Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17394 del 26/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/08/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 26/08/2016), n.17394
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A. (alias E.), domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. Rosa E. Lo Faro per procura a margine del ricorso che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo
alla p.e.c. avv.relofaro.pec.ordineavvocaticatania.it e al fax n.
095.524053;
– ricorrente –
nei confronti di:
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1902/2015 della Corte di appello di Catania,
emessa il 16 dicembre 2015 e depositata il 17 dicembre 2015, n. R.G.
406/2014.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. A.A. ha presentato domanda di protezione internazionale alla Commissione territoriale di Siracusa che l’ha rigettata e ha quindi impugnato davanti al Tribunale di Catania il provvedimento di diniego deducendo la mancata traduzione del provvedimento nella lingua di sua conoscenza e la non corretta valutazione delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento oltre che la mancata considerazione della situazione di violenza indiscriminata e di grave deficit di protezione dei diritti fondamentali nella Guinea suo paese di origine.
2. Il Tribunale di Catania ha respinto l’impugnazione e la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado rilevando che la mancata traduzione del provvedimento della Commissione territoriale non implica una violazione del diritto di difesa integrativo della nullità della sentenza di primo grado (Cass. civ. 7564/08), che la situazione attuale della Guinea non è tale da costituire una minaccia grave alla persona del richiedente a causa della inesistenza di violenza indiscriminata ricollegabile a una situazione di conflitto armato o di terrorismo, che la prospettazione del richiedente risulta generica quanto alla deduzione di un grave danno che potrebbe derivare dal rientro forzato nel paese di origine. Infine la Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ritiene la previsione costituzionale di cui all’art. 10 sull’asilo ai soli fini del diritto all’ingresso nel territorio dello Stato per la presentazione di una richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.
3. Ricorre per cassazione A.A. affidandosi a due motivi di ricorso con i quali rileva la mancata valutazione (anche a causa del rifiuto da parte dei giudici di merito di ammettere la propria istanza di audizione) delle proprie deduzioni e specificamente quelle relative alla condanna penale alla pena di morte riportata in Guinea nel 2007. Contesta inoltre le affermazioni della Corte di appello circa la normalizzazione delle condizioni esistenti in Guinea per ritenere adeguatamente tutelati i diritti fondamentali e ripristinato uno stato di diritto.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
4. Il ricorso non è stato notificato alla controparte e deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2016