Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17395 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35611-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO BARONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE di CASERTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3020/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del medesimo contro il provvedimento del tribunale della stessa città, di diniego della protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con quattro motivi il ricorrente denunzia: (i) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per avere la corte d’appello, da un lato, contravvenuto al principio che vieta al giudice di formare il proprio convincimento esclusivamente in base alla ritenuta non credibilità soggettiva del richiedente e, dall’altro, per non aver attivato i poteri istruttori d’ufficio; (ii) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, per avere il giudice a quo errato nel non ritenere esistenti i presupposti dello status di rifugiato (iii) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere il medesimo giudice errato nel ritenere insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria; (iv) la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del t.u. imm. per avere la corte d’appello ancora errato nel ritenere insussistenti i presupposti della protezione umanitaria;

il ricorso è inammissibile, essendo le doglianze manifestamente estranee alla ratio decidendi che ha portato all’inammissibilità dell’appello: ratio costituita dal rilievo di difetto di specificità dei motivi a suo tempo spesi contro la decisione del tribunale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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