Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17396 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 926-2019 proposto da:

O.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO PAGELLA, GABRIELLA BANDA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PREFETTO della PROVINCIA di

TORINO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il

09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.H., marocchino, ricorre per cassazione contro l’ordinanza del giudice di pace di Torino che ha provveduto sull’opposizione al decreto di espulsione del 19-10-2017; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato spedito in notifica, a mezzo posta, il 17-8-2018 rispetto al provvedimento del giudice di pace depositato il 9-1-2018;

di tanto è consapevole la difesa del ricorrente, che ha formulato una pregiudiziale istanza di rimessione in termini;

sennonchè tale istanza è a sua volta inammissibile, non fosse altro perchè assolutamente priva di pertinenti deduzioni a proposito della causa non imputabile della decadenza, sterilmente correlata alla difficoltà di interlocuzione con l’interessato, privo di cultura giuridica e ignorante delle norme del diritto italiano;

non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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