Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17399 del 29/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 29/08/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 29/08/2016), n.17399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19063-2010 proposto da:

A.A.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato n ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI e GIUSEPPINA GIANNICO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS), COMUNE OSTUNI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1617/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/08/2009, R.G. N. 3384/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA;

udito l’Avvocato GIUSEPPINA GIANNICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 6 agosto 2009, ha rigettato l’appello proposto da A.A.R. contro la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi tra l’appellante, l’INPS e il Ministero dell’Economia e delle finanze, con cui era stata rigettata la domanda dell’ A. diretta ad ottenere la pensione di inabilità o, in subordine, l’assegno mensile di assistenza.

2. La Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa, ha condiviso la decisione del primo giudice il quale, pur avendo riconosciuto al ricorrente una percentuale di invalidità del 7.5% a far data dal marzo 2005, ha negato il diritto all’assegno in difetto di prova della iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.

3. Contro la sentenza, l’ A. propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo, articolato in violazione di legge e vizio di motivazione, e illustrato da memoria. L’INPS resiste con controricorso, mentre il Ministero non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 100 c.p.c., ed degli artt. 421 e 437 c.p.c., nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza. Sostiene di aver dedotto in appello la circostanza dell’avvenuta acquisizione del certificato d’iscrizione nelle liste speciali di collocamento e di averne sottolineato la natura di condizione dell’azione, che deve sussistere al momento della decisione, non anche al momento della presentazione della domanda. In secondo luogo, ha richiamato la pronuncia di questa Corte a sezioni unite n. 11353 del 2004, secondo cui, nel rito del lavoro l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ai sensi degli artt. 421 437 c.p.c., costituisce un potere – dovere del giudice il cui mancato esercizio e l’omessa motivazione sul punto sono censurabili in cassazione.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile. La parte non trascrive nè deposita unitamente al ricorso per cassazione la certificazione di iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio che assume di aver depositato nel corso del giudizio, non specifica in quale fase del processo tale deposito sarebbe avvenuto, nè indica in che termini, con quale atto e in quale momento del giudizio egli avrebbe sollecitato i poteri istruttori ufficiosi del giudice di merito volti all’acquisizione della tardiva documentazione.

3. Il motivo, così come prospettato, non risulta conforme al principio di autosufficienza, o meglio di specificità dei motivi, in base al quale qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito (come accade nella specie con riguardo al certificato di iscrizione nelle liste speciali) per rispettare il suddetto principio – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali e assolvendo, cosi, il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

4. Deve rilevarsi, per completezza, l’inconferenza della prospettata distinzione tra presupposti processuali e condizioni dell’azione, giacchè è regola indefettibile del processo del lavoro che il ricorrente ha l’onere di allegare i fatti costitutivi della sua pretesa ed è altrettanto indubbio che tra i fatti costitutivi del diritto all’assegno mensile di invalidità rientri anche (ratione temporis) il requisito della incollocazione al lavoro, il quale presuppone che l’interessato si sia iscritto nelle liste speciali del collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all’ufficio competente (Cass., 28 agosto 2013, n. 19833; Cass., 20 aprile 2012, n. 6297; del Cass, 26 maggio 2009, n. 12131).

5. Dalla sentenza impugnata risulta che il rigetto della domanda di assegno è stato determinato dalla mancanza di prova dell’iscrizione del ricorrente nelle liste speciali, iscrizione correttamente ritenuta un “requisito essenziale del diritto”, da allegarsi al momento della presentazione della domanda. Nè vi è accenno nella sentenza ad una sia pur tardiva produzione documentale, sicchè era onere del ricorrente indicare in che atto o verbale e in quale fase del giudizio sarebbe stato effettuato il deposito, nonchè l’atto difensivo con il quale sarebbero stati sollecitati i poteri istruttori del giudice.

6. In proposito deve ricordarsi che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 anche per quello previsto dal n. 3 della stessa disposizione normativa, il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione. Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente lamenti che il giudice del gravame non abbia – pur in presenza di una sua istanza al riguardo – esercitato il suo potere – dovere istruttorio ex artt. 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad indicare le modalità e la ritualità della sua istanza istruttoria nonchè ad evidenziare la tempestività della censura mossa in ordine all’inerzia o al mancato accoglimento da parte del giudice delle sue richieste (Cass., 19 aprile 2006, n. 9076).

7. Il mancato rispetto di queste regole comporta l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in mancanza dell’autodichiarazione necessaria ai fini dell’esenzione dal pagamento delle spese del giudizio come previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., modificato dalla L. n. 369 del 2003, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 19/7/2005). Non deve adottarsi nessun provvedimento sulle spese nei confronti della parte che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2016

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