Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1740 del 23/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.23/01/2017), n. 1740
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMANDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1125/2016 proposto da:
G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
DIEGO MARIA STEFANO MONGIO’, giusta procura speciale in calce al
ricorso; (AMMESSO AL G.P.);
– ricorrente –
contro
M.A., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1419/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
emessa il 14/07/2015 e depositata il 24/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO
VINCENTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con un unico motivo di ricorso, G.R. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze, in data 24 luglio 2015, che dichiarava inammissibile, per genericità, il suo gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva respinto la domanda proposta dallo stesso G. di risarcimento danni patiti a seguito di sinistro stradale,
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Milano Assicurazioni S.p.A. e M.A.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide, per le ragioni di seguito esposte, la proposta del relatore;
che, con l’unico motivo, è dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c., nel testo previgente alla novella del 2012;
che il motivo è inammissibile, in quanto sono meramente richiamati, senza alcuna localizzazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (cfr. Cass. n. 86/2012 per il rispetto di detto onere ai fini della proposizione di censura di violazione dell’art. 342 c.p.c.), tutti gli atti e documenti del giudizio di merito, mancando del tutto, in riferimento all’atto di appello (l’unico realmente rilevante), ogni specifica indicazione, sia pure per sintesi, ma in modo intelligibile (e con localizzazione dell’atto e dei richiami ad esso interni), del contenuto delle censure mosse alla sentenza di primo grado, quale carenza particolarmente significativa in quanto di dette doglianze dà contezza la sentenza impugnata in questa sede, evidenziandone proprio, e plausibilmente, la genericità;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che il ricorrente, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. n. 18523/2014).
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017