Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17393 del 20/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17393
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35599-2018 proposto da:
U.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO BARONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3279/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 30/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
U.K., nigeriano, ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del medesimo contro il provvedimento col quale il tribunale della stessa città gli aveva negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con quattro motivi il ricorrente denunzia: (i) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, per avere la corte d’appello, da un lato, contravvenuto al principio che vieta al giudice di formare il proprio convincimento esclusivamente in base alla ritenuta non credibilità soggettiva del richiedente e, dall’altro, per non aver attivato i poteri istruttori d’ufficio; (ii) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, per avere il giudice a quo errato nel non ritenere esistenti i presupposti dello status di rifugiato (iii) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere il medesimo giudice errato nel ritenere insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria; (iv) la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del t.u. imm., per avere la corte d’appello ancora errato nel ritenere insussistenti i presupposti della protezione umanitaria;
il ricorso è inammissibile;
dalla sentenza risulta che a sostegno della domanda di protezione, nelle distinte forme, il richiedente aveva dedotto di esser fuggito dalla Nigeria perchè minacciato dalla setta degli Ogboni, alla quale era appartenuto il padre e alla quale egli non aveva inteso, invece, aderire;
la domanda era stata rigettata dal tribunale in base al rilievo di non affidabilità di tale assunto, visto che la setta degli Ogboni non era dedita al reclutamento forzoso; la corte d’appello ha respinto l’impugnazione rilevando che non erano state superate le penetranti osservazioni del tribunale circa la sostanziale non pericolosità della setta surrichiamata, e che d’altronde il racconto dell’appellante era alfine del tutto generico e privo di conseguente possibilità di riscontro, a fronte di quanto ritenuto dal tribunale in conformità alle fonti internazionali espressamente richiamate;
ciò stante, nessuno dei sopracitati motivi di ricorso è idoneo a scalfire il rilievo della corte territoriale a proposito della genericità del racconto (id est, dell’allegazione) a base della domanda di protezione;
nè risultano riportati i tratti salienti delle distinte allegazioni (in primo grado e in appello) onde potersi inferire la pertinenza delle doglianze ai fatti di causa; invero tutte le doglianze si palesano formulate in modo generico e indistinto, con meri riferimenti a principi di diritto e a orientamenti giurisprudenziali, senza specifica attinenza al caso concreto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020