Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17398 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 19/08/2011), n.17398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE PAOLINO, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

D.C.R., D.C.C., D.C.L., nella

qualità di eredi di D.C.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CRESCENZIO, 19 SC.A, presso lo studio dell’avvocato

VETRELLA FABIO C/0 STUDIO SCACCHI, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIGRINI ENEA, giusta delega in atti;

– LE.CA., in proprio e quale erede di D.C.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 19 SC.A, presso lo

studio dell’avvocato VETRELLA FABIO C/0 STUDIO SCACCHI, rappresentata

e difesa dall’avvocato PIGRINI ENEA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7556/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/01/2006 r.g.n. 652/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato PIGRINI ENEA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 30 gennaio 2006) respinge l’appello di L.R.D. avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n 8788/03, di rigetto della domanda del L. diretta ad ottenere la corresponsione di differenze retributive per l’intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze di D.C.E. e Le.Ca. dal 1 gennaio 1979 al 14 giugno 1993, con mansioni di autista e di venditore di bibite e altri prodotti.

La Corte d’appello di Napoli, preliminarmente, afferma la fondatezza dell’eccezione di prescrizione degli appellati in quanto:

a) il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato in data 2 giugno 1998, sicchè non risultando precedenti atti interruttivi, devono ritenersi prescritti tutti i crediti anteriori al 2 giugno 1993;

b) pertanto la prescrizione copre l’intero periodo lavorativo, visto che è stato accertato che il rapporto di lavoro de quo ha avuto termine nell’aprile 1990;

c) dalle deposizioni testimoniali è risultato che dall’aprile 1990 il L. ha cominciato a lavorare come procacciatore di affari per conto della Di Cosmo s.r.L. all’epoca già operante;

d) il disconoscimento delle quietanze di pagamento intestate alla suddetta società e firmate dal ricorrente a partire a decorrere dall’aprile 1991 riguarda solo quelle quietanze che sono soltanto siglate e non quelle ove il lavoratore ha opposto la firma per esteso.

2 – Il ricorso di L.R.D. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi.

Resistono con controricorso Le.Ca. (in proprio e come erede di D.C.E.) nonchè R., C. e L. D.C., quali eredi di D.C.E..

Le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi ed esame del primo motivo del ricorso.

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia – in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2948 cod. civ. nonchè vizio di motivazione.

Si contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine all’intervenuta prescrizione dei crediti azionati per decorso del termine quinquennale (di cui all’art. 2948 cod. civ) effettuata senza tenere conto che non tutti i diritti che nascono a favore del lavoratore dal rapporto di lavoro sono assoggettati al suddetto termine prescrizionale breve.

Infatti, l’indennità per mancato godimento della ferie e dei riposi settimanali sono assoggettati alla prescrizione ordinaria decennale, data la loro natura risarcitoria e non retributiva.

La medesima prescrizione ordinaria si applica anche al credito per il compenso dello straordinario, a quello per rivalutazione monetaria e interessi legali sulle prestazioni dovute, nonchè a quello per omessa contribuzione, stante la copertura assicurativa ottenuta per sole 51 giornate annue con la qualifica di “massaro” fino al 30 giugno 1991.

2.- Il primo motivo non è da accogliere.

La premessa da cui muovono le censure, rappresentata dall’assunto secondo cui non tutti i diritti che nascono dal rapporto di lavoro a favore del lavoratore sono assoggettati al medesimo termine prescrizionale (nella specie, quinquennale), è esatta, tuttavia le argomentazioni non sono sviluppate in modo adeguato e risultano, pertanto, generiche e non conformi al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

In base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) l’accertamento della decorrenza, interruzione, sospensione della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto (vedi, per tutte: Cass. 3 dicembre 2002, n. 17157);

b) inoltre, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va inteso in senso rigoroso, e deve essere rispettato, oltre che per consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza di un eventuale difetto o carenza di motivazione, anche per consentirgli di verificare la presenza del vizio di violazione di legge; in particolare nel rito del lavoro, caratterizzato dalla presenza di termini perentori e decadenziali, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (vedi, per tutte: Cass. 28 luglio 2005, n. 15910);

c) in particolare, quando con il ricorso per cassazione si lamenti che il giudice d’appello non abbia esaminato atti interruttivi della prescrizione di crediti di lavoro è necessario che il ricorrente “specifichi” – onde consentire al giudice di legittimità di valutare la decisi vita della sollevata questione – le condizioni ed i presupposti (quali la data di maturazione dei singoli crediti azionati e la sussistenza, o meno, del regime di stabilità del rapporto lavorativo) necessari per accertare se effettivamente non sia decorsa la prescrizione affermata nella sentenza impugnata e a tal fine il ricorrente non può limitarsi a censurare genericamente – violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – la pronuncia del giudice del gravame sul punto (arg. ex Cass. 20 marzo 1999, n. 2618).

Nella specie i suddetti principi non sono stati rispettati dal ricorrente che, in particolare:

1) non ha precisato, in modo adeguato, se, nel giudizio di merito, il L. si è adeguatamente conformato al principio secondo cui a norma dell’art. 2697 cod. civ. spetta al lavoratore l’onere di provare il mancato godimento di riposi settimanali, delle festività e delle ferie, allorchè domandi il relativo compenso ed il suo diritto venga disconosciuto ex adverso attraverso la negazione dei fatti costitutivi, sia pure in un più ampio contesto di deduzioni difensive (vedi, per tutte: Cass. 14 febbraio 1984, n. 1095);

2) non ha considerato che – poichè l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro (vedi, per tutte Cass 11 maggio 20 11, n. 10341) – è necessario che sia oggetto di una specifica domanda, alla quale il ricorso non accenna neppure;

3) non ha considerato che il compenso per lo straordinario è assoggettato a prescrizione quinquennale, essendo jus receptum che in riferimento al rapporto di lavoro subordinato la prescrizione breve quinquennale, prevista per i crediti periodici, dall’art. 2948 c.c., n. 4, riguarda non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche – in considerazione della sua accessorietà – quello per il lavoro straordinario, a prescindere dalla periodicità della relativa prestazione, nonchè le retribuzioni per le festività nazionali coincidenti con la domenica ed ogni altro credito di lavoro, cioè avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, restando escluse dalla sua applicazione soltanto le erogazioni originate da cause autonome, rispetto a detto rapporto, ovvero dalla responsabilità del datore di lavoro (Cass. 10 novembre 2004, n. 21377; Cass. 6 gennaio 2010, n. 1574; Cass 2 aprile 2009, n. 8065);

4) non ha dato prova dell’avvenuta rituale presentazione della specifica domanda per ottenere i contributi asseritamente non versati.

Le suddette lacune hanno inciso anche sul resto delle censure riguardanti, in particolare, il decorso della prescrizione dei crediti accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) rispetto agli altri.

2 – Sintesi dei secondo e dei terzo motivo.

3 – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia – in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ. in relazione agli artt. 2697, 2719 e 2725 cod. civ. nonchè vizio di motivazione.

Si assume l’inidoneità del materiale probatorio posto alla base della affermata maturazione della prescrizione breve – deposizioni testimoniali inammissibili ai sensi dell’art. 2725 cod. civ. e quietanze di pagamento disconosciute e contraffatte, dalle quali si è desunta l’esistenza di un rapporto di procacciamento d’affari tra il ricorrente e la Di Cosmo s.r.l. a decorrere dall’aprile 1991 – a fronte del mancato esame di documenti ben più probanti e allegati agli atti, tra cui la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n 4741/01, emessa in un altro giudizio fra le stesse parti, ove si affermato che l’esistenza del rapporto di agenzia e la sua durata dal 23 giugno 1993 al 14 novembre 1997 “costituiscono circostanze incontestate tra le parti”.

4 – Con il terzo motivo di ricorso si denuncia – in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 2702, 2704 cod. civ. in relazione all’art. 116 cod. proc. civ. nonchè omesso esame di un punto decisivo della controversia e di prove documentali e vizio di motivazione.

Si ribadisce che la Corte napoletana è stata superficiale nell’effettuare la ricostruzione della natura e della durata del rapporto, visto che ha escluso il rapporto di agenzia e la decorrenza dal 23 giugno 1993 (anzichè dall’aprile 1991) senza esaminare elementi di prova determinanti come la suddetta sentenza n. 4741/01 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la lettera di incarico del 23 giugno 1993 della società Di Cosmo s.r.l. al L. e tutta l’altra documentazione, di data certa, fiscale e amministrativa del medesimo tenore.

Si tratta, all’evidenza, di documentazione di assoluta valenza probatoria che, pur nella discrezionalità riconosciuta dall’art. 116 cod. proc. Civ. nell’apprezzamento delle prove, non poteva essere esclusa dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite , come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si citano: Cass. n. 12912 de 2004;

Cass. n. 6023 del 2000; Cass. 24 giugno 1993, n. 7000; Cass. n. 914 del 1996; Cass. n. 5235 del 2001).

