Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17396 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 19284/09 R.G. proposto da:

Pandora s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Ing.

P.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Po, n. 9, presso

l’Avvocato Francesco Napolitano, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PAGLIARULO RICCARDO per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 34/9/09 della Commissione tributaria regionale

della Puglia, depositata il 9.3.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 23 giugno 2010 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per la ricorrente, l’Avvocato Riccardo Pagliarulo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La ditta Pandora s.r.l. ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, accogliendo parzialmente l’appello dell’ufficio Bari (OMISSIS) dell’agenzia delle entrate, riforma conseguentemente quella di primo grado (n. 102/6/2007 della commissione tributaria provinciale di Bari) che aveva accolto il ricorso della contribuente, e, per l’effetto, dichiara legittimamente iscritta a ruolo la somma di Euro 452.530,49, rispetto a quella di Euro 491.388,08 portata dalla cartella di pagamento notificata il 30.10.2006, relativa a IRAP, IRPEG, IVA, ritenute e addizionale IRPEF per gli anni 2000 e 2001, cui si riferiva un’istanza di condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 bis, non seguita dal versamento dell’intero importo dovuto; cartella impugnata dalla contribuente per decadenza, omissione del previo invito al pagamento, carente motivazione ed iscrizione di somme non dovute.

1.2.-. L’agenzia delle entrate intimata non resiste in questo giudizio.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- La ricorrente censura la citata sentenza della commissione regionale:

2.1.1.- col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, e art. 60, comma 6; proponendo i seguenti quesiti di diritto:

1) se “la comunicazione dell’esito del controllo della dichiarazione è obbligatoria ed ha come fine quello di anticipare il contraddittorio (di solito presente nella fase contenziosa giurisdizionale) alla fase procedimentale di determinazione della pretesa”;

2) se “La mancata comunicazione costituisce vizi di annullabilità dell’atto e più precisamente vizio derivante da violazione di legge”;

3) se “A tale istituto non trova applicazione la sanatoria di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, periodo 1: a) per la natura speciale delle norme di cui agli artt. 36 bis e 54 bis le quali hanno la funzione di tutelare il diritto di difesa del contribuente nella fase terminale del procedimento, quando la pretesa fiscale è stata già puntualmente determinata dall’Ufficio; b) per l’ammontare delle sanzioni – e, quindi, del contenuto dispositivo del provvedimento – il quale sarebbe stato diverso nel caso di osservanza della norma sull’invio della comunicazione (in questa, infatti, le sanzioni sono calcolate al 10% anzichè al 30%); c) perchè l’art. 6 dello Statuto del contribuente, seppure per una fattispecie parzialmente diversa, sanziona con la nullità la mancata comunicazione dell’esito dei controlli …. (Se dunque) detta comunicazione costituisca presupposto essenziale del provvedimento di iscrizione a ruolo nelle ipotesi in cui questo derivi da un controllo di dichiarazioni fiscali del contribuente”;

2.1.2.- col secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per ultrapetizione, per avere la commissione regionale pronunziato su una questione (avvenuta decadenza dal beneficio di esonero dal pagamento della sanzione, L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis) non eccepita, anzichè sulla questione, eccepita, concernente l’esatto importo (quantum) delle somme ancora esigibili dall’ufficio, dopo l’avvenuto pagamento parziale delle rate;

2.1.3.- col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul rigetto dell’eccezione di carente motivazione dell’atto impugnato, laddove la cartella di pagamento, annotando che “si è comunque tenuto conto dei versamenti da condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis “, “omette… tuttavia di riportare, per una serie di voci, i prospetti degli esiti del controllo automatizzato e delle somme iscritte a ruolo a seguito di detto controllo”; e, in particolare, per avere la commissione ritenuto immotivate (ed espunto) soltanto alcune voci, ammettendone invece altre, ugualmente immotivate, o prendendo in esame voci non contestate e trascurandone invece alcune, contestate da essa contribuente;

2.1.4.- coi quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell’intera somma già versata di Euro 79.532,51 (essendo conteggiata in cartella, a tale titolo, solo quella di Euro 4.328,64), in base al rilievo, asseritamente inconferente, che la maggior somma versata si riferiva anche ad annualità diverse dal 2000 e 2001;

2.1.5.- col quinto motivo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere del tutto pretermesso l’eccezione d’illegittimità della cartella di pagamento, con riferimento “ad una serie di somme iscritte a ruolo”, di cui era stata denunziata l’assoluta inesistenza.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso deve essere rigettato, per infondatezza dei motivi, in base alle ragioni di seguito espresse. Nulla devesi disporre in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, in cui l’agenzia intimata non ha svolto difese.

4.- Questioni controverse e motivi della decisione.

4.1.- La società ricorrente premette (ricorso, pag. 2) di avere presentato “istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non versando, però, l’intero importo dovuto”.

Il citato art. 9 bis dispone, per quanto interessa, al comma 1, che “Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d’imposta che alla data del 16 aprile 2003 poi prorogata al 16 aprile 2004 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono… la somma di 6,000 Euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali… possono essere versati in tre rate, di pari importo…”.

