Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17393 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 13/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.13/07/2017),  n. 17393

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8779-2013 proposto da:

C.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M. ((OMISSIS)), G.M.G.A. (G(OMISSIS)) e

G.C. ((OMISSIS)) nella loro qualità di eredi di

G.R., nonchè M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ROMBO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

ROMAGNOLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO BONARDI;

– controricorrenti –

E contro

G.G., G.E., G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 413/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, con delega dell’Avvocato ROBERTO

BONARDI difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo e

per il rigetto dei restanti motivi del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 1335 del 2008, accolse parzialmente la domanda proposta da Ga.El. e M.V. nei confronti di Ga.Al. e quindi agli eredi C.A. e C.G., di rimborso pro quota delle spese sostenute per lavori condominiali, e per l’effetto condannò i predetti C.A. e G. a pagare Euro 23.572,40, oltre interessi legali con decorrenza 2 dicembre 1999. Il Tribunale accolse inoltre la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, e per l’effetto condannò degli attori a ripristinare le canne fumarie soppresse.

2. Con sentenza depositata il 27 marzo 2012, la Corte d’appello, adita in via principale da C.G., anche in qualità di erede di C.A. e in via incidentale con autonomi atti da M.V. e G.R., nonchè da G.G. ed G.E., quali eredi di Ga.El., nella contumacia di G.M., ha rigettato l’appello principale e accolto l’incidentale.

2.1. Richiamata la CTU disposta nel giudizio di primo grado, la Corte territoriale ha confermato sia l’urgenza dei lavori sia l’adesione di Ga.Al. alla decisione degli altri due condomini di dare inizio ai lavori, ritenendo non necessaria la convocazione dell’assemblea condominiale, tenuto conto delle dimensioni del condominio.

2.2. La Corte d’appello ha richiamato gli accertamenti del CTU in merito alla congruità della spesa sostenuta e alla modestia dei vizi delle opere realizzate, eliminabili con spesa contenuta (Euro 900,00) il cui importo era stato computato in detrazione dal quantum dovuto agli attori ora appellanti incidentali. Era dovuto il rimborso dell’IVA erroneamente non riconosciuta dal giudice di primo grado.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.G., sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso B.M., G.M.G.A. e G.C., in qualità di eredi di G.R., nonchè M.V.. Non hanno svolto difese G.E., G.G. e G.M..

I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato limitatamente al sesto motivo.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1136 e 1138 c.c. e si contesta che, in assenza di una Delib. dell’assemblea condominiale, le dichiarazioni rese da C.A. con la lettera in data 23 aprile 1999 potessero vincolare Ga.Al. al pagamento delle spese relative ai lavori nel fabbricato.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1134 c.c. e si contesta che la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente l’urgenza e indifferibilità dei lavori, pure in mancanza del pericolo di danno imminente a persone o cose, desumendola erroneamente dalle affermazioni del CTU e dall’assenso di tutti i condomini all’esecuzione dei lavori, e si ribadisce che C.A. non era condomino nè in comunione dei beni con la moglie Ga.Al., proprietaria dell’immobile, sicchè il contenuto della missiva del C. in data 24 marzo 1999 non poteva vincolare la Ga..

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 1136 c.c., art. 246 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, e si contesta che, in assenza di deliberazione dell’assemblea condominiale, le dichiarazioni rese dal teste P.L., fossero idonee a dimostrare che Ga.Al. aveva prestato il suo consenso all’esecuzione di tutte le opere, tanto più che il teste aveva fatto riferimento soltanto alle opere riguardanti l’antenna e l’impianto elettrico. La Corte d’appello, inoltre, non aveva considerato che il P., in quanto progettista e direttore dei lavori, aveva interesse concreto ed attuale nella causa, potendo essere chiamato a rispondere dei vizi riscontrati e a contraddire sulla eccezione di carenza di prova sul pagamento delle fatture emesse, ed era pertanto incapace a testimoniare.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1136 c.c. e si contesta la ritenuta adesione implicita di Alba Gastaldi, che non si era opposta all’esecuzione dei lavori.

4.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate.

4.2. Premesso che l’art. 1134 c.c., trova applicazione anche nel cosiddetto condominio minimo, e che pertanto il rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, in assenza di autorizzazione assembleare, presuppone l’urgenza (Cass. 12/10/2011, n. 21015), nel caso in esame la Corte d’appello ha riconosciuto il rimborso spese ai condomini M.V. ed Ga.El. (e poi ai suoi eredi) sulla base di due ragioni: il consenso prestato dalla (terza) condomina Ga.El. e, in ogni caso, l’urgenza dei lavori. La seconda e assorbente ratio, riguardante l’urgenza dei lavori, rende irrilevante il tema del consenso prestato al di fuori dell’assemblea condominiale, che è oggetto del primo motivo di ricorso.

