Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17398 del 30/07/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17398 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO
SENTENZA
sentenza
in forma semplificata
sul ricorso proposto da:
BENEVENGA Roberto, BENEVENGA Angelina e BENEVENGA Aurelio,
rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce
al ricorso, dall’Avv. Gabriele De Paola, con domicilio eletto
nello studio di quest’ultimo in Roma, via Giulio di Colloredo,
–
11.
46/48;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato avverso
il decreto della Corte d’appello di Ancona depositato
il 14 giugno 2012.
Data pubblicazione: 30/07/2014
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Pro-
so per raccoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Ancona, con decreto in
data 14 giugno 2012, ha dichiarato improcedibile il ricorso
per equa riparazione proposto, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, da Roberto Benevenga ed altri per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo presupposto,
rilevando che la parte ricorrente non aveva provveduto alla
notificazione del ricorso introduttivo e del decreto con il
quale era stata fissata l’udienza;
. che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Benevenga e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno
proposto ricorso, con atto notificato il 21 gepnaio 2013, sulla base di un motivo;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che l’unico motivo, con cui si denuncia violazione
dell’art. 3, comma 2, della legge n. 89 del 2001, è fondato;
curatore Generale dott. Rosario Giovanni Russo, che ha conclu-
t
che questa Corte, a Sezioni Unite (sent. 12 marzo 2014, n.
5700), ha infatti stabilito il principio secondo cui, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo,
il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissa-
sendo previsto espressamente dalla legge:
ne consegue che il
giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro
il quale rinnovare la notifica;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato e
la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa
_ composizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche i sulle spese del
giudizio di cassazione.
plut QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e
rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 maggio
2014.
zione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non es-