Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17399 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19505-2018 proposto da:

D.B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTA DE BERARDIS;

– ricorrente –

Contro

TERCAS – CASSA di RISPARMIO della PROVINCIA di TERAMO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 566/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.B.E. ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, nei confronti di TERCAS – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a., avverso la sentenza del 28 marzo 2018, n. 556, con cui la Corte d’appello di L’Aquila, nel respingere il gravame da lui promosso contro la decisione di prime cure resa dal Tribunale di Teramo, lo ha condannato al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese di lite del grado, liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in complessivi Euro 10.309,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. La TERCAS è rimasta solo intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE.

1. Il formulato motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione della norma di diritto, segnatamente D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, commi 6 e 8” – imputa alla corte distrettuale l’avvenuta, immotivata liquidazione delle spese giudiziali a carico dell’appellante per un importo pari al massimo, invece che al medio, dei compensi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, in relazione alla fascia di valore della controversia (Euro 25.000,00), peraltro con inclusione di tutte le fasi processuali benchè, innanzi ad essa, fosse mancata quella istruttoria.

2. Tale doglianza è fondata.

2.1. Invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento ed individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr Cass. n. 19246 del 2019; Cass. Cass. n. 30286 del 2017).

2.2. Nella specie, è palese che la corte territoriale, nell’effettuare la liquidazione delle spese di lite, – quantificate, in una controversia di valore pari ad Euro, 25.000,00, in complessivi Euro 10.309,00 – si è apprezzabilmente discostata dai parametri medi sanciti dalla tabella allegata al menzionato D.M. per le liti di quel valore, in assenza, peraltro, di qualsivoglia specificazione dei criteri di liquidazione adottati.

3. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che, nel provvedere alla liquidazione delle spese di lite, anche di questo giudizio di legittimità, si atterrà al principio dianzi indicato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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