Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17394 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 19/08/2011), n.17394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

OFFICINA DELLA MEMORIA S.C.A.R.L, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENTIVEGNA DOMENICO

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.P.;

– intimato –

sul ricorso 5566-2007 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAVE 52,

presso lo studio dell’avvocato CARCIONE RENATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROCCHE’ VINCENZO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

OFFICINA DELLA MEMORIA S.C.A.R.L, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENTIVEGNA DOMENICO

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1047/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/10/2006 r.g.n. 562/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato SPALLINA BARTOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3182/04 del 12 febbraio 2005 – dichiara illegittimo il licenziamento intimato dalla società Officina della memoria coop. a r.l. (che gestisce l’Accademia di Belle Arti “Abadir”, legalmente riconosciuta) a C.P. (docente di restauro ligneo alle dipendenze della società, con contratto a tempo indeterminato) e conferma per il resto l’indicata sentenza del Tribunale, in particolare sul punto della tutela reale del rapporto, con le conseguenze di legge.

La Corte d’appello di Palermo, in primo luogo, accoglie il primo motivo di appello della società precisando che il chiarimento dato dalla stessa in merito al mancato possesso, da parte del C., dei requisiti “per insegnare in un’accademia”, deve considerarsi sufficiente a rendere edotto il C. dei motivi del licenziamento e a consentirgli di contestare adeguatamente le ragioni del recesso.

Tanto più che, la stessa lettera di chiarimento lascia intendere che il C. in precedenza è stato interpellato al riguardo dalla datrice di lavoro successivamente la stessa ha precisato che i titoli cui intendeva riferirsi erano il possesso del diploma di laurea o del diploma conseguito presso una scuola statale di restauro.

Conseguentemente, la Corte d’appello, dopo aver riformato la sentenza di primo grado sul punto in cui ha ritenuto inefficace il licenziamento per mancata comunicazione dei motivi, affronta la questione relativa al possesso da parte del C. del titolo richiesto per l’insegnamento, che risolve in senso favorevole al professore.

Al riguardo, la Corte precisa che “dalle informazioni assunte” presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione generale alla formazione artistica, musicale e coreutica ha potuto appurare che il reclutamento dei docenti delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale avviene soltanto previa valutazione dei titoli artistico – professionali da parte di una Commissione tecnica, senza che sia richiesto alcuno specifico titolo di studio, salvo che per l’insegnamento di storia dell’arte (per il quale è necessario il possesso della laurea in lettere).

Pertanto, il possesso, da parte del C., del diploma di scuola media superiore (liceo scientifico) unitamente con un adeguato curriculum artistico – professionale devono considerarsi sufficienti per lo svolgimento dell’attività didattica de qua, sicchè il licenziamento intimatogli deve essere dichiarato illegittimo.

D’altra parte, deve essere confermata la decisione di primo grado in merito all’applicazione della tutela reale, visto che il numero dei lavoratori occupati va accertato con riguardo al criterio della “normale occupazione” riferito al periodo antecedente la data del recesso, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

2 – Il ricorso della società Officina della memoria coop. a r.l.

domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste con controricorso C.P..

Quest’ultimo propone, a sua volta, ricorso incidentale per cinque motivi, cui resiste con controricorso la società.

La ricorrente principale, in sintesi, chiede la cassazione della sentenza impugnata e la pronuncia di rigetto nel merito di tutte le domande proposte dal C. (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2) e la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso incidentale.

Il ricorrente incidentale chiede, invece, la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riformato la sentenza di primo grado, ove quest’ultima aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

1- Ricorso principale – Primo e secondo motivo.

1-a – Sintesi delle censure.

2 – Con il primo motivo del ricorso principale, illustrato da quesito di diritto, si denuncia violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e insufficiente e, comunque, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio.

Si contesta, principalmente, che la Corte d’appello abbia posto a fondamento della decisione relativa all’affermato possesso da parte del C. dei titoli necessari per lo svolgimento dell’attività didattica in oggetto le informazioni assunte presso il MIUR, senza verificarne la conformità alle norme giuridiche applicabili nella specie (prendendo a riferimento quelle indicate nell’atto d’appello o altre a suo giudizio pertinenti).

