Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17393 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 18/08/2011), n.17393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avv. Castigli Gian Lorenzo in virtù di procura speciale

a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, v.

Caroncini, n. 6, presso lo studio dell’Avv. Massimo Pentimalli;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Ricciarini Roberta e Stefano Pasquini in virtù

di procura speciale in calce al controricorso ed elettivamente

domiciliato in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo

studio del dr. Gian Marco Grez;

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Arezzo – nel

proc. n. 1057/2010 R.G. – depositata il 28 maggio 2010 (e non

notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 14 aprile 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Il sig. N.G., con ricorso depositato il 16 marzo 2010 presso la cancelleria del Giudice di pace di Arezzo, proponeva, ex art. 204 bis C.d.S., opposizione avverso il verbale di accertamento elevato a suo carico dalla Polizia municipale di Arezzo il (OMISSIS) e notificato il 5 marzo 2010, oltre che con riguardo al connesso provvedimento di decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Il giudice di pace adito, con provvedimento reso “inaudita altera parte” il 25 maggio 2010 e depositato il 28 maggio successivo, dichiarava il ricorso inammissibile e ordinava la cancellazione della causa dal ruolo, sul presupposto che era intervenuta acquiescenza avverso l’impugnato verbale per sopravvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione e che il provvedimento di decurtazione dei punti non poteva considerarsi propriamente opponibile in sede giurisdizionale.

Nei confronti del predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 16 agosto 2010 e depositato il 30 agosto successivo) il C.G., basato su tre motivi.

Con il primo motivo ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione o falsa applicazione della L n. 689 del 1981, art. 23 determinante la nullità dell’ordinanza impugnata (e del procedimento) in quanto con la stessa era stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione per avvenuta acquiescenza alla sanzione e per improponibilità dell’opposizione medesima avverso il provvedimento di mera decurtazione dei punti della patente di guida, senza che fosse stata fissata l’udienza di comparizione e dovendo essere decisa la causa con sentenza in relazione alle ragioni indicate nella stessa ordinanza.

Con il secondo motivo è stata denunciata – avuto riguardo sempre all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis determinante la nullità dell’ordinanza impugnata e del procedimento, considerandosi che, nella fattispecie, si sarebbe dovuto ritenere erroneamente applicato il principio dell’acquiescenza in difetto di coincidenza tra il soggetto autore della violazione e il soggetto proprietario del mezzo, coobbligato in solido al pagamento della sanzione.

Con il terzo motivo ha censurato l’ordinanza impugnata – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 202 e per nullità dell’ordinanza impugnata e del procedimento nella parte in cui l’ordinanza aveva ritenuto inammissibile l’opposizione avente ad oggetto il provvedimento di decurtazione dei punti.

In questa fase si è costituito con controricorso l’intimato Comune di Arezzo.

Ritiene il relatore che il ricorso possa ritenersi manifestamente fondato con riguardo al primo motivo dedotto con conseguente assorbimento degli altri due.

In linea pregiudiziale si osserva che il ricorso si profila ammissibile perchè riferito ad un’ordinanza che appare emessa “inaudita altera parte” seguendo il paradigma procedimentale previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, la quale, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, è rimasta ricorribile per cassazione. Avendo, quindi, il giudice di pace posto implicito riferimento a tale norma, in relazione alle modalità con cui ha ritenuto, in concreto, di svolgere e definire il procedimento, ne consegue che, proprio in virtù della scelta operata dallo stesso giudice e del tipo di provvedimento adottato, il ricorso deve considerarsi ammissibile, derivando il regime impugnatorio del provvedimento dall’applicabilità del principio dell’apparenza di tali elementi desumibili, appunto, dal procedimento e dal provvedimento adottati (v. Cass., SS.UU., n. 390 del 2011, e Cass., SS.UU., n. 7190 del 2011).

Ciò posto, il primo motivo è, all’evidenza, fondato poichè l’ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice di pace senza aver preventivamente stabilito il contraddittorio tra le parti risulta adottata al di fuori delle condizioni che avrebbero potuto legittimarla in relazione al disposto della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, poichè tale tipo di provvedimento può essere legittimamente emanato solo con riguardo al caso della ritenuta tardività della proposta opposizione. Nella specie, invece, il giudice di pace ha emesso l’ordinanza in questione con riguardo a profili diversi comportanti la supposta inammissibilità dell’opposizione sia con riferimento al suo oggetto che alla sua ravvisata preclusione in dipendenza dell’efficacia riconducibile alla già intervenuta acquiescenza alla sanzione. Così comportandosi, dunque, il giudice di pace è andato di contrario avviso all’orientamento costante di questa Corte (v. Cass. n. 23334 del 2006 e Cass. n. 18137 del 2007) secondo il quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (nella specie per violazione al codice della strada), la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, contempla la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, con ordinanza pronunciata “in limine litis”, senza costituzione del contraddittorio, per il solo caso dell’inosservanza del termine di trenta giorni accordato dalla cit. L., art. 22, comma 1, e, dunque, affida alla sentenza da emettere in esito al giudizio di opposizione ogni altra questione.

Allo stesso modo si è, perciò, statuito che in caso di opposizione, proposta davanti al giudice di pace, al verbale di contestazione di violazione amministrativa prevista dal codice della strada strada (ex art. 204 bis dello stesso c.d.s., il cui comma 2 rimanda, per quanto non diversamente previsto, alla disciplina della L. n. 689 del 1981, art. 23), è necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio mediante la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, a pena di nullità dell’intero procedimento, salva la deroga espressamente prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 23 riguardante l’esclusivo caso della tardiva proposizione dell’opposizione, cui segue la declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione. Conseguentemente, nel caso in questione, sussistono le condizioni per la declaratoria di nullità del procedimento perchè il giudice di pace ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso, non per la tardiva proposizione dello stesso ma per ragioni attinenti alla infondatezza dei motivi di ricorso relativi all’applicazione della sanzione e all’inammissibilità avverso il provvedimento nella parte in cui era stata irrogata la decurtazione dei punti dalla patente di guida nei confronti del conducente del veicolo. L’accoglimento del primo motivo pregiudiziale comporta l’assorbimento degli altri due. Pertanto, nel caso in esame, alla stregua della natura del provvedimento impugnato, si ritiene che siano emergenti le condizioni per pervenire alla dichiarazione di manifesta fondatezza del formulato ricorso nei sensi innanzi precisati”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine e non essendo comparso alcuno all’adunanza camerale);

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto per sua manifesta fondatezza, con la conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio ad Giudice di pace di Arezzo, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente procedimento, al Giudice di pace di Arezzo, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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