Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17393 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25560-2020 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STELLA VIGLIOTTI;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 6643/2018

del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 15/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. DE AUGUSTINIS U. che osserva –

il ricorso è fondato atteso che la sospensione è stata disposta ai

sensi dell’art. 295 c.p.c. non applicabile alla fattispecie, che

avrebbe consentito detta sospensione solo facoltativamente e con

specificazione dei motivi, si conclude pertanto per l’annullamento

dell’ordinanza impugnata.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Foggia ha disposto, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del procedimento avente ad oggetto l’accertamento del diritto di V.F., operaio a tempo determinato nel settore agricolo, a trattenere la somma di Euro 2.183,32, erogata dall’Inps a titolo di indennità di malattia, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell’indebito notificato;

il Tribunale ha stabilito che, pendendo dinanzi alla Corte d’appello di Bari il ricorso dell’Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto del lavoratore all’iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli per l’anno 2016, sussisteva tra le due cause un rapporto di pregiudizialità che giustificava la sospensione del secondo giudizio, avente ad oggetto l’accertamento del diritto del V. a trattenere le somme ricevute dall’Inps a titolo d’indennità di malattia;

la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Foggia è domandata da V.F., il quale ha dedotto l’illegittimità della sospensione per mancata ricorrenza dei presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 295 c.p.c.;

il P.G. si è pronunciato per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente ha denunciato l’insussistenza dei presupposti di legge che legittimano la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ritenendo tutt’al più applicabile al caso in esame la sospensione facoltativa di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2, la quale presuppone l’obbligo del giudice che voglia avvalersene di accertare (e motivare) il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio individuato come pregiudicante e quello asseritamente pregiudicato;

il motivo merita accoglimento;

è infatti ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (per tutte:; Cass. 10027/2019; Cass. n. 17936/2018) a partire dall’arresto di Cass. sez. Un. 19 giugno 2012, n. 10027, il principio secondo cui quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., non dovendo il secondo giudizio essere di necessità sospeso in attesa che si formi nel primo la cosa giudicata (salvo i casi in cui una disposizione specifica imponga la sospensione della causa pregiudicata fino a che sulla causa pregiudicante sia intervenuto il giudicato);

si è altresì precisato che in ogni caso il giudizio pregiudicato potrà essere sospeso dal giudice – ai sensi del richiamato art. 337 c.p.c.- soltanto motivatamente e, dunque, con la esposizione delle ragioni per cui ritenga di non poggiarsi sull’autorità della sentenza già intervenuta sulla questione pregiudicante (Cass. n. 29450/2018; n. 26251/2017; n. 13823/ 2016; n. 17473/2015; n. 6207/2014; n. 25536/2013);

nella fattispecie di causa, nell’insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. (v. pure Cass. 20895/2006; Cass.28716/2011), il giudice del tribunale di Foggia ha omesso del tutto di spiegare le ragioni per le quali ritenga che la sentenza n. 5142/2018 abbia ragionevoli probabilità di essere modificata o riformata dalla corte d’appello (Cass. 1415/2021);

ciò impone l’annullamento del suo provvedimento, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14146/2020);

in definitiva, il ricorso va accolto, l’ordinanza impugnata va cassata, disponendosi la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia in persona di diverso giudice;

spese al definitivo;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Foggia in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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