3.- Con il secondo motivo, illustrato da quesito di diritto, si denuncia: a) violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 e degli artt. 2119, 1343, 1418 cod. civ. in relazione al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 264, comma 4, art. 355, comma 1, lett. c), e alla L. 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, commi 1 e 5;

b) violazione e falsa applicazione del predetto D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 191 e 197.

Si sottolinea che l’Accademia delle Belle Arti “Abadir”, gestita dalla ricorrente, è un istituto di istruzione secondaria legalmente riconosciuto il cui personale direttivo e insegnante deve essere in possesso degli stessi titoli prescritti per le corrispondenti funzioni nelle scuole statali (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 355, lett. c).

Per l’insegnamento nelle Accademie di Belle Arti il combinato disposto dello stesso D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 264, comma 4, e dell’art. 402 richiede, normalmente, il possesso della laurea, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.

Con la L. n. 508 del 1999, di riforma delle Accademie di Belle Arti, si è precisato che si può accedere al relativo insegnamento solo con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore oltre a specifici diplomi accademici equipollenti ai titoli di studio universitari (art. 5).

Tale disciplina è stata ulteriormente rafforzata con il D.L. 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 268 che ha equiparato i diplomi rilasciati dalle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute alle lauree.

Da questo complessivo quadro normativo si evince che in nessun modo la Corte palermitana avrebbe potuto arrivare alla conclusione che non sia previsto alcun titolo di studio per l’insegnamento di cui si discute.

Ciò avrebbe dovuto essere considerato sufficiente per affermare la legittimità del recesso, data la mancanza di un requisito prescritto dalla legge per la valida costituzione del rapporto, mancanza che la Corte d’appello avrebbe potuto facilmente accertare in modo evidente se non fosse incorsa nell’errore di ritenere che il C. sia in possesso del diploma di scuola media superiore, quando invece è pacifico, anche per quanto indicato dall’interessato in seguito ai disposti accertamenti ispettivi, che egli è in possesso del solo diploma di terzo liceo scientifico e quindi non possiede neppure il diploma di istruzione secondaria superiore (cosa che, del resto, l’interessato non ha mai asserito di avere del corso del giudizio).

1-b – Esame del profilo di censura riguardante il riferimento contenuto in sentenza alte informazioni assunte presso il MIUR. 4. – I motivi – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – non sono fondati, per le ragioni di seguito indicate.

5. – In primo luogo, va ricordato che il principio tura novit curia, di cui all’invocato art. 113 cod. proc. civ., in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, riconosce al giudice la possibilità di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli, in ipotesi, erroneamente richiamati dalle parti, purchè nel rispetto del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. (vedi per tutte:

Cass. 13 dicembre 2010, n. 25140).

Il suddetto principio impone, poi, al giudice di effettuare la suddetta ricerca della normativa da applicare nell’ambito delle fonti del diritto oggettivo (vedi per tutte: Cass. 5 luglio 1999, n. 6933;

Cass. 21 novembre 2000, n. 15014), ma non di esplicitare in sentenza le modalità seguite per la ricerca stessa.

A tale ultimo riguardo, in base ad un condiviso e consolidato orientamento di questa Corte, si è anzi stabilito che l’indicazione in sentenza, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., delle disposizioni di legge applicate, non è prescritta a pena di nullità e, pertanto, non sono ravvisabili nè il vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè il vizio di violazione di legge ai sensi del n. 3 della stessa norma, qualora nella sentenza impugnata non sia stato operato l’espresso richiamo alla specifica disciplina legale posta a fondamento della statuizione, atteso che, in base alla ratio degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 c.p.c., comma 1, n. 4, è essenziale soltanto che dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione adottata (Cass. 24 novembre 2008, n. 27890; Cass. 16 marzo 1981, n. 1437; Cass. 20 gennaio 1975, n. 231).

