onorari e diritti di
procuratore è venuta meno con il D.M. 20 luglio 2012, n. 140): se,

giustamente, come si è visto, anche gli onorari relativi all’attività di
esecuzione del medesimo svolta in epoca precedente al biennio
anteriore alla sua conclusione sono assistiti dal privilegio, di fatto quel
limite non opera (non a caso, perciò, il ricorrente pretende il privilegio
per tutti indistintamente gli onorari maturati nella sua ben più che
biennale attività in favore della società fallita).
La verità è che, invece, quel limite opera proprio con
riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali
il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del
complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti
originati dai plurimi incarichi: in altri termini, “gli ultimi due anni
prestazione” di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è
svolto (non già l’unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti
ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto
professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i
corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio
precedente la cessazione del complessivo rapporto.
Il Tribunale perciò non ha violato l’art. 2751 bis, n. 2, c.c. Dando
rilievo alla data della dichiarazione del fallimento della società debitrice
non ha fatto altro che individuare in essa il momento di cessazione del
complessivo rapporto professionale tra la società e il professionista suo
creditore.
4. — Il ricorso va pertanto respinto.
Ric. 2011 n. 26991 sez. M1 – ud. 22-10-2013
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infatti, ciascun incarico viene considerato per se stesso e se

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese
processuali, liquidate in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi di

Così deciso in Roma 11 22 ottobre 2013

4

Il Consigliere estensore
Carlo e Chiara

Il Presidente

avvocato, oltre accessori di legge.

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