3 – Esame del secondo e del terzo motivo.

5 – Anche il secondo e il terzo motivo – da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono da rigettare, per molteplici ragioni.

Anche in questo caso, come già rilevato per il primo motivo, non risulta rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente si lamenta del mancato esame di documenti e di una sentenza pronunciata tra le stesse parti in altro giudizio, ma non rispetta il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (vedi, per tutte: 30 luglio 2010, n 17915).

Va, altresì, rilevato che le censure, nel loro complesso non sono conformi neppure al consolidato e condiviso principio secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).

4 – Sintesi ed esame del quarto motivo.

6.- Con il quarto motivo di ricorso si denuncia – in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – violazione e falsa applicazione della L. 12 marzo 1968, n. 316, art. 9 (Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio), nonchè dell’art. 1742 cod. civ. Si rileva che il suindicato art. 9, per tutelare il rispetto della causa tipica dei contratti di agenzia e di rappresentanza, esclude che possano essere stipulati altri tipi di contratti non aventi causa tipica, come il “procacciamento di affari”, per i quali è prevista la sanzione della nullità per mancanza di causa e oggetto leciti.

Conseguentemente, ad avviso del ricorrente, la Corte partenopea non avrebbe potuto ritenere validamente sussistente simile contratto tra il L. e la società Di Cosmo, nel periodo antecedente il giugno 1993, quando il ricorrente si è iscritto nel ruolo degli agenti.

7- Il quarto motivo non è fondato.

Va, infatti, ricordato che secondo consolidati, costanti e condivisi indirizzi di questa Corte:

a) il rapporto di procacciamento di affari – che può essere tanto un rapporto di lavoro autonomo, quanto un rapporto di lavoro subordinato – è un rapporto atipico che ha qualche analogia, ma non identità con quello di mandato (Cass. 6 luglio 1950, n. 1766, Cass. 8 aprile 1965, n 609);

b) al rapporto del procacciatore d’affari sono applicabili, in via analogica, le disposizioni del contratto d’agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all’agente, in quanto – come nel caso del contratto di agenzia e diversamente da quel che avviene nella mediazione – nel procacciamento di affari l’attività dell’intermediario è prestata esclusivamente nell’interesse di una delle parti; infatti, il procacciatore di affari è colui che, anche senza carattere di stabilità, nell’esclusivo interesse del preponente (solitamente imprenditore), raccoglie proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele (Cass. 24 febbraio 2009, n. 4422; Cass. 25 maggio 2010, n. 12694);

c) in particolare, il diritto dell’agente alle provvigioni si prescrive in cinque anni ex art. 2948 cod. civ.; altrettanto vale per il procacciatore d’affari al quale sono applicabili in via analogica le disposizioni del contratto d’agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (Cass. 14 maggio 2007, n. 11024);

d) ciò non vale, però, per le norme di carattere eccezionale specificamente previste per il contratto di agenzia;

e) conseguentemente, la L. 12 marzo 1968, n. 316, art. 9 che sancisce la nullità dei contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale stipulate da persone che non siano iscritte nello speciale ruolo previsto dalla legge stessa per gli agenti e rappresentanti di commercio, costituisce norma di carattere eccezionale, con la conseguenza che il divieto non è applicabile per analogia alla figura atipica del procacciatore di affari (Cass. 20 settembre 1996, n. 8368);

f) cosi, mutatis mutandis, poichè il mediatore ed il procacciatore d’affari individuano due distinte figure negoziali – la prima tipica e la seconda atipica – differenziate dalla posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, il quale, invece, agisce su incarico di una delle pani interessate, dalla quale soltanto può pretendere la provvigione, e non è soggetto all’applicazione della norma – da considerarsi eccezionale – di cui alla L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 6 che presuppone l’obbligo di iscrizione nel relativo albo, previsto dalla stessa legge, al precedente art. 2, per i soli mediatori.

Discende da quanto precede l’erroneità dell’assunto da cui muove il ricorrente, secondo cui dalla L. n. 316 del 1968, art. 9 discenderebbe la nullità del contratto di “procacciamento d’affari”, che, nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto – con congrua e logica motivazione -essere intercorso fra il L. e la società Di Cosmo, a partire dall’aprile 1990.

5 – Conclusioni.

8- In sintesi il ricorso è da rigettare. La complessità della vicenda che ha dato origine alla controversia in oggetto, rappresenta un giusto motivo per compensare tra le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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