E’ dunque pacifico in causa che la parte, dopo aver chiesto l’esonero dalle sanzioni per ritardati od omessi versamenti diretti (D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13), decadde dal beneficio perchè, come riferisce (ricorso, pag. 10), non versò alle scadenze l’intera somma, indicata in Euro 437.278,00, dovuta per imposte (oltre Euro 38.144,00 per interessi), ma soltanto Euro 79.532,51; l’ufficio procedette pertanto all’iscrizione a ruolo e fu poi emessa la cartella di pagamento di cui si discute, comprensiva d’imposte e ritenute non versate, risultanti da dichiarazioni concernenti gli anni 2000 e 2001, oltre sanzioni ed interessi. Era altresì specificato che l’iscrizione a ruolo aveva tenuto conto di quanto già versato dalla contribuente, e che questa, in mancanza di precedenti comunicazioni relative agli omessi versamenti, avrebbe potuto chiedere all’ufficio la riduzione ad un terzo delle sanzioni iscritte a ruolo.

4.2.- Tanto premesso, risulta infondato il primo motivo di censura (par. 2.1.1), con cui la ricorrente si duole che la commissione regionale (a differenza di quanto aveva deciso la commissione provinciale) non abbia annullato la cartella di pagamento, a cagione del fatto che l’iscrizione a ruolo delle somme non era stata preceduta dalla “comunicazione di irregolarità a cui fanno riferimento il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, e art. 60, comma 6”, (ricorso, pagg. 12 e 26).

4.2.1.- La ragione per cui il giudicante a qua rigetta questa eccezione è chiarita, in sentenza (pag. 7), nel senso che tale comunicazione è prevista dalle norme citate solo per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”, ossia un errore del contribuente: “Nel caso di specie, invece, l’Ufficio non era di fronte ad un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione e, pertanto, s’è limitato a iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato”. In ogni caso, l’ufficio aveva segnalato la possibilità di riduzione delle sanzioni ad un terzo, se la cartella fosse stata pagata entro trenta giorni dalla notifica (pag. 8).

4.2.2.- Questa ratio (non necessità della comunicazione, quando il controllo automatizzato della dichiarazione non riveli errori del contribuente) – non censurata puntualmente col motivo di ricorso in esame, il cui quesito finale insiste sull’obbligatorietà della comunicazione, senza distinzioni, e sul conseguente effetto invalidante della sua omissione – è giuridicamente corretta ed assorbe ogni altro profilo di critica della statuizione in argomento.

4.2.3.- In effetti, sia il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, in materia di tributi diretti, sia il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, in materia di IVA, dispongono che debba essere data comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici, solo quando tale risultato (di calcolo dell’imposta, come si evince dai due commi precedenti) è “diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”: ipotesi di dichiarazione errata, distinta da quella, cui si riferisce il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, d’imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale, ma non versata; ragion per cui il richiamo a questo articolo, contenuto nel precedente art. 54 bis, è fatto “ai sensi e per gli effetti”, che vengono parificati (obbligo di comunicazione) quando la dichiarazione risulta erronea in sede di controllo automatico.

Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, d’imposte, contributi, premi e rimborsi: ciò per l’evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica “si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente” od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d’imposta (comma 4); cosicchè sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossìa se non emerga alcun errore; o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

L’adempimento in questione è, infatti, una “comunicazione d’irregolarità”, come giustamente lo qualifica la ricorrente stessa (ricorso, pagg. 26, 28, 31, ecc.); mentre nessuna norma impone di comunicare la “regolarità” della dichiarazione.

4.2.4.- Nel caso di specie, come esattamente osserva la commissione regionale, nulla l’ufficio aveva da comunicare, poichè non risulta che abbia contestato o rettificato in alcun modo la dichiarazione, a seguito di controlli automatici o di altro tipo.

L’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella non conseguono infatti, nel caso in esame, ad una rettifica della dichiarazione in sede di controllo, bensì all’omesso o insufficiente pagamento delle rate alla scadenza; con ulteriore effetto di decadenza della parte dal beneficio invocato L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis.

4.2.5.- Per conseguenza, mancando in radice l’obbligo della comunicazione, è del tutto superfluo discettare degli effetti invalidanti che la relativa omissione determina (quando tale comunicazione sia invece doverosa) sull’atto amministrativo finale (iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento). D’altra parte, la contribuente non ha interesse a lamentare una pretesa perdita dell’opportunità di pagare solo un terzo della sanzione per effetto della mancata comunicazione, poichè identica opportunità le è stata offerta in caso di pagamento entro trenta giorni dalla notifica della cartella; nè risulta compromesso il diritto di difesa, esercitabile nei soliti termini, quando la previa comunicazione sia inutile, e comunque non prescritta dalla legge, per la ragione detta al par. precedente.

4.3.- Anche il secondo motivo (par. 2.1.2) è infondato, a prescindere dalla circostanza – dubbia, per contrasto di giurisprudenza in materia (Cass. nn. 4329/2009 e 16941/2008) – che se ne possa ritenere l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., per mancata formulazione del quesito.

