Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17392 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 18/08/2011), n.17392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

B.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avv. Tagliaferro Giuseppe in virtù di procura speciale a

margine del ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, via

Passeggiata di Ripetta, n. 25, presso lo studio dell’Avv. Isidoro

Toscano;

– ricorrente –

contro

A.V. (C.F.: (OMISSIS)) e G.

G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi

dall’Avv. Sica Francesco in virtù di procura speciale a margine del

controricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, alla v.

Lungotevere, n. 30, presso lo studio legale Sorrentino (Avv. Giuseppe

Sica);

– controricorrenti –

per la cassazione dell’ordinanza adottata in sede di reclamo in tema

di azione possessoria dal Tribunale di Rossano in composizione

collegiale, depositata il 18 maggio 2010 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito l’Avv. Giuseppe Tagliaferro nell’interesse del ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 10 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, notificato il 6 luglio 2010, il sig. B.S. ha invocato la cassazione del provvedimento del Tribunale di Rossano, in composizione collegiale, adottato nella forma di ordinanza in data 18 maggio 2010 su reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. dai sigg. A.V. e G.G. avverso un’ordinanza dello stesso Tribunale in composizione monocratica del 16 marzo 2010, pronunciata su ricorso possessorio per manutenzione ex art. 1170 c.c. e art. 703 c.p.c. dello stesso B. S.. Con l’ordinanza impugnata il suddetto Tribunale in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo proposto, aveva modificato l’ordinanza emessa in prime cure compensando integralmente le spese del primo grado tra le parti e condannato il B. al pagamento delle spese della fase di reclamo. A sostegno del ricorso il B. ha dedotto otto motivi.

Con il primo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 339 e 341 c.p.c., nonchè la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 51 del 1998 (in relazione agli artt. 1,9,14 e 73), oltre che dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e comma 4. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329, 341 c.p.c., art. 325 c.p.c., comma 1, e art. 326 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e comma 4.

Con il terzo motivo ha censurato il provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 339, 341, 342, 163, 163 bis e 164 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e comma 4.

Con il quarto motivo il B. ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 339, 341, 342 e 91 c.p.c., unitamente alla violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 51 del 1998 (con riferimento agli artt. 1, 9, 14 e 73), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e comma 4.

Con il quinto motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 339, 341, 325, 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e comma 4.

Con il sesto motivo ha censurato il provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 339, 341, 342 c.p.c., dell’art. 163 c.p.c., comma 3, punti 2 e 7, 163 bis, artt. 164 e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e comma 4.

Con il settimo motivo ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 669 terdecies c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e comma 4.

Con l’ottavo motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 669 terdecies, 91, 339 e 341 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e comma 4. Si sono costituiti in questa fase gli intimati con apposito controricorso, ritualmente notificato e depositato.

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nella fattispecie, le condizioni, in relazione all’art. 380 bis c.p.c., per pervenire alla declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso straordinario per cassazione.

Si deve, infatti, osservare, in via assolutamente pregiudiziale, che il formulato ricorso investe un’ordinanza del Tribunale di Rossano in composizione collegiale adottata ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso un provvedimento del giudice monocratico dello stesso Tribunale ai sensi dell’art. 703 c.p.c. in relazione ad un ricorso di manutenzione del possesso avanzato da B.S., con il quale veniva dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e si disponeva la compensazione per metà delle spese del procedimento, accollando la residua metà ai resistenti. Sul reclamo proposto da questi ultimi, il Tribunale in composizione collegiale, con l’ordinanza in questa sede impugnata, modificando l’ordinanza reclamata, disponeva la compensazione totale delle spese del procedimento possessorio e condannava il reclamato al pagamento delle spese del procedimento di reclamo.

Orbene, secondo la giurisprudenza (anche recente) di questa Corte (v.

Cass., sez. 6^, n. 17211 del 2010 e, già precedentemente, tra le tante, Cass. ord. n. 8446 del 2006).

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

è inammissibile avverso l’ordinanza con cui il tribunale, a norma dell’art. 669 terdecies c.p.c. abbia provveduto sul reclamo proposto contro un provvedimento attinente ad un ricorso formulato in materia possessoria ai sensi dell’art. 703 c.p.c. e liquidato le spese del procedimento senza fissare un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento suddetto incide su situazioni di rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio nè definitivo. In altri termini, deve qualificarsi inammissibile (cfr., in senso generale, anche Cass. n. 10069 del 2010) il ricorso per cassazione proposto in virtù dell’art. 111 Cost. avverso il provvedimento del giudice competente a decidere, in sede di reclamo, sull’ordinanza possessoria emessa dal giudice monocratico, avendo la decisione in esso contenuta i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà dell’ordinanza reclamata, ed avendo il reclamo “de quo” natura di rimedio teso alla sostituzione del provvedimento di prima istanza con altro che, del primo, conserva gli stessi caratteri di provvisorietà e non definitività. Tale impostazione rimane valida anche a seguito dell’eventualizzazione del giudizio di merito con riferimento ai procedimenti possessori, come introdotta per effetto delle modifiche ed integrazioni di cui al D.L. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella L. n. 80 del 2005 e succ. modif., che deve intendersi riferita a qualsiasi provvedimento emanato (incidente sulla tutela possessoria richiesta e, quindi, anche all’eventuale sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con la relativa disciplina delle spese) all’esito della fase a cognizione sommaria, il quale, ai sensi del novellato art. 703 c.p.c., comma 3, rimane assoggettabile al solo rimedio del reclamo. Da ciò deriva che la parte avente interesse, nel termine di cui al comma 4 del citato art. 703 c.p.c., può rimettere in discussione l’esito raggiunto con l’ordinanza possessoria, eventualmente emessa anche successivamente al proposto reclamo, solo instaurando il giudizio di merito, per ottenere una decisione nella forma di sentenza (con l’applicazione, nella sussistenza dei relativi presupposti, dell’art. 669 novies c.p.c., comma 3), impugnabile nelle forme e nei termini ordinari, in dipendenza della sua effettiva decisorietà e definitività.

Pertanto, nel caso in esame, si ritiene che emergano le condizioni per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del formulato ricorso”.

Letta la memoria depositata nell’interesse dei ricorrente e considerato il contenuto della discussione orale fatta dal difensore dello stesso ricorrente;

Ritenuto che, ad avviso del collegio, non sussistono le condizioni di evidenza decisoria che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., consentono la definizione del ricorso in camera di consiglio e che, pertanto, occorre rimettere la trattazione del ricorso medesimo alla pubblica udienza presso la 2^ Sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la 2^ Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA