Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17398 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15664/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è

domiciliato;

– ricorrente –

Contro

P.G. elettivamente domiciliata in Roma, via Federico

Confalonieri 5, presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata in data 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.- Il Notaio P.G. ha opposto l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni in relazione all’atto di vendita del 4 ottobre 2011, da lei rogato, con il quale la società PHOENIX s.r.l. aveva venduto alla società GEMI S.p.A. un fabbricato strumentale censito alla categoria catastale D1. Secondo l’ufficio, le imposte ipotecarie e catastali per l’atto di vendita sono dovute in misura proporzionale, mentre nell’atto le parti hanno chiesto l’applicazione delle predette imposte in misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, essendo l’atto assoggettato ad IVA in quanto avente ad oggetto la cessione di un fabbricato in corso di ristrutturazione. Il ricorso del Notaio è stato accolto in primo grado. L’Agenzia ha proposto appello, che la CTR della Liguria ha rigettato rilevando che si tratta di un fabbricato strumentale oggetto di compravendita tra società di capitali e quindi soggetto a IVA, e tuttavia il fabbricato è stato ceduto prima che la ristrutturazione fosse ultimata, per cui l’atto sarebbe soggetto a imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Si è costituito con controricorso il Notaio P., che ha depositato anche una memoria ex art. 378 c.p.c. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 3 febbraio 2021.

Diritto

RILEVATO

che:

3.- Con l’unico motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 ter, e del D.Lgs. n. 347 del 1990, Tariffa allegata, punto 1 bis, nonchè del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma1, n. 3.

L’Agenzia rileva che l’immobile oggetto di compravendita è un magazzino regolarmente accatastato in categoria D1, costruito in forza di licenza edilizia rilasciata dal Comune di Genova nel 1968, dichiarato utilizzabile con provvedimenti del Comune di Genova resi in data 17 febbraio 1972 e che, al momento della vendita, era in corso una ristrutturazione per diverso utilizzo; pertanto, in ragione del combinato disposto delle norme richiamate, l’immobile sconta l’imposta in misura proporzionale perchè solo nel caso in cui l’immobile non sia ultimato non può essere considerato strumentale, con la conseguenza che verranno applicate le imposte in misura fissa. Deduce che la CTR ha illegittimamente equiparato all’immobile in costruzione l’immobile in ristrutturazione.

Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 347 del 1990, Tariffa allegata, punto 1 bis, dispone che sono assoggettate ad imposta ipotecaria nella misura del 3 per cento “trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8 ter”. Il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, prevede che “Le volture catastali sono soggette all’imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell’art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter)”. Infine il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 ter, dispone che sono esenti IVA “le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”.

Decisiva è pertanto la individuazione dell’immobile come “strumentale”, non potendosi considerare tale l’immobile non ancora ultimato e ohe non ha una classificazione catastale. Ma nel caso di specie si tratta di un immobile, come la CTR accerta in punto di fatto, la cui ristrutturazione (non la costruzione) non è ancora stata ultimata e peraltro, come è pacifico tra le parti poichè ciò emerge non solo dal ricorso ma anche dal controricorso, di un immobile che aveva già la destinazione catastale D1, ed i cui lavori di trasformazione avrebbero invece comportato l’attribuzione della categoria C6.

Si tratta pertanto di immobile che aveva già acquisito la qualità di immobile strumentale e, in tal caso, come già questa Corte ha avuto modo di precisare, la ultimazione o meno della ricostruzione non può incidere sull’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale perchè la natura del bene era già strumentale, essendo ciò sufficiente per la sua assoggettabilità alle imposte in questione (Cass. n. 22767/2016).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito rigettando l’originario ricorso avverso l’avviso di liquidazione in oggetto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono.1a soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo. Le spese del doppio grado di merito si compensano, considerando che le decisioni più specifiche di questa Corte in materia sono successive all’atto ed alla opposizione all’avviso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla odierna controricorrente. Condanna la controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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