Nella specie, ancorchè nella sentenza si faccia espressamente riferimento esclusivamente ad “informazioni assunte” dalla Corte d’appello presso il MIUR, va tuttavia osservato che dalla mancata menzione di richiami a fonti normative (come si è detto non obbligatoti) non è dato desumere che dette fonti non siano state esaminate, tanto più che il risultato cui la Corte palermitana perviene è del tutto conforme a quello desumibile dall’esame della disciplina normativa, la quale peraltro nel settore scolastico è particolarmente complessa, sì da rendere verosimile che la suddetta assunzione di informazioni possa essere stata effettuata proprio per avere dei riscontri rispetto alla più adeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

1-c – Disciplina prevista per i docenti delle accademie di belle arti (e assimilate).

6.- Va, comunque, osservato, che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente principale, come più volte affermato anche dalla Corte costituzionale (vedi, per tutte: sentenze n. 136 e n. 340 del 2004), la normativa del settore si caratterizza per discipline distinte, rispettivamente previste per i docenti delle scuole superiori, da un lato, e per quelli delle accademie di belle arti (e assimilate) e dei conservatori di musica dall’altro lato, sicchè si tratta di due categorie di docenti il cui trattamento non è paragonabile, date le profonde diversità esistenti, in generale, tra le due realtà scolastiche cui rispettivamente fanno riferimento che si riflettono sugli stati giuridici dei rispettivi docenti di ruolo e precari.

Del resto, già nel D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) si trova conferma di tale distinzione, visto che le disposizioni fondamentali per il personale docente della scuola superiore e quelle per i docenti delle accademie e dei conservatori sono contenute in due parti differenti del suddetto decreto, rispettivamente, le prime, nella parte 3^ -titolo 1^, artt. 395-541 e, le seconde, nella parte 2^ – titolo 6^, artt. 206-275.

Proprio a causa di tale diversità di regime la L. 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nell’apportare modifiche al suddetto decreto legislativo ha fissato differenti requisiti d’inserimento valevoli per l’una e l’altra categoria di insegnanti, come vedremo.

Una delle più significative peculiarità derivanti dalla suddetta distinzione è rappresentata dalla definizione come “istituti superiori di istruzione artistica” delle accademie di belle arti (e assimilate) e dei conservatori di musica, già presente nel D.Lgs. n. 297 del 1994.

Tale peculiarità – e la differenziazione di disciplina che ne deriva – vengono accentuate con l’emanazione della L. 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508) nonchè del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2), per effetto dei quali alle suddette accademie e ai conservatori viene attribuito un particolare assetto normativo – che trova corrispondenza anche nella disciplina di livello secondario – che li distingue da tutti gli altri istituti e scuole di istruzione secondaria.

La L. n. 508 del 1999 ha, fra l’altro, inserito gli organismi indicati nel proprio titolo tra le istituzioni di alta cultura – cui l’art. 33 Cost., u.c., riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi – venendo essi a costituire “il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale” (Corte cost., sentenza n. 136 del 2004 cit.).

La stessa legge ha, inoltre, previsto un particolare sistema di reclutamento per gli insegnanti delle suddette istituzioni, del tutto diverso rispetto a quello degli altri docenti, confermando un indirizzo già presente nella precedente disciplina, la quale peraltro, per i docenti di materie artistico-professionali o di arte applicata prevedeva il reclutamento sulla base di titoli artistico- culturali e professionali adeguati al tipo di insegnamento da impartire, al posto dei titoli di studio, anche in riferimento alle scuole secondarie (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 402) e per i licei artistici e gli istituti d’arte (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 412).

Infatti, poichè di regola all’insegnamento delle istituzioni in oggetto si accede con il solo possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, le relative procedure concorsuali sono particolari e più rigorose rispetto a quelle dirette al reclutamento del personale docente delle altre scuole, come si può desumere dal rapporto tra quanto previsto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 270 per il personale delle accademie e dei conservatori e quanto previsto dal medesimo D.Lgs., artt. 399 e 400 per gli altri docenti.