4.3.1.- La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di ultrapetizione, per avere pronunziato in merito ad un’eccezione mai formulata (persistente validità del condono, nonostante il mancato rispetto del piano di rateizzazione), e per non avere invece pronunziato su altra eccezione (scomputo di somma inferiore a quella effettivamente versata), ritualmente sollevata in primo grado e nelle controdeduzioni all’appello erariale.

Entrambe le affermazioni risultano inesatte; la prima, comunque, non sarebbe sorretta da un apprezzabile interesse, se si parte dal punto di vista che la pronunzia asseritamente superflua non contrasta con alcuna posizione della parte.

4.3.2.- In realtà, alle pagg. 16 – 17 del ricorso, sotto il titolo “Eccezioni sollevate” (nelle controdeduzioni all’appello), la ricorrente, previa ampia citazione di giurisprudenza di merito, sostiene che “l’Ufficio avrebbe dovuto iscrivere a ruolo a titolo definitivo le rate non versate relative alle istanze di definizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, e successive modificazioni, e non invece seguire la prassi ordinaria dell’iscrizione a ruolo quale atto successivo agli esiti del controllo automatico…”.

Sostiene cioè, d’accordo con quanto aveva già ritenuto la commissione provinciale, che il perfezionamento della definizione per condono si attua col versamento della prima rata, e che l’omesso o parziale versamento di quelle successive non ne determinerebbe l’inefficacia, ma consentirebbe soltanto l’iscrizione a ruolo delle rate scadute e non onorate, con sanzioni ed interessi.

Correttamente, pertanto, la commissione regionale ha esaminato e respinto tale eccezione, con pronunzia non impugnata nel merito dalla ricorrente.

4.3.3.- Ugualmente infondata è la censura di omessa pronunzia sull’eccezione di eccessività della somma totale iscritta a ruolo, per deduzione parziale (incompleta) delle somme versate.

La ricorrente, infatti, aveva lamentato che “Le somme… complessivamente versate … ammontano ad Euro 79.532,51”, mentre l’ufficio aveva “considerato versata la somma di Euro 4.328,64” (ricorso, pag. 25).

La commissione regionale, esaminata l’eccezione, la dichiara giustamente inaccoglibile (sentenza, pagg. 10-11), poichè ritiene che la somma complessivamente versata dalla contribuente si riferisca anche ad annualità d’imposta diverse dagli anni 2000 e 2001, ragion per cui non potrebbe essere interamente dedotta nella cartella in esame, rispecchiante l’iscrizione a ruolo solo per tali anni.

4.4. – I vizi di motivazione denunziati col terzo motivo (par. 2.1.3) non sussistono.

4.4.1.- L’eccezione di carente motivazione della cartella di pagamento – siccome non riporta, “per una serie di voci, i prospetti degli esiti del controllo automatizzato e delle somme iscritte a ruolo a seguito di detto controllo” è stata parzialmente accolta dalla commissione regionale che, previa eliminazione di alcune somme di cui lo stesso ufficio aveva disposto lo sgravio, ritiene non motivato il documento rispetto ad una sola voce (ritenute alla fonte per l’anno 2001), per “mancanza di un prospetto di controllo” e “non corrispondenza con quanto risultante dal Mod. 770/2002”. Tutte le altre voci, evidentemente, sono ritenute dal giudicante a quo sufficientemente giustificate.

4.4.2.- A questo punto, occorre ben distinguere fra motivazione della sentenza, oggetto della presente censura, e motivazione voce per voce della cartella di pagamento. La prima è adeguatamente espressa, nel modo suddetto, sicchè la censura risulta infondata. La seconda costituisce oggetto di una serie di giudizi di fatto (se le singole voci siano più o meno giustificate), insuscettibili di riesame in sede di legittimità.

4.5.- Il quarto motivo (par. 2.1.4) è in parte assorbito da alcune considerazioni svolte per rigettare il secondo (v. par. 4.3.3). Per il resto, è infondato.

4.5.1.- In effetti, la motivazione per cui non è corretto pretendere la deduzione, nella cartella relativa al 2000 ed al 2001, di somme versate con riferimento ad altre annualità d’imposta, è sufficiente e non contraddittoria.

4.6.- Il quinto motivo (par. 2.1.5) è infondato.

4.6.1.- La ricorrente sostiene di avere eccepito, tanto nel ricorso introduttivo quanto nelle controdeduzioni all’appello dell’ufficio, “l’illegittimità della cartella di pagamento in relazione ad una serie di somme iscritte a ruolo denunciandone la assoluta inesistenza”. In realtà, nei luoghi indicati (ricorso, pagg. 8, 22) sono riportati in uno specchietto importi per i quali la cartella sarebbe “totalmente carente delle motivazioni che hanno dato origine all’iscrizione a ruolo”. Ora, quanto alla motivazione delle singole voci, si è già osservato (par. 4.4.1 e seg.) che il giudicante a quo ne ha eliminato alcune, ritenendole non giustificate; le altre, per converso, le ha ritenute giustificate. La presente censura, di omessa pronunzia in argomento, è dunque infondata.

4.7.- Si conclude nel senso indicato al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA