Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 174 del 05/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2022, (ud. 29/09/2021, dep. 05/01/2022), n.174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4368-2020 proposto da:

O.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MIRAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di BOLOGNA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2254/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/08/2019 R.G.N. 2721/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. cronol. 2254/2019, depositata il 1/8/2019, ha confermato il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di O.Y., cittadino ivoriano, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale e umanitaria.

2.La Corte d’appello ha ritenuto non credibili le dichiarazioni dello straniero, il quale avrebbe lasciato il suo paese per fuggire allo zio che, dopo la morte del padre, si era insediato nella sua famiglia con l’intenzione di appropriarsi dei beni del fratello defunto, perché generiche, prive di elementi di dettaglio e mancanti di riferimenti temporali. Ha osservato che, in ogni caso, i fatti narrati non costituivano una persecuzione rilevante D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 in quanto rappresentanti una minaccia individuale. Ha ritenuto mancanti i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in mancanza di violenza indiscriminata e situazioni di conflitto armato, come i presupposti per la protezione umanitaria, non ravvisandosi condizioni di vulnerabilità o di impossibilità di restare nel paese di origine, ritenendo al riguardo irrilevante “l’aver intrapreso un fattivo e intenso percorso di integrazione sociale in Italia”, poiché il riconoscimento della misura della protezione umanitaria postula non tanto una situazione di meritevolezza del richiedente in Italia, quanto un pericolo di lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rientro nel paese di origine.

3. Avverso la suddetta pronuncia il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso il richiedente deduce violazione dell’art. 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per avere la Corte d’appello desunto in modo apodittico la non credibilità del ricorrente, senza dare applicazione rigorosa agli indici legali di affidabilità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2. Con il secondo motivo deduce plurimi profili di violazione di legge (e in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14, lett. e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8), rilevando che la pronuncia della Corte, incentrata sulla situazione del paese di origine, manca di motivazione in ordine al grado di individualizzazione del rischio.

3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e inesistente in relazione al D.Lgs. n. 5 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis avendo la Corte d’appello omesso l’esame della situazione di fatto del ricorrente, disattendendo la documentazione relativa al percorso scolastico e professionale, all’età, alle condizioni personali, alla condizione del paese di origine e di eventuale rimpatrio.

4. Il primo motivo e il secondo motivo devono essere disattesi in ragione della valutazione di affidabilità del richiedente compiuta secondo i criteri specifici di procedimentalizzazione legale indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, sottoponendo le dichiarazioni dello stesso ad un controllo di coerenza interna ed esterna e ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda:

conseguentemente gli esiti di tale valutazione in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 11925 del 19/06/2020), condizionanti anche il giudizio sul rischio individuale dedotto.

5. Il motivo attinente alla protezione umanitaria, invece, è fondato alla luce del principio in forza del quale ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione è necessaria una valutazione comparativa tra la situazione, soggettiva e oggettiva del richiedente, riferita al Paese di origine, e l’integrazione dal medesimo raggiunta nel Paese di accoglienza (Cass. n. 18808 del 10/09/2020), comparazione che in concreto è mancata, avendo il giudice del merito omesso l’accertamento della situazione oggettiva del paese di origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale.

6.11 ricorso, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito, affinché compia l’indagine circa la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria in base al principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso e accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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