In particolare, va tenuto presente al riguardo che lo stesso D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 402 nello stabilire i requisiti generali di ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole, eccettua espressamente dalla regola del possesso della laurea (e della abilitazione) “gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione superiore” (art. 402, comma 1, lett. c) e stabilisce, poi, che “per le classi di concorso per le quali è prevista l’ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio” (art. 402, comma 2).

E’, inoltre, significativo rilevare – a rimarcare le differenze tra i due tipi di istituzioni scolastiche – che il D.L. 25 settembre 2002, n. 212, art. 6 (Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni (meglio specificati nel successivo D.P.R n. 212 del 2005 cit.) alle lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei).

Come sì è detto, la L. n. 124 del 1999 ha, fra l’altro, modificato il sistema dell’accesso ai ruoli del personale docente, previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, nonchè il sistema delle supplenze.

Il D.L. 3 luglio 2001, n. 255, art. 1 convertito dalla L. 20 agosto 2001, n. 333, ha poi dettato, in relazione alla suddetta legge, alcune norme di interpretazione autentica.

L’unico tratto comune, nel reclutamento delle due categorie di docenti, è costituito dal fatto che la L. n. 124 del 1999, art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, lett. a), sostituendo rispettivamente il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399 e art. 270, comma 1, hanno delineato un sistema nel quale i posti assegnabili sono attribuiti, per il 50 per cento, come già precedentemente previsto, in base a concorso per titoli ed esami, e per il restante 50 per cento non più in base al concorso per soli tìtoli, ma in base a graduatorie permanenti, salva restando una diversa disciplina per quanto riguarda i criteri di integrazione di tali graduatorie permanenti.

In questa situazione, ben si comprende come il D. P.R.. n. 212 del 2005, art. 11, comma 3, cit. secondo cui – nelle accademie (e nelle altre istituzioni ivi previste) non statali – “per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali”, non possa non essere interpretato nel senso che le “istituzioni statali” ivi previste sono le accademie e gli istituti assimilati e non le altre istituzioni scolastiche.

7- Dalle suesposte considerazioni si desume agevolmente che la Corte palermitana, nello stabilire che il possesso, da parte del C., del diploma di scuola media superiore (liceo scientifico) unitamente con un adeguato curriculum artistico-professionale devono considerarsi sufficienti per lo svolgimento dell’attività didattica de qua, ha correttamente applicato la normativa del settore, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente.

1-d – Il titolo di studio posseduto dal ricorrente.

8 – Va altresì sottolineato che la ricorrente sostiene – senza, peraltro, allegare alcuna documentazione al riguardo e, quindi, in contrasto con il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione – che la Corte d’appello è giunta ad affermare la legittimità del recesso perchè è incorsa nell’errore, facilmente evitabile, di ritenere che il C. sia in possesso del diploma di scuola media superiore, quando invece è pacifico, anche per quanto indicato dall’interessato in seguito ai disposti accertamenti ispettivi, che egli è in possesso del solo diploma di terzo liceo scientifico e quindi non possiede neppure il diploma di istruzione secondaria superiore (cosa che, del resto, l’interessato non ha mai asserito di avere del corso del giudizio).

Al riguardo va osservato che:

1) l’accertamento sul possesso del diploma è un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità e del quale, peraltro, nella specie la Corte palermitana da conto in modo logico;

2) la denuncia di un travisamento di fatto, quando non attiene alla motivazione della sentenza impugnata, ma all’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, importando un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (Cass. 10 marzo 2006, n. 5251);

3) i suddetti principi non escludono che la Corte di cassazione, nell’esaminare il ricorso, il controricorso e/o il ricorso incidentale (e gli altri atti di parte ad essi collegati), debba, in primo luogo, verificare la veridicità delle allegazioni in essi contenute, quando ciò sia possibile perchè esse riguardino situazioni accertabili attraverso fonti di conoscenza di carattere ufficiale (Cass. 29 dicembre 2009, n. 27630).

