Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17394 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 6618/06 R.G. proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale Paridi,

n. 43, presso l’Avvocato D’Ayala Valva Francesco, che lo rappresenta

e difende per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, n, 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che la rappresenta e difende secondo la legge;

– resistente –

avverso la sentenza n. 166/20/05 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 18.10.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 23 giugno 2010 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per il ricorrente, l’Avvocato Francesco D’Ayala Valva;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ceniccola Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il signor D.M.A. ricorre, con unico articolato motivo illustrato anche da memoria, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello dell’ufficio contro la sentenza n. 119/1/03 della commissione tributaria provinciale di Benevento, riforma, ritenendo correttamente eseguita la notificazione dei presupposti avvisi di accertamento, la pronunzia di accoglimento del ricorso proposto dal nominato contribuente per la dichiarazione di nullità della cartella di pagamento notificata il 27.7.2002, conseguente all’iscrizione a ruolo delle maggiori somme dovute, relativamente alle annualità d’imposta 1995 e 1996, per IRPEF, altri tributi diretti ed accessori.

1.2.-. L’intimata agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

2.- Questione pregiudiziale 2.1.- Il controricorso dell’agenzia delle entrate (e del ministero dell’economia e delle finanze) è inammissibile, perchè notificato il 27.4.2006 (consegnato all’ufficiale giudiziario il precedente giorno 26), oltre il termine complessivamente risultante dal combinato disposto degli artt. 369 e 370 c.p.c., essendo stato notificato il ricorso in data 23/24.2.2006.

3.- Motivi del ricorso.

3.1.- Il ricorrente censura la citata sentenza della commissione regionale, e ne chiede l’annullamento, per violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c.; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60; oltre che per omessa pronuncia, sostenendo che il giudicante a qua avrebbe errato nel ritenere corretta la notifica dell’avviso di accertamento (e quindi valida la cartella di pagamento in questione), nonostante che tale notifica a mezzo posta fosse stata eseguita in luogo diverso da quello legale (casa d’abitazione, ufficio o altro luogo in cui il soggetto notificando esercita l’industria o il commercio) e che l’agente postale avesse consegnato il plico a persona “incaricata”, non avente in realtà alcun rapporto con esso contribuente; omettendo peraltro di pronunciare circa l’eccepita inidoneità della persona che ricevette la consegna dell’atto, non essendo necessaria all’uopo la proposizione di querela di falso.

4.- Decisione.

4.1.- Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni di seguito espresse. Nulla devesi disporre in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo l’amministrazione intimata svolto valide difese scritte (v. par. 2.1) e non avendo partecipato alla discussione orale della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.1.- Diversamente da quanto afferma il ricorrente, la notifica dell’avviso di accertamento fu correttamente tentata, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), nel luogo indicato dal medesimo contribuente quale suo domicilio fiscale.

Risulta infatti non specificamente smentito dal ricorrente (cfr.

Cass. n. 1540/2007) quanto si legge nella narrativa della sentenza impugnata: che cioè l’agenzia delle entrate aveva precisato essere “(OMISSIS), domicilio fiscale del contribuente”, da lui indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002; a prescindere dal fatto che allo stesso indirizzo potesse essere ubicato anche altro studio professionale (di un fratello de contribuente).

5.2.- E’ altresì esatta l’affermazione del giudicante a qua che “La consegna dell’atto a mani di tale G.I., qualificata dal messo notificatore come persona incaricata non può essere contestata dal contribuente in quanto l’operato di tale funzionario, essendo un pubblico ufficiale, fa fede fino a querela di falso”.

In realtà, ai sensi dell’art. 2700 c.c., i fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto e le dichiarazioni di terzi che dice di aver ricevuto sono elementi di giudizio assistiti da fede privilegiata. Nella specie, dunque, la consegna dell’atto a mani di G.I. ed il fatto che costei dichiarò di essere “incaricata” per la ricezione, sono incontestabili, non essendo stata impugnata la relata, in merito, con querela di falso.

5.3.- La residua questione, da cui dipende la soluzione della controversia – questione non affrontata e non decisa dalla commissione regionale, benchè facesse parte del devolutum, siccome insita nel dibattito sulla corretta applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 -, consiste nello stabilire se la notifica dell’atto impositivo nel domicilio fiscale del contribuente possa ritenersi validamente eseguita mediante consegna del plico a persona ivi reperita, dichiaratasi “incaricata” (s’intende, dalla persona fisica destinataria della notifica).

A tale questione, nella specificità del caso concreto, si deve dare risposta positiva.

5.3.1.- Il citato art. 60, in materia di notificazione di atti tributari al contribuente, rinvia, salve le modifiche specificamente elencate, alle norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c.. Fra queste, le norme applicabili al caso di specie sono quelle contenute nei commi secondo e terzo dell’art. 139 c.p.c. per cui, se il destinatario non viene trovato nei luoghi in cui può essere legittimamente ricercato (in materia tributaria, fra questi luoghi è compreso il domicilio fiscale: v. sopra, par. 5.1), la consegna può essere fatta dall’ufficiale giudiziario “a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda”, o, in mancanza, al portiere e, in subordine, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Quando, come nel caso, la notifica è eseguita per posta, l’agente postale, in analoghe circostanze, consegna il piego destinato al contribuente “a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario”; in mancanza di queste persone, l’atto da notificare è consegnato “al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario” (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 2 e 3).

5.3.2.- Fermo restando che, nel caso concreto, l’atto di cui si discute fu notificato nel domicilio fiscale della persona cui era diretto, il fatto che esso fu consegnato dall’agente postale a persona dichiaratasi “incaricata” di ciò dal destinatario, ossia agente come “addetta… al servizio del destinatario”, è sufficiente ad attestare la validità della notifica, come peraltro è stato già ritenuto, in analoghe circostanze, con giurisprudenza (Cass. n. 2675/1996) che il collegio condivide.

6.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – tributaria, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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