Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17397 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 13/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12048/2014 R.G. proposto da:

Roma Capitale (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco p.t. Prof.

M.I. R., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi D’Ottavi

dell’Avvocatura Capitolina (C.F.: DTTLGU73R13H501M) e presso

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via del Tempio di Giove

n.21, come da delega e procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Parisi Motors s.a.s. – Deposito Giudiziario – (P.I.: (OMISSIS)), con

sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t.

P.F., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Carlo Arnulfo, con studio in Roma, al Viale

Liegi n. 49, presso il quale è elettivamente domiciliata;

– resistente –

avverso la sentenza n. 251 della Corte d’appello di Roma depositata

in data 15/01/2013 e notificata il 10/04/2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 4 maggio 2017

dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Lette la memoria depositata nell’interesse del ricorrente e le

conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale

Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria di

improponibilità e, comunque, di inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Su ricorso della Parisi Motors s.a.s., il Tribunale di Roma il 9.7.2008 ingiungeva al Comune di Roma il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 2.713,17, oltre interessi legali dalla domanda e spese processuali, a titolo di trasporto e custodia dell’autovettura Wolkswagen Polo targata (OMISSIS), ricevuta in deposito dal Corpo di Polizia Municipale di Roma.

Con opposizione notificata il 22.10.2008, il Comune chiedeva che il Tribunale di Roma dichiarasse nullo il decreto opposto, in quanto l’opponente era privo di legittimazione passiva, essendo legittimato passivo il Prefetto di Roma.

Nel contraddittorio con la società Parisi Motors s.a.s., il Tribunale, con sentenza n. 8718 del 2.5.2011, rigettava l’opposizione, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali in favore della controparte. Roma Capitale (già Comune di Roma) proponeva appello, insistendo principalmente nell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune e chiedendo accertarsi l’artificioso frazionamento del credito e, comunque, respingere la pretesa creditoria di controparte.

Sosteneva, per quanto qui ancora rileva, che, contrariamente all’assunto del Tribunale, quando il pubblico ufficiale disponeva la custodia del veicolo al di fuori dal proprio ufficio, com’ era avvenuto nel caso in esame, la liquidazione delle somme dovute al custode spettava esclusivamente al Prefetto.

L’appellata si costituiva e contestava il gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15.1.2013, ha rigettato l’appello sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) correttamente il Tribunale aveva ritenuto il Comune legittimato passivo, atteso che, premesso che la vettura Wolkswagen Polo era stata posta sotto sequestro amministrativo dai Vigili Urbani di Roma U.O. 8^ in data 26.6.2000 ed affidata in custodia alla Parisi Motors s.a.s. con verbale n. (OMISSIS), ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, cioè nella specie, il Comune di Roma;

2) tale amministrazione era cioè tenuta al pagamento in favore del depositarlo, laddove il Prefetto era l’Autorità che provvedeva a liquidare le spese, ex art. 231 C.d.S., comma 2 ter.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Roma Capitale, sulla base di un unico motivo. La Parisi Motors s.a.s. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 571 del 1982, artt. 7, 8, 11 e 12 e art. 213, comma 2-ter, ultimo periodo e art. 214 C.d.S. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la corte d’appello considerato che, quando, come nel caso di specie, la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro avviene presso soggetti (pubblici o privati) individuati dai prefetti, le spese di trasporto e di conservazione devono essere interamente corrisposte dallo Stato (attraverso la Prefettura e successivamente, dopo la confisca da parte dell’Agenzia del Demanio).

1.1. Preliminarmente, il ricorso è inammissibile, siccome tardivo.

Per il disposto dell’art. 327 c.p.c., la decadenza dall’impugnazione, per il decorso del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, si verifica indipendentemente dalla notificazione di questa e, pertanto, anche nel caso in cui, effettuata nell’anno la notificazione della sentenza, tenuto conto della sospensione feriale, non sia ancora decorso il termine breve di impugnazione decorrente dalla data di tale notifica (Sez. 2, Sentenza n. 8191 del 16/06/2000); e, quindi, anche nel caso in cui, effettuata la notificazione della sentenza, il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo (Sez. 6-3, Sentenza n. 6187 del 30/03/2016).

Orbene, nel caso di specie, cui era applicabile, ratione temporis, il termine lungo (comprensivo della sospensione feriale) di un anno e 46 giorni, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., è scaduto in data 1.3.2014, tenuto conto che la sentenza d’appello risulta depositata il 15.1.2013, laddove il ricorso per cassazione è stato consegnato, ai fini della notifica, all’ufficiale giudiziario in data 12.5.2014.

Come detto, non incide sulla conclusione che precede la circostanza che la sentenza sia sta notificata il 10.4.2014, peraltro quando ormai il termine lungo era, comunque, irrimediabilmente maturato.

2. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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