4) ciò, infatti, oltre ad essere conforme al principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., rileva anche ai fini del controllo della conformità del comportamento delle parti e dei difensori in primo luogo al generale dovere di lealtà e probità (di cui all’art. 88 cod. proc. civ.), la cui violazione può avere anche riflessi sul regime delle spese processuali (vedi, per tutte: Cass. SU 29 marzo 2011, n. 7097).

Nella specie attraverso l’accesso al sito internet del Comune di Palermo si rileva facilmente che, da molti anni, esiste nella città il “3^ Liceo Scientifico Statale”, con sede in via (OMISSIS) (così come originariamente esistevano il 1^ Liceo, il 2^ Liceo e il 4^ Liceo, che poi, tempo, hanno a volte cambiato denominazione).

2 – Terzo motivo del ricorso principale.

9- Con il terzo motivo, illustrato da quesito di diritto, si denuncia: a) violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 18 e 35 come modificata dalla L. 11 maggio 1990, n. 108; b) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si rileva che la Corte d’appello, benchè sollecitata ad individuare quale fosse la “normale occupazione” della struttura scolastica in questione, si è limitata al mero dato numerico dei dipendenti rilevato in un solo trimestre e quindi insufficiente a costituire una valida media occupazionale.

Di qui la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e l’erroneo riconoscimento della tutela reale al rapporto di lavoro in oggetto.

10- Anche il presente motivo non è fondato.

Corrisponde, infatti, ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, che:

a) ai fini della operatività della tutela reale contro i licenziamenti individuali illegittimi, il computo dei dipendenti va accertato sulla base del criterio della normale occupazione, il quale implica il riferimento all’organigramma produttivo oppure, in mancanza, alle unità lavorative necessarie secondo la normale produttività dell’impresa, valutati con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo (Cass. 4 settembre 2003, n. 12909) ed eventualmente comprensivi, secondo i criteri stabiliti dalla rispettiva disciplina, dei lavoratori con contratto a termine o part-time verticale, nell’ipotesi in cui la variabilità del livello occupazionale sia strutturalmente connessa al carattere dell’attività produttiva (Cass. 14 dicembre 2010, n. 25249);

b) in particolare, ai fini della sussistenza del requisito numerico, rilevante ai sensi degli artt. 18 e 35 St. lav. per l’applicabilità della tutela reale, il giudice deve accertare – con indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – la normale produttività dell’impresa (o della singola sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) facendo riferimento agli elementi significativi al riguardo, quale ad esempio, la consistenza numerica del personale in un periodo di tempo anteriore al licenziamento, che deve essere congnio per durata e in relazione alla attività e alla natura dell’impresa (Cass. 8 maggio 2001, n. 6421);

c) la riduzione del numero dei dipendenti in prossimità del licenziamento vale, peraltro, ad escludere la ricorrenza del suddetto presupposto, quando essa risulti frutto non di condotte elusive del datore di lavoro ma di oggettive condizioni di mercato o di comprovate esigenze economiche dell’impresa tali da far ragionevolmente ritenere una ormai stabile contrazione dell’attività produttiva e, conseguentemente, una definitiva riduzione della manodopera al di sotto del numero di quindici dipendenti (Cass. 8 maggio 2001, n. 6421; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1465; Cass. 12 novembre 1999, n. 12592).

La Corte palermitana si è attenuta a tali principi, sicchè non solo ha adeguatamente applicato le disposizioni richiamate dalla ricorrente nella intitolazione del presente motivo, ma ne ha anche dato conto con congrua motivazione, precisando di avere accertato – tenendo conto dell’attività e della natura della società datrice di lavoro – che il numero dei lavoratori da conteggiare, in applicazione dei principi stessi, è risultato pari a sedici, cui è stato aggiunto un lavoratore ( S.S.) licenziato poco prima del licenziamento del C. e riassunto a tempo parziale.

In questa situazione, devono considerarsi insussistenti sia la prospettata violazione di legge, sia il preteso vizio di motivazione, la cui denuncia si risolve, peraltro, in una inammissibile richiesta di riesame nel merito della decisione qui impugnata.

3 – Sintesi dei motivi dei ricorso incidentale.

11 – Con il primo motivo del ricorso incidentale, illustrato da quesito di diritto, si denuncia -in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, comma 2.