4.2. L’urgenza dei lavori, su cui in definitiva poggia la decisione, è stata individuata dalla Corte d’appello all’esito della ricostruzione della vicenda storica, effettuata anche utilizzando i dati emersi dalla CTU, ed è quindi frutto di apprezzamento in fatto che può essere messo in discussione solo sotto il profilo del controllo di logicità della motivazione (ex plurimis, Cass. 05/08/2016, n. 16526), nel caso di specie non richiesto e, comunque, all’evidenza insussistente. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che il fabbricato necessitava di opere di conservazione e miglioramento; che l’impianto elettrico non a norma rendeva indifferibile il rifacimento; che la presenza dell’impalcatura per il rifacimento degli intonaci “ammalorati” rendeva opportuno anche l’intervento sul tetto (che a sua volta presentava l’assito discontinuo senza isolamento e impermeabilizzazione), secondo un’interpretazione condivisibile della nozione di indifferibilità-urgenza connessa anche alla oggettiva convenienza economica di effettuare tutti i lavori necessari nell’unico contesto temporale, nella prospettiva dell’analisi economica del diritto. In questo contesto, la Corte d’appello ha valorizzato gli ulteriori elementi fattuali, indicativi dell’adesione implicita della condomina Ga.Al. alla decisione di procedere ai lavori, a partire dal contenuto della lettera inviata dal marito C.A. (pag. 16 della sentenza), per finire alla mancata opposizione agli interventi effettuati nel suo appartamento.

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e si contesta l’accoglimento della domanda di rimborso dell’IVA, che era stata proposta soltanto con l’appello incidentale.

5.1. La doglianza è infondata. L’obbligo della corresponsione dell’imposta discende dalla legge fiscale, quale accessorio indefettibile del capitale, salvo questioni legate alla inesigibilità o alla rivalsa. E’ vero, infatti, che l’IVA sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni soggette a tale imposta compete al creditore che agisce in via esecutiva anche nel caso in cui sia carente, sul punto, un’espressa menzione nel titolo (ex plurimis, Cass. 12/03/2013, n. 6111). Nel caso in esame, l’importo avrebbe dovuto essere riconosciuto dal giudice di primo grado, a fronte della fatturazione delle prestazioni rese in favore dei condomini, e la Corte d’appello si è limitata a correggere l’errore in cui era incorso il primo giudice.

6. Con il sesto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1295 c.c. e art. 97 c.p.c. e si contesta la liquidazione delle spese del giudizio di appello in favore degli eredi di Elisabetta Gastaldi, con riferimento sia al valore della causa sulla cui base le spese erano state parametrate, sia per la duplicazione derivante dalla scelta degli eredi di nominare difensori diversi.

6.1. La doglianza, che nella parte illustrativa richiama opportunamente i principi generali in tema di liquidazione delle spese di lite, è fondata sotto entrambi i profili.

6.2. In caso di pluralità di eredi succeduti all’originaria unica parte processuale che non si costituiscano tutti insieme, il valore della causa ragguagliato al disputatum (quanto richiesto nell’atto di introduzione del giudizio o nell’atto di impugnazione, Cass., Sez. U. 11/09/2007, n. 19014) non può essere calcolato per intero per ciascun erede o gruppo di eredi, ma deve essere calcolato considerando le quote di spettanza. Inoltre, il diritto degli eredi a scegliere difensori diversi deve essere bilanciato con il principio generale per cui non si può fare carico alla parte soccombente di spese superflue (art. 92 c.p.c.). In applicazione del suddetto principio, questa Corte ha già affermato che, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dall’art. 4 citato) senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, nè che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati (Cass. 27/08/2015, n. 17215).

In caso di pluralità di parti provenienti da una unica parte processuale deceduta, con conseguente identità di posizione processuale, non si può porre a carico alla parte soccombente il carico delle spese connesse alla pluralità di difensori, dovendosi invece procedere a liquidare un unico importo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, a favore di tutti gli eredi.

6.2. All’accoglimento del sesto motivo di ricorso segue cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, che provvederà a liquidare le spese del giudizio di appello sulla base del principio enunciato, nonchè a liquidare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigettati i rimanenti, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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