Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17399 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 13/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17399

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G.N. 9392-2013 proposto da:

P.M., rappresentata e difesa per procura speciale dall’avvocato

Vincenzo D’Isidoro, elettivamente domiciliata presso il suo studio

in Roma, via Cardinal De Luca 22;

– ricorrente –

contro

P.G., P.D., P.M., N.S.,

N.E., G.M., rappresentati e difesi dall’avvocato Franco De

Grossi per procura speciale, elettivamente domiciliati in Roma, via

Giovanni Bettolo 4, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio

Brochiero Magrone;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1130/2012 della Corte d’appello di Genova,

depositata il 14 novembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2017 dal Consigliere Dott. Gianluca Grasso;

uditi gli avvocati Vincenzo D’Isidoro e Fabrizio Brochiero Magrone;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE

Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2005 P.M. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Imperia i nipoti P.G. e M., figli del fratello D., quest’ultimo, N.S. ed E., nipoti della sorella premorta P.L., nonchè la loro madre, G.M., chiedendo di annullare, per incapacità del de cuius, il testamento del fratello P.S., redatto il 29 dicembre 1998 e pubblicato in data 13 novembre 2003, con il quale aveva nominato eredi universali i convenuti P.G., P.M., N.S. ed N.E. con esclusione dell’attrice e dei di lei discendenti. Assumeva l’attrice che il testamento era invalido per incapacità di testare del de cuius, afflitto da decenni da una grave patologia che lo aveva reso assolutamente incapace di intendere e di volere e che, in ogni caso, l’atto era affetto da un errore sul motivo e doveva essere annullato ex art. 624 c.c., comma 2, poichè la decisione di escluderla dalla successione era stata motivata sulla base di presupposti di fatto e di diritto errati e falsi. In subordine l’attrice chiedeva che venisse dichiarata aperta la successione legittima di S.P., riconoscendo come unici eredi ex art. 570 c.c. i di lui fratelli P.M., P.D. e la nipote G.M.. Chiedeva, inoltre, che venisse ordinata ai convenuti la restituzione dei beni compresi nella massa ereditaria a favore degli eredi legittimi, con assegnazione a ciascuno di essi della quota di sua spettanza e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in relazione al mancato godimento della quota dei beni ereditari a lei spettante.

I convenuti, costituitisi in giudizio, si opponevano all’accoglimento delle domande, evidenziando che il de cuius era persona capace di intendere e di volere e che le motivazioni addotte alla base dell’esclusione della sorella P.M. e dei suoi discendenti dalle disposizioni testamentarie erano reali.

Acquisita la documentazione prodotta, espletata l’attività istruttoria con l’audizione dei testimoni e disposta una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza depositata in data 14 febbraio 2009 il Tribunale di Imperia respingeva le domande dell’attrice.

2. – Avverso la pronuncia di prime cure, P.M. proponeva appello denunciandone l’erroneità. Chiedeva a tal fine la rinnovazione della CTU medica relativa alla dedotta incapacità di intendere e volere del testatore e l’accoglimento dell’istanza ex art. 210 c.p.c. da lei proposta nei confronti di P.G., già procuratore di P.S., avente a oggetto l’esibizione di documentazione comprovante il versamento al de cuius della somma di Lire 262.000.000, ricevuta tramite procura di vendita di un terreno di (OMISSIS), già di proprietà della madre dell’attrice e poi ereditata da lei e dallo stesso de cuius, che era stato venduto nel 2000, con atto nel quale P.S. si era fatto rappresentare dal nipote G., che avrebbe dovuto versargli la quota a lui spettante del corrispettivo.

Gli appellati, nel costituirsi, chiedevano il rigetto dell’appello.

Con sentenza depositata il 14 novembre 2012, la Corte d’appello di Genova respingeva il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.

3. – Per la cassazione della sentenza della corte d’appello ha proposto ricorso P.M. sulla base di cinque motivi.

P.G., P.D., P.M., N.S., N.E. e G.M. si sono costituiti contestando l’impugnazione.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare va chiarito che gli errori dedotti nella scritturazione della sentenza non inficiano, nel caso di specie, la decisione, nè incidono sul suo contenuto, risultando delle mere sviste o disattenzioni nella redazione dell’atto, come nel caso dell’indicazione di un soggetto del tutto estraneo alla causa o nella data della conferma del testamento, alla luce della motivazione complessivamente resa.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass. 26 settembre 2011, n. 19601; Cass. 11 aprile 2002, n. 5196). Tale errore materiale, che non necessita di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza, non dà luogo alla nullità della sentenza, ma trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni – e come tale si distingue sia dall’error in iudicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 20 settembre 1999, n. 10129).

2. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, e vizio di motivazione con riferimento alla produzione documentale depositata in sede di gravame. In particolare, si deduce che la corte d’appello abbia omesso qualsiasi motivazione in merito all’indispensabilità della produzione, limitandosi a dichiarare che tale documentazione fosse tardiva e inammissibile, poichè prodotta solo in seconde cure.

2.1. – La censura è inammissibile.

La Sezioni Unite hanno affermato che prova nuova indispensabile di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 134 del 2012, è quella di per sè idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., S.U, 4 maggio 2017, n. 10790).

Tale principio non esclude che la parte debba mettere la Corte nelle condizioni di poter valutare il carattere indispensabile della prova nuova.

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi e i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e, non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). In tal senso, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888).

Nel caso di specie il ricorso difetta di autosufficienza riguardo al motivo di doglianza, non essendo specificati i documenti che sono stati prodotti in secondo grado e dichiarati inammissibili e tardivi dalla pronuncia impugnata, nè il loro contenuto, salvo soffermarsi su di uno soltanto di essi, riguardante l’atto di transazione del 2 marzo 2000. In tal modo si preclude a questa Corte di poter valutare l’idoneità dei documenti a sovvertire la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata.

3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di legge, nonchè l’omessa valutazione di fatti decisivi della vertenza. Il ricorrente evidenzia che la Corte d’appello di Genova, rifacendosi al contenuto delle perizie espletate in prime cure, ha ritenuto di condividere in pieno le conclusioni cui è giunto il CTU, poichè fondate su “accertamenti approfonditi e frutto di argomentazioni logiche e corrette”. Deduce, al contrario, che le argomentazioni del CTU paiono del tutto errate e frutto di superficiale valutazione non solo della documentazione medica e giuridica versata in atti, ma anche del loro contenuto. Sottolinea, in particolare, che l’incapacità mentale del de cuius sarebbe stata ampiamente dimostrata dalle argomentazioni cliniche sviluppate dal- consulente tecnico di parte e che la corte d’appello non avrebbe neanche chiarito il motivo per cui ha ritenuto di condividere soltanto il contenuto della prima relazione del consulente tecnico d’ufficio e non anche i chiarimenti successivamente resi. La Corte d’appello, inoltre, avrebbe completamente invertito l’onere della prova, incorrendo in violazione di legge, assumendo che l’onere della dimostrazione della incapacità di testare fosse a carico della odierna ricorrente.

3.1. Va innanzitutto chiarito che il giudice del gravame non è incorso in alcuna violazione dell’onere della prova.

In tema di annullamento del testamento, costituendo lo stato di capacità la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità (Cass. 23 dicembre 2014, n. 27351), come nel caso di specie. Diversa è invece l’ipotesi in cui il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

3.2. Con riferimento al contenuto della doglianza, il motivo è inammissibile.

L’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi (Cass. 23 dicembre 2014, n. 27351).

In base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in cassazione oltre all’anomalia motivazionale chè si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomparabile” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), solo il vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e abbia carattere decisivo (Cass. 23 marzo 2017, n. 7472).

Il motivo di doglianza difetta di autosufficienza riguardo ai fatti decisivi la cui valutazione sarebbe stata omessa.

Per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. 3 giugno 2016, n. 11482; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368). Diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Sotto tale profilo, le critiche mosse alla consulenza e alla sentenza non possiedono un grado di specificità tale da consentire alla Corte di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso.

Per altro verso, sulla base del motivo prospettato, non si ravvisa un’anomalia motivazionale chè si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

La corte d’appello, con motivazione adeguata, ha esaminato le risultanze probatorie, ritenendo, alla luce di quanto emerso, di condividere le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, richiamando gli elementi contenuti nell’elaborato peritale e nel suo supplemento, giungendo a escludere che nel periodo considerato il de cuius abbia avuto problemi di natura psichiatrica e limitazioni tali da inficiarne la capacità di agire.

4. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e violazione di legge in relazione alla circostanza che nel testamento impugnato il motivo dell’esclusione dell’attrice dalla successione sarebbe del tutto inesistente e falso. La corte d’appello avrebbe completamente omesso qualsiasi pronuncia su tale specifico aspetto della vicenda, ampiamente dibattuta in corso di causa, limitandosi a riferire che la motivazione addotta dal de cuius costituisce suo convincimento personale e, come tale, non può essere oggetto di valutazione oggettiva. Si sottolinea, inoltre, che il giudice del gravame avrebbe soffermato la propria attenzione unicamente sui limiti di ammissibilità dell’istanza di cui all’art. 624 c.c., dissertando lungamente sul tema, ma omettendo qualsiasi riferimento sulla veridicità o meno delle affermazioni dello stesso de cuius. Sotto altro profilo, la corte d’appello avrebbe anche applicato in modo errato la norma, valutando le risultanze istruttorie in maniera diversa rispetto ai dati acquisiti.

4.1. Il motivo è infondato.

Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redigè le disposizioni di ultima volontà, cosicchè, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta (Cass. 3 dicembre 2010, n. 24637).

L’errore sul motivo, assunto dall’art 624 c.c., quale causa di annullamento della disposizione testamentaria, è dunque quello che cade sulla realtà oggettiva e non sulle valutazioni della medesima e della sua rilevanza in ordine ai fini perseguiti dal testatore (Cass. 7 luglio 1971, n. 2132) e l’apprezzamento del giudice di merito circa l’esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto.

Nel caso di specie, le motivazioni del testatore, esplicitate nella scheda testamentaria e poste alla base della decisione di escludere dall’eredità la nipote e i suoi discendenti, non riguardano fatti specifici ma convincimenti personali del testatore, basati su opinioni soggettive dello stesso, che come tali non possono di per sè essere suscettibili di valutazione oggettiva.

Inammissibile è la doglianza circa l’apprezzamento compiuto dalla corte d’appello, che ha esplicitato le ragioni che l’hanno indotta a respingere la domanda di annullamento del testamento per errore sul motivo. Non si ravvisa, pertanto, alcun omesso esame di un fatto decisivo.

5. – Con il quarto motivo la ricorrente eccepisce la violazionè di legge e un vizio di motivazione in ordine all’art. 624 c.c.. Al riguardo – oltre a dedursi che l’esclusione dal testamento sarebbe stata frutto di un unico motivo che si è rivelato del tutto falso – si contesta l’interpretazione delle parole del de cuius, avendo la corte d’appello, in mancanza di qualsiasi prova, ritenuto che S.P. con la parola “gioco” abbia voluto riferirsi alle speculazioni di borsa. La decisione della corte d’appello, inoltre, sarebbe errata in punto di diritto in quanto i giudici assumono di non potersi sostituire alla volontà del de cuius, anche in presenza dell’errore. In contrario, la tutela riconosciuta dalla norma in questione consisterebbe proprio nella possibilità di sostituire la volontà del de cuius con il criterio legale, quando l’errore sul motivo della esclusione dal testamento, sia stato l’unica causa dell’esclusione. Nel caso in esame, sarebbe emerso nel corso del processo che i motivi che hanno indotto S.P. a diseredare la sorella sono falsi e che lo stesso testatore, in evidente stato di incapacità mentale, li ha posti a fondamento della esclusione.

5.1. Il motivo è infondato.

Come già avuto modo di evidenziare, l’errore sul motivo rilevante ex art 624 c.c. è quello che cade sulla realtà oggettiva e non sulle valutazioni della medesima e della sua rilevanza in ordine ai fini perseguiti dal testatore (Cass. 7 luglio 1971, n. 2132).

Al di là della questione riguardante la corretta interpretazione del termine “gioco” e la sua identificazione con il gioco di borsa – il cui apprezzamento non è censurabile in questa sede e che, comunque, costituisce uno soltanto dei motivi che hanno determinato la scelta del de cuius – vi è da osservare che alla base dell’esclusione dalla successione vi sono opinioni soggettive e convincimenti personali del testatore, per cui non sussiste alcun errore sul motivo che possa condurre all’annullamento dell’atto.

6. – Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia con riferimento all’istanza ex art. 210 c.p.c.. Secondo quanto dedotto, sia il Tribunale sia la Corte d’appello avrebbero errato nel ritenere la mancanza di interesse ad agire, lì dove l’interesse dell’attrice all’esibizione era finalizzato alla conferma dell’incapacità di intendere e volere del de cuius al momento in cui fu redatta la scheda testamentaria impugnata.

6.1. – Il motivo è infondato.

Il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre, ex art. 210 c.p.c., l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (Cass. 5 agosto 2002, n. 11709) non è sindacabile in cassazione, poichè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione (Cass. 16 novembre 2010, n. 23120). Il mancato esercizio di tale potere non è sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

7. – Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

8. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che si liquidano in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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