Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17396 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28004/2014 R.G. proposto da:

Yogurt di E.V. s.a.s e dei soci M.M.L.,

E.L., E.M. e E.V. rappresentati e

difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Oreste Cantillo e

Guglielmo Cantillo, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere

dei Mellini n. 17, presso lo studio del primo, per procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma,

alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 3816/5/16 depositata in data 26.4.2016;

sentita la relazione svolta dal consigliere Castorina Rosaria Maria

nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2021.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 3816/05/2016, depositata il 26.4.2016 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettando l’appello incidentale dei contribuenti, accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Yogurt di E.V. s.a.s, esercente attività di ristorazione con somministrazione, nonchè dei soci E.V., M.M.L., E.L. e E.M. avverso la sentenza n. 274/12/2012 della Commissione Tributaria provinciale di Salerno che, previa riunione, aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, sulla base di un pvc elevato dai propri funzionari aveva accertato, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 1, lett. d), maggiori ricavi per l’anno di imposta 2007.

La CTR riteneva legittimo l’accertamento e non forniti, da parte dei contribuenti, elementi di prova contrari atti a inficiare l’operato dell’Ufficio.

Avverso la sentenza di appello la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamentano che la CTR aveva erroneamente ritenuto sussistenti le presunzioni gravi precise e concordanti necessarie a legittimare l’accertamento.

La censura non è fondata.

L’accertamento con metodo analitico induttivo, con il quale l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, è consentito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, in quanto la disposizione presuppone scritture regolarmente tenute, che tuttavia appaiano contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e della fedeltà della contabilità esaminata, sicchè essa possa essere considerata, nel suo complesso inattendibile (cfr. Cass. n. 20857/07; n. 26341/07; n. 5731/12).

Nel caso di specie la CTR ha ritenuto corretto il procedimento accertativo adottato dall’Ufficio che aveva fondato la propria attività di verifica sulla constatazione della irragionevole esiguità del reddito dichiarato e della non congruità dei ricavi rapportati alle materie prime impiegate, al numero dei tavoli utilizzati e ai prezzi praticati.

La complessiva inattendibilità della contabilità aziendale, desumibile dai rilievi suesposti, era pertanto certamente idonea a legittimare l’accertamento induttivo, correttamente espletato dall’Ufficio sulla base dei criteri già approvati da questa Corte in occasione di altre pronunce (Cass. n. 8643 del 06/04/2007; n. 16048 del 29/7/2005 e n. 9884 dell’8/7/2002); in particolare, in tema di accertamento dei redditi d’impresa, con riguardo ad un’attività di ristorazione questa Corte ha affermato che, una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto e che la mancata registrazione di consistenti ricavi sulla base dei piatti e delle bevande vendute in determinati anni, legittima l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d), trattandosi di omissioni e falsità che per il loro numero e gravità minano la credibilità dell’intera documentazione contabile (Cass. 25001./2006).

Questa Corte ha altresì affermato la legittimità dell’accertamento nei confronti di un ristorante in cui l’ufficio che ha dedotto il reddito dalla quantità di materie prime (carne e pesce) acquistata o dal numero di tovaglioli lavati (Cass. 7 gennaio 1999, n. 51; Cass. 22 dicembre 1998 n. 12774 del e n. 12482 dell’11 dicembre 1998).

Di contro, la censura sulla omessa valutazione degli elementi che inficiano l’accertamento è priva di autosufficienza e maschera, all’evidenza, un inammissibile vizio di insufficiente motivazione.

In un simile quadro appare legittimo l’operato della Amministrazione che ha dedotto il reddito del ristorante gestito dal contribuente dalla quantità di materie prime acquistate.

2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamentano che la CTR aveva erroneamente ritenuto non valutabile, perchè recessiva rispetto alle avverse deduzioni, la perizia di parte depositata.

3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, i ricorrenti deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, consistente nella omessa valutazione degli elementi forniti dai contribuenti, contenuti nella perizia di parte.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.

La CTR, premesso che alla riconosciuta legittimità dell’accertamento analitico- induttivo consegue lo spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, ha ritenuto che la scrittura privata, peraltro non giurata e redatta da soggetto non risultante iscritto nell’albo dei periti del tribunale, non fosse idonea a scardinare la ricostruzione induttiva del reddito legittimamente operata dall’Amministrazione finanziaria in presenza di riscontrate gravi anomalie reddituali.

La CTR ha osservato, sulla base dell’atto impugnato e del presupposto PVC, che le quantità delle dosi occorrenti per le singole preparazioni, così come le percentuali di sfrido erano stati determinati con la partecipazione dei contribuenti e comunque assumendo a vantaggio degli stessi i quantitativi massimi previsti dalla metodologia di controllo sicchè le affermazioni del perito di parte, basate sulla comune esperienza, non potevano essere più attendibili della ricostruzione effettuata dai verificatori in concreto, in base alla disamina della contabilità e in applicazione della metodologia di controllo che viene elaborata proprio con l’ausilio delle categorie rappresentate.

Si osservi che nel processo tributario, la perizia stragiudiziale, come pure le perizie estimative, prodotte, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, dal contribuente o da organi tecnici dell’amministrazione, hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico (Cass. Civ., 29 settembre 2017, n. 22965; Cass. Civ., 11 novembre 2011, n. 23590; Cass. Civ., 1 aprile 2016, n. 6351; Cass. Civ., 19 ottobre 2016, n. 21132; Cass. Civ. Sez. Un., 3 giugno 2013, n. 13902; Cass. Civ., 24 agosto 2017, n. 20347). Inoltre questa Corte ha affermato che la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. Civ., sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437; Cass. 33503/2018). Tali considerazioni sono rafforzate dal fatto che, nella specie, il documento non è nemmeno asseverato da giuramento.

Non sussiste nemmeno il lamentato vizio di motivazione.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La motivazione della sentenza si sottrae al vizio denunciato.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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