Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17392 del 20/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17392
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28824-2018 proposto da:
O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BEVAGNA, 46,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA CARDINALI, rappresentato e
difeso dagli avvocati STEFANO MINGARELLI, FEDERICO MUZI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, COMMISSIONE TERRITORIALE DI
FIRENZE – SEZIONE DI PERUGIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 661/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 31/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
O.O. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Perugia in data 31-8-2018, che ne ha disatteso il gravame relativo alla domanda di protezione internazionale;
il ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1 e 11, sostenendo che la sua narrazione dei fatti si sarebbe dovuta ritenere credibile e circostanziata, anche in relazione alle ragioni della fuga dalla Nigeria a causa di scontri tra abitanti di villaggi limitrofi per il controllo di giacimenti di petrolio;
il motivo è inammissibile in quanto la valutazione di credibilità del racconto del richiedente integra una questione di fatto, insindacabile in cassazione ove – come nella specie – motivata; col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1,2 e 17, poichè si sarebbe dovuta ritenere esistente, in Nigeria, una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato, come già riconosciuto in casi analoghi dai giudici di diverse sedi nazionali;
il motivo è inammissibile poichè non calibrato sulla ratio della sentenza, la quale ha osservato che il richiedente non aveva fatto alcun riferimento al timore di rimaner coinvolto in situazione di violenza connesse alla peculiare situazione di alcune regioni della Nigeria, donde un accertamento sul punto non potevasi svolgere d’ufficio;
col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e art. 5 del t.u. imm, per avere la corte d’appello mancato di riconoscere i presupposti relativi quanto meno alla protezione umanitaria, correlati al cd. rischio paese;
il motivo è inammissibile poichè ancora una volta eccentrico rispetto alla ratio della sentenza;
la corte d’appello ha difatti rigettato la domanda di protezione umanitaria in quanto generica, siccome correlata alla sola genericamente dedotta situazione politica nigeriana, senza indicazione di particolari condizioni soggettive di vulnerabilità; ha dunque deciso affermando esser stata carente l’allegazione posta al fondo della domanda;
nessuna confutazione circa la menzionata carenza di allegazione è stata prospettata nel ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020