Si contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’espressione “mancanza dei requisiti per l’insegnamento nelle accademie” è, nella specie, da considerare sufficiente per esplicitare i motivi del licenziamento.

12 – Con il secondo motivo, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n 604, art. 2, commi 1 e 2.

Si contesta che, ai fini indicati nel precedente motivo, la Corte d’appello abbia fatto generico richiamo alle dichiarazione rese dal C. a proposito dei titoli di studio posseduti, senza specificarne il contenuto e l’epoca.

13.- Con il terzo motivo, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, commi 1 e 2.

Si contesta che, ai fini indicati nei precedenti motivi, la Corte d’appello abbia fatto generico richiamo a successive precisazioni fornite dalla datrice di lavoro in merito ai titoli di cui il ricorrente era sprovvisto, senza specificarne il contenuto e l’epoca, tanto più che le uniche precisazioni del suddetto tipo sono state fornite nel corso del giudizio e quindi sono irrilevanti, stante la regola dell1 immodificabilità delle ragioni del licenziamento oggetto di comunicazione.

14- Con il quarto motivo, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. Si rileva che, sempre per i medesimi fini, la Corte palermitana abbia fatto riferimento alla nota di trasmissione dei motivi del recesso forzandone il dato letterale, ove ha ritenuto equivalente il termine “requisito” (usato dalla datrice di lavoro e asseritamente generico) all’espressione “titolo idoneo”.

15.- Con il quinto motivo si denuncia – in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, -omessa e insufficiente motivazione.

Si contesta che la Corte d’appello non fornito alcuna spiegazione della forzatura del testo della nota, censurata con il quarto motivo.

4- Esame intesi dei motivi del ricorso incidentale.

16- I cinque motivi del ricorso incidentale – da trattare congiuntamente, in quanto intimamente connessi – non sono fondati, nella misura in cui sono ammissibili.

17- Come questa Corte ha più volte affermato e va qui ribadito, “il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – rispettivamente imposto dall’art. 369 c.p.c., n. 4, e dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione del primo dei suddetti oneri rende il ricorso improcedibile, la violazione del secondo lo rende inammissibile (Cass. 4 settembre 2008, n. 22303; Cass. 3 luglio 2009, n. 15628; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2966).

Nel caso di specie il C. – pur facendo riferimento al tenore letterale di alcuni documenti (lettera di licenziamento e successiva nota di trasmissione dei motivi del recesso) e contestandone l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello – non si attiene al suindicato principio perchè non indica la sede in cui (nel fascicolo) sono rinvenibili i suddetti documenti nè li produce e neanche ne indica con esattezza, nel ricorso, il contenuto completo.

Ciò non rende possibile – per questa parte – il richiesto controllo di legittimità in relazione ai vizi denunciati.

18- Per la restante parte le censure proposte nel ricorso incidentale non sono fondate.

Benchè formalmente la maggior parte delle censure sia prospettata come denunce di violazioni di legge, in realtà – com’è agevole desumere anche dal riferimento alla asseritamente scorretta lettura dei documenti di cui si è detto sopra – tutte le censure si risolvono, nella sostanza, nella prospettazione, come vizi di motivazione, di errate valutazioni, da parte del Giudice del merito, del materiale probatorio, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Invece, per costante e condiviso indirizzo di questa Corte, le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (vedi, fra le tante: Cass. 3 gennaio 2011, n. 37, Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214).

Nella specie, le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice d’appello, al fine di escludere la genericità della contestazione degli addebiti, sono congruamente motivate e l’iter logico-giuridico che sorregge la decisione sul punto è ben individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

Tanto basta per rigettare le censure de quibus.

5- Conclusioni.

19- In sintesi i ricorsi riuniti vanno entrambi rigettati.

In considerazione anche del complessivo comportamento processuale tenuto (di cui si è detto sopra al punto 8), le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vanno poste a totale carico della società ricorrente principale.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna la società cooperativa a rl. Officina della memoria al pagamento, in favore di C.P., delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2000,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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