Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17394 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. II, 13/07/2017, (ud. 23/03/2017, dep.13/07/2017), n. 17394
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18609-2012 proposto da:
B.C. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PRENESTINA 246, presso lo studio dell’avvocato CARMELA LAURENZANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO SOMMARIO;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.p.a.(c.f. (OMISSIS)) già EQUITALIA E.TR. S.p.A. in
persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro
tempore Dott. M.B. e per esso l’Avv. Fabio Rovito,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA, 42, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARIA CARMELA PUPO;
– controricorrente –
nonchè contro
COMUNE DI FRASCINETO in persona del Sindaco pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 42/2012 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, emessa
il 26/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/03/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.C. impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva a sua volta rigettato l’appello a sentenza del GP avverso cartella di pagamento.
La ricorrente denuncia 1) l’inesistenza della legittimazione di Equitalia; 2) l’illegittimità della notifica della cartella attraverso il servizio postale; 3) la violazione dell’art. 115 c.p.c., vizio di motivazione e nullità della sentenza per omesso esame del certificato storico di residenza perchè se il Giudice del Tribunale di Castrovillari avesse solo letto il documento da cui risultava che essa, già residente in (OMISSIS), è stata cancellata in data 4.7.2007 per emigrazione nel comune di Rossano, ne sarebbe derivato che alla data dell’accertamento delle contravvenzioni – 29.5.2006 e 7.6.2006, risiedeva in Villapiana e non in Rossano.
Premesso che la controricorrente Equitalia eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dei motivi, il Collegio rileva che le censure possono sostanzialmente compendiarsi in quelle sopra sintetizzate ma, così come proposte, sono infondate.
La prima è solo affermata senza ulteriori argomentazioni.
La seconda è infondata perchè è legittimo l’utilizzo del servizio postale da parte del concessionario (S.U. 28.9.2016 n. 19071).
La terza sembra prospettare un travisamento ed un errore di fatto suscettibile di impugnazione revocatoria, dunque inammissibile, rispetto ad una sentenza che statuisce che la documentazione in atti è irrilevante riferendosi ad epoca successiva alle date di accertamento; in ogni caso la censura è inidonea a superare l’affermazione della sentenza sopra riportata in quanto nel 2006 la ricorrente risultava risiedere a Villapiana, essendo stata cancellata nel 2007, e, comunque, la proposta opposizione ha efficacia sanante.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 600 di cui 100 per spese vive, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017