Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17395 del 29/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 29/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 29/08/2016), n.17395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12048-2010 proposto da:

B.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO DELLA CROCE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 587/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/04/2009 r.g.n. 1785/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato COLLAIOLI FABRIZIO per delega verbale Avvocato DELLA

CROCE MARCO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 27 aprile 2009, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Livorno, ha rigettato la domanda proposta da B.E., volte ad ottenere il riconoscimento del suo diritto alla rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive integrazioni e modificazioni, per l’esposizione all’amianto subita durante lo svolgimento dell’attività lavorativa presso le Acciaierie di (OMISSIS) nel periodo giugno 1973 – dicembre 1992.

2. La Corte territoriale ha infatti accolto l’eccezione di decadenza ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 2, come sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1992, rilevando che a fronte di una domanda amministrativa presentata in data 9/4/1996, come dallo stesso ricorrente precisato nel suo atto introduttivo del giudizio di primo grado e richiamato dall’istituto previdenziale appellante, il ricorso giudiziario era stato proposto in data 20 marzo 2004.

3. Contro la sentenza, il B. propone ricorso per cassazione FONDATO su tre motivi, illustrati da memoria cui resiste con controricorso L’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 443 c.p.c. e D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1992. Assume che non vi era mai stata una domanda amministrativa rivolta all’Inps, ma l’unica domanda da lui presentata era indirizzata all’INAIL e riguardava il riconoscimento del rischio di esposizione all’amianto. Tale circostanza risultava, oltre che documentalmente, anche dalle difese dell’Inps che nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado aveva espressamente dedotto ed eccepito la mancanza di una domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio. Il giudice avrebbe dunque dovuto dichiarare l’improponibilità dell’azione giudiziaria, rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Chiede che si dichiari se,, sia proponibile l’azione giudiziaria per l’ottenimento del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modifiche) ove il richiedente non abbia, preventivamente all’introduzione del ricorso al tribunale, depositato all’Inps la richiesta del detto beneficio.

2. Il secondo motivo è invece fondato sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, in riferimento all’art. 443 c.p.c. e D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1992. Assume che non essendo stata presentata alcuna domanda all’INPS non poteva decorrere il termine di decadenza previsto dalle norme citate. Il motivo si conclude con il quesito di diritto.

3. Con il terzo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto esistente una domanda mai proposta all’ Inps.

4. Il ricorso è inammissibile. Giova precisare che al ricorso in esame trova applicazione l’art. 366 bis c.p.c., il quale richiede che all’esito dell’illustrazione del motivo la parte formuli un quesito di diritto che sia specifico e conferente rispetto alla decisione, essendo per contro inammissibile il quesito di diritto ove si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo (Cass., Sez. Un. 23 settembre 2013, n. 21672).

5. Ora nel caso in esame la Corte d’appello ha dato atto che nello stesso ricorso introduttivo del giudizio il B. aveva allegato di aver presentato la domanda amministrativa in data 9/4/1996; che tale domanda era stata specificamente richiamata dall’istituto previdenziale appellante; che pertanto al momento della presentazione del ricorso giudiziario la parte era decaduta D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 applicabile anche nella materia in esame come statuito da questa Corte con sentenza dell’11 giugno 2008, n. 15521 (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).

6. Tali affermazioni non sono state adeguatamente contestate nel ricorso per cassazione. Al riguardo il ricorrente si è limitato a depositare la domanda rivolta all’Inali di (OMISSIS), deducendo che era l’unica da lui presentata, e la memoria difensiva dell’Inps (in cui vi sarebbe l’ammissione della mancata presentazione della domanda), ma non ha trascritto il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, in cui secondo la Corte vi sarebbe stata la deduzione contrarla, nè ha trascritto e depositato la memoria difensiva in appello nella quale, a fronte dell’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps, avrebbe dovuto porre la questione della mancanza di una domanda amministrativa idonea a far decorrere il termine ex art. 47 cit. Di tale questione, invero, non vi è cenno nella sentenza impugnata, sicchè era onere della parte al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675).

7. Se infatti è vero che la mancata proposizione della domanda amministrativa è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l’interesse pubblico (v. Cass., 21 luglio 2014, n. 16592, secondo cui “la tesi della generale indispensabilità dell’istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all’art. 442 c.p.c., (nella materia previdenziale e nell’assistenza sociale; nei confronti sia dell’I.N.P.S. sia degli altri enti erogatori; anche nel caso in cui ad agire sia il datore di lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto, assolutamente prevalente (cfr. ex multis Cass. 28 novembre 2003, n. 18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756; Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063), tale principio va coordinato con quello della rituale e tempestiva allegazione dei fatti che determinano l’improponibilità della domanda, onde la relativa questione non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione, qualora implichi indagini di fatto non indicate nel ricorso (con riguardo al rilievo d’ufficio della decadenza, v. Cass., 15 dicembre 2005, n. 27674).

8. Nè può valere a sostenere l’erroneità della pronuncia il richiamo alle ammissioni contenute nella memoria difensiva di primo grado dell’Inps e l’applicabilità del principio di “non contestazione”, giacchè le prime hanno il valore di elementi meramente indiziari liberamente valutabili dal giudice di merito, ed anche la “non contestazione” non determina di per sè la decisione della controversia, poichè l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda del ricorrente (e della difesa del resistente) costituisce pur sempre una valutazione del giudice di merito (Cass. 16 dicembre 2005 n. 27833), e la sussistenza o l’insussistenza d’una contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, passa attraverso il filtro dell’interpretazione data dal giudicante, restando una sua funzione, sindacabile solo per vizio di motivazione.

9. Al riguardo va tuttavia ricordato che a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che parla di motivazione carente “circa un punto decisivo della controversia”, e in base alla elaborazione giurisprudenziale sul punto, il vizio di motivazione consistente nella mancata considerazione da parte del giudice di elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione deve avere una adeguata incidenza causale, sotto il profilo della sua idoneità ad orientare diversamente la decisione (cfr. Cass. 11154/1995; Cass. n. 326/1996; Cass. n. 3494/1996). Quando, poi, il presunto vizio di motivazione riguarda la mancata considerazione di elementi potenzialmente rilevanti non in se stessi, ma quali fonti di prova di fatti costitutivi, estintivi o modificativi, la valutazione sulla sussistenza del requisito della causalità della presunta lacuna della motivazione deve tenere conto anche del principio secondo cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dam quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass. n. 14472/2000), che non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le deduzioni difensive (Cass. n. 2008/1996; cfr. anche Cass. Sez. Un. n. 5802/1998 e Cass. 5806/2000).

10. Conseguentemente, considerato che la deduzione da parte dell’Inps della mancanza di una domanda amministrativa, in difetto di altre specificazioni, poteva costituire solo un mero indizio della insussistenza di un elemento rilevante ai fini della improcedibilità della domanda, è evidente che non può ritenersi censurabile la mancata specifica valutazione di tale elemento, una volta che il giudice di merito ha preso in considerazione elementi più direttamente significativi, come il documento depositato in atti (cfr. Cass., 9 aprile 2001, n. 5235).

11. Infine, è inammissibile la deduzione del ricorrente, avanzata nella memoria ex art. 378 c.p.c., di riunione al presente giudizio del ricorso per cassazione avente ad oggetto la sentenza della corte d’appello di Firenze n. 1510 del 2010 che ha rigettato il ricorso per revocazione della sentenza qui impugnata, attesa la sua novità e la mancanza di una formale provvedimento di riunione dei due ricorsi.

12. In considerazione dei diversi esiti del giudizio di merito, si reputa opportuno compensare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2016

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